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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 16552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR di Roma, sezione distaccata di Latina, che aveva confermato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria eseguita per Euro 117.945,18. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, in secondo luogo, la violazione delle norme sulla notificazione della cartella e sulla tempestività del ricorso, sostenendo che la notifica effettuata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiedesse una separata relata e che il ricorso del contribuente fosse tardivo. Con il terzo motivo ha contestato ulteriori profili relativi alla mancata cancellazione della precedente ipoteca e all'estinzione del debito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse fornito una motivazione sufficiente, anche se in parte per relationem, indicando specificamente le ragioni dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la notificazione diretta della cartella o della comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione dell'atto e non richiede una distinta relata di notifica. Poiché la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria era stata ricevuta il 26 febbraio 2010 e il ricorso era stato depositato il 27 ottobre 2010, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso del contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre M.G. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per vizio della motivazione. La Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva reso percepibili le ragioni della decisione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 27

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità non è necessaria una separata relata di notifica: il perfezionamento avviene con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Riguarda l'iscrizione ipotecaria e la relativa base di calcolo. La CTR aveva ritenuto illegittima l'iscrizione perché non erano state detratte somme già versate e perché non era stata eseguita la cancellazione di una precedente ipoteca; tali profili non sono stati esaminati nel merito dalla Corte a causa della tardività del ricorso originario.

  • Art. 156 c.p.c.

    È stato richiamato in tema di sanatoria o validità degli atti processuali e della notificazione, ma la decisione si è fondata principalmente sulla validità della notificazione postale diretta prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Prevede il termine perentorio per proporre il ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile con conseguente rigetto della domanda anche se le contestazioni sostanziali potrebbero avere fondamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    La Corte ha applicato il termine perentorio ritenendo tardivo il ricorso depositato il 27 ottobre 2010 rispetto alla comunicazione ricevuta il 26 febbraio 2010.

  • D.M. n. 37 del 2018

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La notificazione diretta di una cartella o di un atto della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza una relata separata, se l'avviso documenta la ricezione da parte del destinatario.
  • Il termine per impugnare un atto tributario decorre, in linea generale, dalla sua regolare ricezione; il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio previsto dalla legge.
  • Una contestazione potenzialmente fondata nel merito può non essere esaminata se il ricorso è tardivo: la verifica della tempestività della notifica e dell'impugnazione è quindi prioritaria.
  • Una sentenza d'appello motivata richiamando la decisione di primo grado non è automaticamente nulla: la motivazione è sufficiente se consente di comprendere che il giudice ha esaminato e respinto le specifiche censure dell'appellante.
  • La validità formale della notificazione e il rispetto dei termini processuali sono questioni distinte dalla legittimità sostanziale dell'iscrizione ipotecaria; il mancato rispetto dei termini può impedire qualsiasi esame delle contestazioni sostanziali.
  • In casi analoghi è essenziale conservare l'avviso di ricevimento, verificare la data effettiva di consegna, individuare il termine applicabile e calcolare la scadenza considerando le regole processuali vigenti.

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