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Sentenza

Sentenza del 29/11/2024 n. 3136 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imputazione di utili extracontabili e maggiori redditi IRES/IRAP e IVA per l'anno 2015 in relazione a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse da due società ritenute "cartiere"; l'Ufficio ha imputato i maggiori utili al socio unico per la sua partecipazione al 100%. Il contribuente ha contestato la sussistenza degli utili, l'assenza di flussi finanziari attestanti retrocessioni, la carenza probatoria dell'accertamento e ha richiamato la sentenza penale di assoluzione (perché il fatto non sussiste).

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (Lombardia) ha accolto l'appello del contribuente, riconoscendo l'efficacia del giudicato penale di assoluzione (sentenza del Tribunale di Firenze passata in giudicato) in relazione ai fatti censurati nell'accertamento tributario, ai sensi della nuova disciplina introdotta dal D.lgs. n. 87/2024 (art. 21‑bis in D.lgs. 74/2000) e in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 23570/2024). Perciò è stato annullato l'avviso di accertamento impugnato; le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 47 D.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata dall'Ufficio per l'imputazione e tassazione degli utili extracontabili al socio; utilizzata come base per tassare redditi presuntivamente distribuiti ai soci.

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 20

    Riferimento alla autonomia tra procedimento penale e tributario; citato dall'Ufficio per sostenere la non vincolatività della sentenza penale nelle questioni tributarie.

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 21‑bis (introdotto dal D.lgs. n. 87/2024)

    La Corte ha applicato la nuova disposizione e la giurisprudenza della Cassazione secondo cui una sentenza penale definitiva di assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso" può avere efficacia di giudicato nel giudizio tributario, a condizione che il giudizio tributario fosse ancora pendente alla data di entrata in vigore della riforma (29/06/2024) e sussista identità dei fatti.

  • artt. 3 e 470 c.p.p.

    Richiamati a sostegno del principio di autonomia dei procedimenti e delle regole processuali penali; discussi nel contesto dell'uso della sentenza penale in sede tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    Riferimento alla disciplina sulla prova: chi afferma deve provare i fatti che deduce. Utilizzato nel ragionamento sulle esigenze probatorie delle parti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti di prova dei documenti e degli atti giudiziari; utilizzato nella valutazione del valore probatorio della sentenza penale.

  • art. 654 c.p.p.

    Riferimento sulle ordinarie garanzie o limiti all'utilizzabilità di atti/processi penali; citato nel quadro delle eccezioni dell'Ufficio.

  • art. 42 DPR 600/73

    Norma richiamata in tema di accertamento tributario e procedure; menzionata nel contesto delle basi legali dell'accertamento d'ufficio e degli elementi probatori.

  • art. 7 D.lgs. 546/1992 (comma 5‑bis citato nella giurisprudenza richiamata)

    Richiamato dal contribuente (giurisprudenza di merito) per sostenere che, in caso di presunzione di distribuzione di utili, l'Ufficio deve indicare concretamente gli elementi su cui si fonda la presunzione (onere di specificazione dell'ufficio).

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 23570/2024

    Determinante per la decisione d'appello: stabilisce che la sentenza penale di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" ha efficacia di giudicato anche nel processo tributario quando sussistono identità di fatti e il giudizio tributario è pendente alla data di entrata in vigore della riforma (29/06/2024).

Massime di principio

  • Una sentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata "perché il fatto non sussiste" può avere efficacia vincolante nel giudizio tributario se: c'è identità dei fatti penali e tributari, l'assoluzione è con formula che esclude il fatto, e il giudizio tributario era ancora pendente alla data di entrata in vigore della riforma (29/06/2024).
  • Nonostante la tradizionale autonomia tra giudizio penale e tributario, la nuova disciplina e la giurisprudenza possono impedire all'Amministrazione finanziaria di riformulare ex novo fatti già definitivamente esclusi in sede penale quando ricorrono le condizioni legali richieste.
  • In contestazioni basate su presunzioni di distribuzione di utili ai soci, l'Ufficio deve indicare elementi concreti che colleghino le somme sottratte a imposizione alla effettiva disponibilità dei soci; la mancanza di evidenze di retrocessioni o flussi finanziari concreti può fortemente avvantaggiare il contribuente, soprattutto se esiste una sentenza penale favorevole.
  • Il contribuente in casi analoghi deve raccogliere e produrre documentazione probatoria (estratti conto, atti di cessione/approvazione bilanci, documentazione che dimostri assenza di retrocessioni o flussi verso il socio, dichiarazioni bancarie) per confutare la presunzione dell'Ufficio; tali elementi, se credibili e coerenti con un giudicato penale favorevole, possono portare all'annullamento dell'accertamento.
  • Prima di proseguire in fase amministrativa o giudiziaria, verificare sempre la pendency del giudizio tributario alla data di entrata in vigore della norma che assegna efficacia al giudicato penale (29/06/2024) e la corrispondenza fattuale tra i procedimenti per poter chiedere il riconoscimento dell'efficacia della sentenza penale nel processo tributario.

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