Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/11/2024 n. 231 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Atto di recupero del credito di imposta - Ricerca e Sviluppo ex art.3 del D.L. 145 del 23.12.2013 - Atto di recupero del credito - Necessità del contraddittorio preventivo - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero del credito d'imposta per R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; la società deduceva la violazione dell'art. 12 L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e del principio generale dell'azione amministrativa in relazione al difetto di contraddittorio endoprocedimentale

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'atto di recupero del credito d'imposta non rientra tra gli atti per i quali è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio nella forma dedotta. È stato osservato che l'avviso di accertamento e l'atto di recupero perseguono funzioni diverse e sono disciplinati diversamente: l'avviso accerta maggiori imposte, l'atto di recupero recupera crediti d'imposta illegittimamente utilizzati. La giurisprudenza europea e di legittimità è richiamata per dire che l'eventuale invalidità dell'atto emesso in violazione del contraddittorio sussiste solo se il contribuente dimostra concretamente quali argomentazioni avrebbe prodotto e che, senza il vizio, l'esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso. Inoltre il giudice ha ritenuto che l'ascolto della contribuente era già assicurato dalla richiesta documentale svolta dall'Amministrazione a valle delle verifiche, idonea rispetto alla tipologia procedimentale istruttoria adottata; pertanto l'impugnazione è stata respinta e l'atto di recupero è stato confermato

Norme richiamate

  • D.L. 145/2013, art. 3 (credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo)

    Norma che disciplina il credito d'imposta spettante per attività di R&S; è il presupposto sostanziale sul quale si fonda l'atto di recupero quando il credito è ritenuto illegittimo

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamata nella contestazione per il principio del contraddittorio; il giudice ha ritenuto che il richiamo non determina automaticamente l'annullamento dell'atto se l'istruttoria endoprocedimentale è stata adeguata (es. richiesta documentale) e se il contribuente non prova il concreto pregiudizio

  • Giurisprudenza unionale e di legittimità

    Principio secondo cui la violazione del contraddittorio preventivo comporta annullabilità dell'atto solo se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe fatto valere e dimostra che l'esito sarebbe potuto essere diverso

Massime di principio

  • L'atto di recupero di un credito d'imposta può non richiedere un contraddittorio preventivo formale se la funzione e la disciplina dell'atto sono diverse da quelle dell'avviso di accertamento; va valutata la specifica natura dell'atto
  • La mera violazione formale del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento: il contribuente deve indicare concretamente le argomentazioni che avrebbe prodotto e provare che, senza il vizio, l'esito sarebbe stato diverso
  • Richieste documentali e attività istruttorie rivolte al contribuente possono integrare una forma di ascolto endoprocedimentale adeguata rispetto al procedimento di verifica del credito
  • In sede di difesa contro atti di recupero è strategico documentare in modo chiaro quali elementi probatori o argomentazioni specifiche sarebbero stati prodotti nel contraddittorio e come avrebbero inciso sull'esito
  • Verificare sempre se norme speciali o prassi vincolanti prevedono espressamente un contraddittorio preventivo: se la norma speciale lo richiede, l'obbligo sussiste; in assenza di tale previsione la valutazione è caso per caso
  • Quando si contesta un atto di recupero, vale la pena concentrare i mezzi di impugnazione su vizi istruttori, errori di valutazione della documentazione e mancanza di prova dell'illegittimità dell'utilizzo del credito, oltre che sulla (eventuale) carenza del contraddittorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.