Cassazione Penale, Sentenza n. 13240/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per cassazione per contraddittorietà della motivazione: la Corte di appello aveva dichiarato di voler applicare la pena nel minimo edittale previsto dall'art. 7, comma 15‑bis, d.lgs. n. 285/1992 (mesi sei di arresto ed euro 2.000,00), ma non ha poi operato la conseguente diminuzione per le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in favore dell'imputato; la pena corretta, tenendo conto della riduzione per attenuanti, sarebbe di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il Collegio ha rideterminato direttamente la pena, ai sensi dell'art. 620 lett. i) n. 2 c.p.p., nella misura di mesi quattro di arresto e euro 2.000,00 di ammenda, in quanto la Corte di appello aveva espresso l'intenzione di applicare il minimo edittale ma aveva omesso di applicare la diminuzione per le attenuanti già riconosciute.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7 comma 15-bis
La norma fissa il minimo edittale applicabile al reato contestato; la Corte di appello aveva indicato l'applicazione del minimo (mesi sei ed euro 2.000,00), ma l'interpretazione operata dalla Cassazione impone che a quel minimo si applichi anche la diminuzione conseguente alle attenuanti già riconosciute
codice di procedura penale, art. 620 lett. i) n. 2
Consente alla Corte di Cassazione, quando la determinazione della pena è chiara in base agli accertamenti di merito, di rideterminare direttamente la pena stessa senza rinvio; il Collegio ha utilizzato questa facoltà per quantificare la diminuzione e fissare la pena in mesi quattro e euro 2.000,00
Massime di principio
- Se il giudice di merito dichiara di voler applicare una determinata pena (es. il minimo edittale) ma omette di computare gli effetti di circostanze già riconosciute (es. attenuanti), la motivazione è contraddittoria e la sentenza è annullabile per vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio
- La Corte di Cassazione, quando la rideterminazione della pena è possibile sulla base degli elementi già assunti dal giudice di merito, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. lett. i) n. 2
- In sede di calcolo della pena il giudice deve essere coerente: se dichiara l'intenzione di applicare il minimo edittale deve anche esplicitare l'eventuale applicazione o esclusione delle circostanze attenuanti/accrescenti e indicare il calcolo risultante
- Il difensore deve impugnare eventuali incongruenze tra il corpo motivazionale e il dispositivo; la Cassazione è incline a correggere errori di computo penalizzanti per l'imputato quando la soluzione è univoca dagli atti
- Nelle ipotesi analoghe, per ottenere la riduzione, è utile che il ricorso indichi chiaramente il calcolo corretto della pena risultante dall'applicazione delle attenuanti al minimo edittale
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