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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11583/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano acquistato un immobile/terreno beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L’Ufficio contestava la decadenza dal beneficio perché, entro il quinquennio dall’acquisto, la società avrebbe perso la qualifica agricola a causa del superamento del limite dei ricavi derivanti da locazione e affitto di immobili rispetto ai ricavi agricoli. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo operante la decadenza. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sulle agevolazioni agricole, sostenendo che la decadenza non poteva estendersi alla ipotesi di superamento della soglia dei ricavi da locazione e che le uniche cause di decadenza sarebbero quelle espressamente previste dalla legge; 3) violazione della tariffa del d.P.R. n. 131/1986 per mancata applicazione dell’aliquota dell’8% in luogo di quella del 15%, assumendo che la qualifica agricola/IAP esistesse al momento del trasferimento e che la questione fosse stata proposta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e non apparente. Ha respinto il secondo motivo affermando che la disciplina delle agevolazioni agricole richiede l’effettivo esercizio esclusivo dell’attività agricola e che il superamento della soglia dei ricavi da locazione nel quinquennio comporta il venir meno dell’esclusività e quindi la decadenza dal beneficio fiscale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché introduceva una questione non adeguatamente dimostrata come dedotta nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione sostanziale dell’Agenzia, ma è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza richiama il dovere di motivazione del giudice tributario e precisa che il vizio si configura solo in caso di motivazione apparente o inesistente, non per semplice sinteticità.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; la violazione rileva solo se la sentenza è priva del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge relativa alla disciplina agevolativa fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194

    Le agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli si conservano solo se non ricorre la decadenza nel quinquennio; il superamento della soglia di ricavi da locazione determina la perdita del beneficio.

  • art. 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Richiamato per definire i requisiti delle società agricole e il collegamento tra qualifica soggettiva e attività agricola esclusiva.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Per le s.a.s. la qualifica agricola richiede che almeno un socio accomandatario sia imprenditore agricolo professionale.

  • art. 1, comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Estende alle società agricole le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti, alle condizioni di legge.

  • art. 2135 c.c.

    La nozione di imprenditore agricolo presuppone l’esercizio esclusivo delle attività agricole e connesse; la locazione oltre soglia è incompatibile con tale esclusività.

  • art. 1 tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Invocato per la misura dell’imposta di registro applicabile al trasferimento; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e mancata deduzione nel merito.

  • art. 2, d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101

    Richiamato per la disciplina delle società agricole e per confermare che l’oggetto esclusivo agricolo è requisito qualificante.

  • art. 7 l. 6 agosto 1954, n. 604

    Richiamato quale norma che prevede la decadenza dalle agevolazioni in caso di alienazione o cessazione della coltivazione diretta entro cinque anni.

  • art. 1, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali riconosciute per l’acquisto di terreni agricoli hanno natura speciale e sono di stretta interpretazione: non possono essere ampliate per analogia oltre i casi espressamente previsti.
  • La qualifica di società agricola e di imprenditore agricolo professionale presuppone l’effettivo esercizio esclusivo dell’attività agricola; se l’attività di locazione o affitto di immobili/terreni supera la soglia di marginalità prevista dalla legge, viene meno l’esclusività richiesta per mantenere il regime agevolato.
  • La perdita, nel quinquennio dall’acquisto, dei requisiti che giustificano l’agevolazione comporta la decadenza dal beneficio fiscale anche se la qualifica sussisteva al momento del trasferimento.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; il ricorrente che invochi una questione deve dimostrare di averla tempestivamente dedotta e indicare gli atti processuali pertinenti.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non quando la sentenza di merito contenga una motivazione sintetica ma comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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