Sentenza del 08/03/2017 n. 967 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Variazione DOCFA - Rendita proposta - Valenza retroattiva - Sussiste - Successiva variazione catastale - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta determinazione della base imponibile ICI in presenza di una variazione catastale e di una rendita proposta tramite procedura DOCFA. Il ricorrente sosteneva che la rendita catastale, anche se attribuita o comunicata successivamente, dovesse produrre effetti retroattivi rispetto alle annualità precedenti. La questione era se la successiva variazione catastale potesse incidere sulla base imponibile degli anni anteriori alla presentazione del DOCFA o all'inserimento della rendita in Catasto.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la base imponibile ICI deve essere definitivamente determinata sulla base della rendita catastale, indipendentemente dalla data in cui la rendita è stata attribuita o comunicata. La variazione della rendita può quindi rilevare retroattivamente anche per annualità precedenti alla presentazione del DOCFA con rendita proposta e retroagisce alla data della variazione materiale dell'immobile. Non è decisivo che l'inserimento della rendita sia avvenuto su iniziativa del contribuente oppure a seguito di una segnalazione del Comune. La successiva variazione catastale, pertanto, non impedisce il ricalcolo dell'ICI per i periodi interessati.
Norme richiamate
Disciplina ICI sulla determinazione della base imponibile degli immobili
La base imponibile deve essere determinata utilizzando la rendita catastale definitivamente attribuita, anche quando l'attribuzione o la comunicazione della rendita siano intervenute successivamente rispetto alle annualità d'imposta considerate.
Procedura DOCFA e rendita catastale proposta
La presentazione del DOCFA con rendita proposta non circoscrive necessariamente gli effetti della variazione agli anni successivi. La rendita può assumere rilevanza retroattiva in relazione alla data della variazione materiale dell'immobile.
Massime di principio
- In materia di imposte locali basate sulla rendita catastale, una variazione catastale successivamente registrata può incidere anche su annualità anteriori, se la variazione materiale dell'immobile era già intervenuta in precedenza.
- La data di presentazione del DOCFA o di comunicazione della rendita non coincide necessariamente con la decorrenza sostanziale della nuova rendita: occorre verificare la data effettiva della modifica dell'immobile.
- La retroattività può operare sia quando la variazione catastale deriva dall'iniziativa del contribuente sia quando deriva da una segnalazione dell'amministrazione comunale.
- Per determinare correttamente l'imposta occorre confrontare la rendita utilizzata dal Comune con quella catastale definitivamente attribuita e individuare la decorrenza riconosciuta alla variazione.
- La successiva iscrizione o modifica catastale non è irrilevante per il passato: può comportare il ricalcolo dell'imposta, con eventuale maggiore debito o rimborso, nei limiti delle regole applicabili all'accertamento e alla prescrizione.
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