Sentenza del 08/03/2017 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Accertamento con adesione - Inerzia dell'Ufficio - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 e contestava gli effetti dell'inerzia dell'Ufficio, in particolare la mancata convocazione. Sosteneva, in sostanza, che l'istanza rendesse inefficace o impedisse il consolidamento dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha stabilito che la presentazione dell'istanza non rende inefficace l'avviso di accertamento, ma determina esclusivamente la sospensione, per 90 giorni, del termine per impugnarlo. Trascorso tale periodo senza perfezionamento dell'adesione e senza proposizione del ricorso, l'accertamento diviene definitivo. La mancata convocazione del contribuente non impedisce questo effetto, poiché la convocazione costituisce una facoltà dell'Ufficio e non un obbligo.
Norme richiamate
Art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997
La presentazione dell'istanza di definizione comporta la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni.
L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'avviso, ma non ne elimina l'efficacia né impedisce che l'atto diventi definitivo se il contribuente non presenta ricorso dopo la scadenza del periodo di sospensione.
Massime di principio
- La richiesta di accertamento con adesione non sostituisce il ricorso contro l'avviso di accertamento e non deve essere considerata una rinuncia o una sospensione indefinita dei termini.
- Il contribuente deve monitorare autonomamente la scadenza del termine complessivo per impugnare l'avviso: se l'adesione non si perfeziona, è necessario proporre ricorso entro il termine residuo, anche in assenza di convocazione.
- La mancata convocazione da parte dell'Ufficio, di regola, non comporta l'annullamento dell'accertamento né impedisce la sua definitività.
- L'inerzia dell'Amministrazione non rende automaticamente inefficace l'avviso; l'effetto principale dell'istanza è soltanto la sospensione temporanea del termine di impugnazione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra il procedimento amministrativo di adesione e il processo tributario: il primo non esonera il contribuente dall'onere di impugnare tempestivamente l'atto.
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