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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

L'IMU negli Enti per l'edilizia residenziale pubblica - Attività svolta dagli ATC - Condizioni richieste per il diritto di esenzione IMU - Abrogazione esenzione IMU agli IACP

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'IMU degli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica e destinati ad alloggi sociali. L'ATC sosteneva, in sostanza, che gli immobili dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto destinati a una funzione sociale. La decisione esclude tale interpretazione perché l'attività dell'ATC consiste nella locazione e assegnazione di alloggi, non in un'attività ricettiva o assistenziale direttamente svolta dall'ente. L'esenzione richiede sia il requisito soggettivo, cioè la coincidenza tra ente proprietario e utilizzatore diretto dell'immobile, sia il requisito oggettivo, cioè la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività non commerciale e non produttiva di reddito. Inoltre, l'esenzione specifica precedentemente prevista per gli immobili assegnati dagli IACP è stata abrogata dal 1° gennaio 2012.

La decisione

Gli immobili degli enti per l'edilizia residenziale pubblica destinati ad alloggi sociali sono assoggettati all'IMU, con applicazione della detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati. Non è riconosciuta l'esenzione generale prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, poiché l'attività dell'ATC non integra un'attività ricettiva direttamente svolta dall'ente e, in ogni caso, manca la necessaria destinazione esclusiva a un'attività non produttiva di reddito. L'abrogazione dell'esenzione specifica per gli IACP e la previsione della sola detrazione confermano l'assoggettamento all'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992

    esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

    La norma è derogatoria e deve essere interpretata restrittivamente. Richiede cumulativamente l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario e la destinazione esclusiva ad attività meritevoli, non commerciali e non produttive di reddito.

  • Art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011

    la detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP

    Gli alloggi sociali degli enti di edilizia residenziale pubblica non sono esenti dall'IMU, ma beneficiano della detrazione prevista dalla legge.

  • Art. 1, comma 3, D.L. n. 93/2008

    gli immobili oggetto di assegnazione da parte degli istituti case popolari sono esenti

    La disposizione aveva previsto una specifica esenzione per gli immobili degli istituti case popolari, ma tale disciplina non è più applicabile dopo la successiva abrogazione.

  • Art. 13, comma 14, lettera a), D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011

    Ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la precedente esenzione specifica prevista per gli immobili assegnati dagli IACP.

  • Art. 1, comma 707, lettera d), L. n. 147/2013

    Ha confermato, dal 1° gennaio 2014, il regime della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, senza reintrodurre l'esenzione.

  • Art. 73, comma 1, lettera c), TUIR

    Individua gli enti non commerciali; tale qualifica, da sola, non è sufficiente per ottenere l'esenzione, essendo necessario anche il possesso e l'utilizzo diretto dell'immobile per l'attività agevolata.

  • Cass. civ., sentenze n. 2821/2012 e n. 4502/2012

    Affermano che, per l'esenzione, deve sussistere la coincidenza tra l'ente non commerciale proprietario o titolare del diritto reale e l'ente che utilizza direttamente l'immobile.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali, soprattutto in materia IMU, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie analoghe non espressamente previste.
  • Per applicare l'esenzione degli enti non commerciali occorre verificare congiuntamente il requisito soggettivo, cioè la coincidenza tra proprietario e utilizzatore diretto, e il requisito oggettivo, cioè l'uso esclusivo per attività non commerciale e non produttiva di reddito.
  • La destinazione sociale o abitativa dell'immobile non determina automaticamente l'esenzione IMU: l'attività di locazione o assegnazione di alloggi può restare imponibile.
  • Quando la legge prevede una detrazione specifica per una determinata categoria di immobili, tale previsione normalmente conferma che gli immobili sono imponibili e non esenti.
  • L'abrogazione espressa di una precedente esenzione impedisce di continuare ad applicarla invocando la natura pubblica o sociale dell'ente proprietario.
  • In casi analoghi occorre controllare la disciplina vigente nell'anno d'imposta considerato, verificando eventuali modifiche legislative, abrogazioni e requisiti specifici per l'esenzione o la detrazione.

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