Sentenza del 20/07/2015 n. 4260 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Irap - Iva - Società di fatto - Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione di un'attività imprenditoriale come esercitata da una società di fatto, con conseguenti accertamenti ai fini IRAP e IVA. Per dimostrare l'esistenza della società non è sufficiente la mera apparenza di un vincolo societario nei confronti dei terzi o l'utilizzo di presunzioni generiche. Devono risultare anche gli elementi previsti dall'art. 2247 c.c.: l'intenzione di esercitare in comune un'attività commerciale, anche occasionale, con finalità lucrativa, nonché il conferimento dei beni o servizi necessari. Le presunzioni devono inoltre possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
Il principio affermato è che l'esistenza di una società di fatto non può essere fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Occorre provare sia l'apparenza del vincolo societario verso i terzi sia la concreta ricorrenza degli elementi costitutivi della società previsti dall'art. 2247 c.c. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale della sentenza, né specifica se l'atto impositivo sia stato annullato o confermato; tuttavia, il principio enunciato è favorevole al contribuente quando l'accertamento dell'Amministrazione si fondi soltanto su elementi presuntivi insufficienti.
Norme richiamate
Art. 2247 del codice civile
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Per configurare una società di fatto devono essere provati l'esercizio comune dell'attività economica, lo scopo di lucro e il conferimento di beni o servizi. La sola apparenza di un rapporto societario non è sufficiente.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni semplici sono ammesse soltanto quando siano gravi, precise e concordanti. Gli indizi utilizzati dall'Amministrazione devono quindi essere dotati di adeguata forza probatoria e convergere verso la conclusione dell'esistenza della società.
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e consente il ricorso a elementi presuntivi nei limiti previsti dalla legge. Le presunzioni devono comunque rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Cassazione n. 27088/2008
Richiamata quale precedente sul principio secondo cui, per riconoscere una società di fatto, è necessario verificare sia l'apparenza del vincolo societario verso i terzi sia la presenza degli elementi sostanziali richiesti dall'art. 2247 c.c.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può qualificare un'attività come societaria basandosi soltanto su rapporti personali, collaborazioni occasionali o apparenze esteriori: deve dimostrare l'esercizio comune dell'impresa e la volontà di conseguire e dividere utili.
- La prova della società di fatto può essere presuntiva, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e devono riferirsi a più elementi convergenti, come la partecipazione alla gestione, la condivisione dei ricavi e delle spese, i conferimenti e la comune assunzione del rischio d'impresa.
- La mera presenza di un soggetto nell'attività o il suo aiuto materiale non dimostra automaticamente la qualità di socio; occorre distinguere la partecipazione societaria dalla collaborazione familiare, dal lavoro dipendente o dalla semplice attività di supporto.
- In caso di accertamento fondato su presunzioni insufficienti, il contribuente può contestare sia l'assenza dei requisiti sostanziali della società di fatto sia la carenza di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
- Il principio è applicabile anche agli accertamenti IVA e IRAP quando la pretesa fiscale dipende dal previo riconoscimento di un'attività esercitata in forma societaria.
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