Sentenza del 05/05/2016 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Isernia
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (1.R.P.E.F.) Giudici tributari - Compensi - Liquidazione relativa all'ultimo trimestre dell'anno - Pagamento nel corso dell'anno successivo - Tassazione separata - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulle istanze di rimborso dell'IRPEF versata sui compensi ricevuti per l'attività di giudice tributario. I compensi relativi all'ultimo trimestre degli anni interessati erano stati assoggettati a tassazione ordinaria, mentre il ricorrente sosteneva dovesse applicarsi la tassazione separata prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, poiché il pagamento era avvenuto oltre il 12 gennaio dell'anno successivo per una causa oggettiva e indipendente dalla volontà delle parti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto applicabile la tassazione separata ai compensi liquidati oltre il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, anche quando il ritardo dipende dal sistema normativo di calcolo e liquidazione dei compensi relativi all'ultimo trimestre. È stata esclusa la rilevanza del cosiddetto "ritardo fisiologico" invocato dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare al ricorrente 1.476,21 euro, oltre interessi dalla domanda di rimborso al saldo, nonché 1.000 euro per le spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011
I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 TUIR.
La disposizione introduceva, per i soli giudici tributari, una disciplina derogatoria che imponeva la tassazione ordinaria dei compensi pagati entro l'anno successivo. La norma è stata dichiarata incostituzionale e, venuta meno, ha cessato di impedire l'applicazione della disciplina generale sulla tassazione separata.
Art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR
Sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
La norma si applica ai compensi percepiti oltre il 12 gennaio dell'anno successivo quando il ritardo è riconducibile a una causa oggettiva e non alla volontà delle parti. Il sistema normativo di calcolo dei compensi dei giudici tributari costituisce una causa oggettiva idonea a giustificare la tassazione separata.
Art. 51, comma 1, del TUIR
La disposizione individua il 12 gennaio dell'anno successivo come termine rilevante per stabilire se il reddito si considera percepito nell'anno di competenza ai fini della tassazione ordinaria.
Sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 28 maggio 2014
La Corte ha dichiarato illegittima la disciplina speciale che escludeva i giudici tributari dal regime generale della tassazione separata. La pronuncia determina la riespansione della disciplina ordinaria prevista dall'art. 17 TUIR.
Direttiva MEF n. 5/2014
La direttiva sosteneva che il ritardo fisiologico dovuto ai tempi tecnici di calcolo ed erogazione escludesse la tassazione separata. La Commissione ha ritenuto tale interpretazione priva di adeguato fondamento normativo.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale che impone un trattamento fiscale meno favorevole viene dichiarata incostituzionale, torna ad applicarsi la disciplina generale precedentemente derogata.
- Per i redditi arretrati, il pagamento oltre il 12 gennaio dell'anno successivo può comportare la tassazione separata se il ritardo dipende da cause oggettive, normative o organizzative non riconducibili alla volontà delle parti.
- Il semplice fatto che il ritardo sia ricorrente o fisiologico non esclude automaticamente la tassazione separata: occorre verificare se esista una specifica base normativa che giustifichi il ritardo e se esso sia indipendente dalla volontà del percettore e dell'amministrazione.
- Le modalità di calcolo e liquidazione stabilite dalla legge o da atti normativi possono costituire una causa oggettiva ai sensi dell'art. 17 TUIR, anche quando rendano normalmente impossibile il pagamento entro il 12 gennaio.
- In una situazione analoga, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore IRPEF versata, documentando l'anno di maturazione del compenso, la data effettiva del pagamento, la causa oggettiva del ritardo e il calcolo della differenza d'imposta.
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