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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12476/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul vizio di motivazione fosse formulata in modo del tutto generico e non consentito in sede di legittimità. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa per una falsa dichiarazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina richiamata dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002. Nel ricorso ha dedotto il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza di non essere a conoscenza della situazione reddituale della madre e, in particolare, delle somme da lei percepite dall'INAIL a titolo di risarcimento per la scomparsa del marito. La Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non individuava i passaggi motivazionali censurati né specifiche carenze logiche o giuridiche della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una tesi alternativa già esaminata e disattesa dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata quale base della condanna già confermata nei gradi di merito; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione, ma solo il suo riferimento al fatto contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    implicita applicazione della regola sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato solo indirettamente dal tipo di censura proposta, relativa al vizio di motivazione; la Corte ne ribadisce i limiti in cassazione rispetto a motivi generici o aspecifici.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorrente individua con precisione i passaggi argomentativi della sentenza impugnata che sarebbero viziati e indica specifiche carenze logiche o giuridiche della decisione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una versione alternativa dei fatti o una diversa lettura del materiale probatorio senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mera affermazione di non conoscenza di un dato fattuale, se già valutata e esclusa dai giudici di merito sulla base degli elementi documentali e delle ammissioni dell'imputato, non è sufficiente a superare una motivazione congrua e non manifesta­mente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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