Sentenza n. 2591/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2125/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2125/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, l'importo complessivo di euro 2.000,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare al Ministero l'esatta esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito per resistere. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato che l'importo era stato accreditato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto e quindi dell'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale oggetto del giudizio. Poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, condannandolo al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuta meno la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La soddisfazione integrale della pretesa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante la quale doveva essere attribuito l'importo riconosciuto dal giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di distrazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, in quanto l'inadempimento iniziale ha reso necessaria l'iniziativa processuale del creditore.
- L'avvenuto adempimento del giudicato prima della decisione rende superflua la nomina del commissario ad acta e impedisce ulteriori statuizioni conformative sull'esecuzione già completata.
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