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Sentenza

Sentenza del 25/10/2023 n. 29580 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso, ai sensi della Convenzione italo-francese art.10, par.4,b), di crediti d'imposta relativi a dividendi distribuiti dalla sua controllata italiana Hewlett Packard Italiana Srl (delibere 30/9/2003 e 1/3/2004), per Euro 6.067.807,00 e Euro 1.908.572,30. I dividendi non erano stati assoggettati a ritenuta in Italia in virtù della direttiva UE 'madre-figlia' (90/435/CEE) e la società-madre francese aveva beneficiato dell'esenzione in Francia; la ricorrente sosteneva che, nonostante l'esenzione, la Convenzione riconosceva il diritto a un pagamento pari alla metà del credito d'imposta ove il dividendo avrebbe dato tale diritto se percepito da un residente in Italia. L'Amministrazione, dopo silenzio-rifiuto, negò il rimborso ritenendo assente la doppia imposizione in quanto i dividendi erano esenti in Francia e non assoggettati a ritenuta in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale (primo motivo) ritenendo che il beneficio dell'esonero dalle ritenute di fonte comunitaria non esclude automaticamente il diritto al rimborso previsto dalla Convenzione. Ha affermato che per l'operatività del credito convenzionale è necessario verificare se i dividendi siano stati inclusi nel reddito imponibile nello Stato di residenza (Francia), non richiedendosi l'effettivo pagamento dell'imposta. Ha cassato la decisione della C.T.R. che aveva rigettato la domanda e ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • Direttiva CEE 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE (direttiva "Madre-figlia")

    L'esenzione dalle ritenute alla fonte prevista dalla direttiva non esclude di per sé il diritto al rimborso previsto dalla Convenzione; va valutato se i dividendi siano stati inclusi nel reddito imponibile dello Stato di residenza

  • Convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni

    art. 10, par. 4, lett. b)

    Prevede che la società residente in Francia abbia diritto a un pagamento pari alla metà del credito d'imposta che sarebbe spettato a un residente italiano, diminuibile di una ritenuta del 5%; la Corte ha riconosciuto l'applicabilità del rimborso anche quando i dividendi sono esenti in forza della normativa comunitaria, purché concorrano alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza

  • Legge di ratifica della Convenzione

    Ratifica la Convenzione italo-francese; la Corte interpreta la Convenzione in coerenza con i principi di neutralità fiscale e con il diritto comunitario

  • Direttiva 2011/96/UE

    art. 2, a.iii) e principi di neutralità

    Richiamata per il principio che la percezione dei dividendi deve essere fiscalmente neutra; la presenza di esenzioni non deve compromettere la neutralità e la possibilità di ottenere il rimborso convenzionale

  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

    Richiamato dalla ricorrente relativamente alla disciplina del credito d'imposta limitato entrata in vigore dal 1 gennaio 2004; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini del primo motivo poiché la questione principale è la inclusione nel reddito imponibile dello Stato di residenza

  • Circolare Ministero delle Finanze

    n. 151/E del 10 agosto 1994

    Secondo la circolare i due sistemi (direttiva e convenzione) possono coesistere: la società madre che riceve dividendi non assoggettati a ritenuta ha ugualmente diritto al pagamento di una somma pari alla metà del credito di imposta, previa applicazione della ritenuta sulle somme di spettanza

Massime di principio

  • L'esenzione dalle ritenute prevista dalla direttiva madre-figlia non impedisce automaticamente il diritto al rimborso previsto da una convenzione fiscale bilaterale: occorre valutare se il dividendo sia stato comunque incluso nel coacervo dei redditi imponibili dello Stato di residenza del percettore.
  • Per l'operatività del credito convenzionale non è necessario l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza: è sufficiente che il dividendo rientri nella base imponibile e sia soggetto alla potestà impositiva di quello Stato.
  • La valutazione della sussistenza di una doppia imposizione va fatta concretamente, verificando il meccanismo fiscale effettivamente applicato nello Stato di residenza e il suo effetto sulla neutralità fiscale, non limitandosi alla mera esistenza di un regime di esenzione.
  • L'onere di dimostrare l'assenza del rischio di doppia imposizione grava sull'Amministrazione che nega il rimborso; se il contribuente dimostra che il dividendo è soggetto alla potestà impositiva del proprio Stato di residenza, può avere diritto al rimborso convenzionale anche se beneficiario di esenzioni comunitarie.
  • Questioni procedurali o accessorie (es. beneficiario effettivo, misura del credito) possono essere esaminate solo dopo che sia chiarito il presupposto pregiudiziale della sussistenza della doppia imposizione o della soggezione alla potestà impositiva dello Stato di residenza.

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