Ordinanza n. 9/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Ascoli Piceno, -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/2/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007 di accedere a “ a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, di ogni categoria e grado dei campionati nazionali di serie A, B, C, L.N.D., Eccellenza, della Coppa Italia, delle partite della Nazionale Italiana di calcio e dei tornei internazionali oltre che delle amichevoli per il periodo di ANNI 6 dalla data di notifica del presente provvedimento” (…) “divieto è da intendersi esteso, in occasione di ogni incontro degli sport indicati, per un periodo temporale ricompreso tra tre ore prima dell'inizio e tre ore dopo il termine di ciascuna manifestazione sportiva, anche alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei, agli autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime” (…) “il divieto di accesso alle zone limitrofe deve intendersi riferito ad un'area compresa nel raggio d'azione di 500 metri dall'impianto sportivo interessato dall'evento mentre” nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Ascoli Piceno, con divieto di accesso per sei anni a manifestazioni calcistiche e alle relative aree di transito e sosta
Esito
La controversia
La persona fisica destinataria del DASPO ha impugnato per annullamento il provvedimento del Questore di Ascoli Piceno, adottato ai sensi dell'art. 6 della l. 401/1989 e successive modificazioni, con il quale è stato disposto per sei anni il divieto di accedere a tutti i luoghi, sul territorio nazionale ed estero, nei quali si svolgono manifestazioni sportive calcistiche di varie categorie e competizioni, nonché, in occasione degli incontri, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei, agli autogrill e agli altri luoghi interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto degli spettatori e dei partecipanti, con estensione alle zone limitrofe entro un raggio di 500 metri dall'impianto sportivo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti né gli episodi posti a fondamento del DASPO.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e non ha formulato una valutazione sulla legittimità del DASPO. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, ordinandole di dichiarare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se permanga l'interesse alla decisione. In caso di interesse persistente, la parte dovrà precisare se siano sopravvenuti atti, documenti o fatti rilevanti; in caso contrario, dovrà indicare se richieda la compensazione delle spese e depositare una nota di adesione della controparte alla declaratoria di improcedibilità con spese compensate. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione da parte della segreteria e l'oscuramento delle generalità della parte interessata per ragioni di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e alle aree interessate dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei partecipanti e degli spettatori
La norma è indicata quale base giuridica del provvedimento DASPO, senza che l'ordinanza esamini nel merito i presupposti o i limiti del potere questorile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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