Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20/12/2024 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello volto a ottenere la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, disposta dopo la cessazione degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: nullita dell'ordinanza custodiale per insussistenza delle esigenze cautelari; sopraggiunta incongruenza della misura dopo l'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p.; sopravvenuta liquidazione giudiziale delle societa indicate dall'accusa; mancata verifica di misure meno afflittive come il divieto di dimora o l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia adeguatamente motivato la permanenza delle esigenze cautelari richiamando la gravita, la capacita e la pervicacia del progetto criminoso (traffico di rifiuti e associazione a delinquere), la persistenza dell'attivita illecita fino al sequestro dell'impianto e l'utilizzo di soggetti terzi per continuare le condotte anche durante precedenti misure cautelari. Ha ritenuto irrilevanti, o non idonee a mutare le esigenze cautelari, gli elementi sopravvenuti quali le liquidazioni societarie e il tempo trascorso; ha considerato il rispetto delle prescrizioni come elemento neutro. Ha inoltre ritenuto che il Giudice a quo abbia indicato elementi specifici che giustificano l'inefficacia di misure meno afflittive. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
avviso di conclusione delle indagini
L'avviso di conclusione delle indagini non comporta automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari; la valutazione sulla permanenza del pericolo di reiterazione resta rimessa al giudice, che deve verificarne l'attualita e concretezza
art. 307 cod. proc. pen.
cessazione della misura degli arresti domiciliari per scadenza dei termini di fase
La revoca di una misura detentiva per scadenza dei termini di rito non esclude la possibilita di adottare o mantenere una diversa misura cautelare se permangono esigenze cautelari
art. 275 cod. proc. pen.
principio di proporzionalita e indicazione delle misure cautelari
Il giudice deve applicare la misura meno afflittiva idonea a soddisfare le esigenze cautelari; nella sostituzione o revoca l'indagine richiede l'individuazione delle esigenze da soddisfare e la motivazione sulle ragioni di inidoneita delle misure meno gravose
art. 275, comma 2 cod. proc. pen.
possibilita di misure meno gravi
La norma fonda la valutazione comparativa tra misure; il giudice non e obbligato a esplicitare analiticamente perche ogni singola misura gradata sia inadeguata, ma deve indicare gli elementi specifici che rendono la misura adottata la piu idonea
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
valutazione del tempo trascorso ai fini della custodia cautelare
Il decorso del tempo e uno degli elementi che il giudice deve considerare in fase di applicazione di custodia cautelare, ma la normativa non richiede la stessa analisi formale in sede di revoca o sostituzione della misura
art. 299 cod. proc. pen.
revoca o sostituzione della misura
La disciplina della revoca o sostituzione non impone una valutazione analoga a quella prevista per l'adozione iniziale della custodia cautelare per tutti i parametri, lasciando al giudice margini di apprezzamento motivato
Massime di principio
- La rimodulazione o revoca di una misura cautelare richiede una verifica costante di proporzionalita e adeguatezza, ma non implica necessariamente la ripetizione analitica di tutta la valutazione iniziale se il giudice indica elementi specifici che giustificano la persistenza delle esigenze cautelari
- L'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis non determina di per se la cessazione delle esigenze cautelari; il giudice deve valutare l'attualita e la concretezza del pericolo di reiterazione
- Fatti sopravvenuti come liquidazioni societarie o il decorso del tempo possono non essere sufficienti a revocare o attenuare la misura se non eliminano concretamente la capacita dell'indagato di reiterare il reato
- La mera osservanza delle prescrizioni della misura cautelare e elemento neutro e non necessariamente rilevante ai fini della revoca; la rilevanza va valutata nel contesto complessivo della pericolosita e dei rapporti del soggetto
- Quando si richiede una misura meno afflittiva il ricorrente deve contestare i presupposti di pericolo con elementi concreti; il giudice deve indicare, anche sinteticamente, i motivi per i quali le misure alternative sarebbero insufficienti
- Le decisioni del giudice di merito in materia cautelare, se supportate da motivazione congrua e specifica, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimita
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