Sentenza del 01/03/2017 n. 838 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giurisdizione - Cartella riguardante materia previdenziale - Difetto - Giudicato - Rilevabilità d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria in favore del giudice ordinario. La questione, non impugnata con uno specifico motivo d'appello, è divenuta coperta da giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella avente ad oggetto materia previdenziale. Secondo il principio affermato, tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice ordinario e non della Commissione tributaria. Inoltre, poiché nell'atto d'appello non era stata contestata la dichiarazione di difetto di giurisdizione e non era stato formulato alcun motivo sul punto, si è formato il giudicato interno.
Massime di principio
- Le controversie relative a obblighi e prestazioni previdenziali, anche quando contenute in una cartella di pagamento, spettano in via generale al giudice ordinario e non al giudice tributario.
- La giurisdizione deve essere contestata tempestivamente e mediante uno specifico motivo di impugnazione; il semplice dissenso generico non è sufficiente.
- Se una decisione afferma il difetto di giurisdizione e tale statuizione non viene impugnata in appello, essa può formare giudicato interno.
- Il giudicato interno può essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche in assenza di una nuova eccezione della parte interessata.
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