Risposta n. 61 del 6/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Comune sostiene che gli interventi costituiscono opere di urbanizzazione primaria (cavedotti multiservizi/cavedotti per telecomunicazioni) richiamate dalla normativa e, per principio di attrazione, ritiene applicabile l'IVA al 10% ai sensi dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte terza
Trattamento IVA: aliquota da applicare agli interventi di interramento della linea telefonica su strada oggetto di lavori di riqualificazione
Il quesito
Il Comune chiede se gli interventi di interramento della linea telefonica affidati a una società, nell'ambito di lavori di riqualificazione stradale, possano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10% (opere di urbanizzazione primaria) o se si applichi l'aliquota ordinaria del 22%
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia risponde che l'IVA al 10% si applica solo se l'intervento comporta la realizzazione di cavedotti interrati nuovi destinati al passaggio di reti di telecomunicazioni (ossia una 'costruzione' rientrante nelle opere di urbanizzazione primaria). Se invece si tratta del semplice spostamento o interramento di cavedotti già esistenti (o di lavori realizzati distintamente con contratti separati), non si configura la realizzazione dell'opera e non trova applicazione l'aliquota ridotta; il richiamo alla risoluzione 52/E/2008 non è pertinente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 5 mar 2024Risposta n. 59 del 5/03/2024
- Interpello · 5 mar 2024Risposta n. 60 del 5/03/2024
- Interpello · 7 mar 2024Risposta n. 62 del 7/03/2024
- Interpello · 4 mar 2024Risposta n. 58 del 4/03/2024
- Interpello · 8 mar 2024Risposta n. 64 del 8/03/2024
- Interpello · 8 mar 2024Risposta n. 63 del 8/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →