Risposta n. 63 del 8/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che per i docenti titolari di cattedra che impartiscono lezioni private non sia necessario mantenere la partita IVA né versare contributi previdenziali, dovendo pagare solo un'imposta sostitutiva del 15%.
Trattamento fiscale applicabile al docente part-time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni
Il quesito
Se il docente titolare di cattedra che lavora part-time e intende svolgere 5/6 lezioni private a settimana debba chiudere la partita IVA e se per tale attività sia dovuta soltanto l'imposta sostitutiva del 15% prevista dagli artt. 13-16 della legge n.145/2018.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che gli artt. 13-16 della legge n.145/2018 prevedono un regime "speciale" con imposta sostitutiva del 15% sui compensi per lezioni private, ma non incidono sui presupposti IVA: le lezioni costituiscono prestazioni di servizi e sono esenti ai sensi dell'art.10 n.20 DPR 633/1972 solo se non sussiste l'esercizio abituale. L'abitualità è questione di fatto e, se sussiste (come nel caso descritto con 5/6 lezioni settimanali e attività già svolta con partita IVA), resta obbligo di partita IVA. I regimi forfetario e il regime speciale non sono compatibili; l'istante dovrà quindi mantenere la partita IVA e scegliere tra continuare il regime forfetario (tassazione forfettaria con imposta 15% e obbligo di fatturazione, senza IVA) oppure aderire al regime speciale della legge n.145/2018 (imposta sostitutiva 15% sui compensi, fatturazione in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art.10 n.20, salvo opzioni/dispense previste).
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