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Interpello

Risposta n. 62 del 7/03/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante ritiene che le somme restituite debbano essere tassate separatamente ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. n-bis) del Tuir.

Restituzione somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti (art.17, comma 1, lett. n-bis Tuir)

Il quesito

L'Ente intende restituire somme trattenute ai dipendenti per il riscatto della laurea, dedotte negli anni precedenti, in favore di personale assunto dopo il 31/12/2000 che non aveva titolo al riscatto ai fini della buonuscita; quale regime fiscale deve essere applicato alla restituzione?

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che i contributi per il riscatto della laurea sono deducibili. Poiché le somme restituite erano state dedotte in periodi d'imposta precedenti e vengono restituite a soggetti non titolati, tali rimborsi sono soggetti a tassazione separata ai sensi della lett. n-bis) dell'art.17 del Tuir; è tuttavia richiamata la facoltà del contribuente, ai sensi del comma 3 dello stesso art.17, di rinunciare alla tassazione separata nella dichiarazione dei redditi.

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