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Legge

L.R. Abruzzo 41/2007

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 41/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) della Regione Abruzzo, ne disciplina composizione, nomina, durata, funzionamento, attività consultiva e propositiva, concertazione con la Giunta e rimborsi. Prevede la nuova disciplina elettiva/designativa dei componenti locali e abroga la precedente Conferenza permanente Regione-Enti locali. Molte norme elettorali originarie sono state poi abrogate.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell'Abruzzo

Istituzione e funzioni del Consiglio delle Autonomie locali

La legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) della Regione Abruzzo, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti locali. Il CAL assicura la partecipazione delle autonomie locali ai processi decisionali che le riguardano e verifica l’attuazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali.

Composizione e soggetti partecipanti

Il CAL è composto da venti membri. Ne fanno parte di diritto i Presidenti delle Province abruzzesi e i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia. Sono inoltre componenti i rappresentanti dei Sindaci dei Comuni non capoluogo, designati secondo la disciplina vigente. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato, l’Assessore competente in materia di enti locali, gli Assessori competenti sulle materie trattate, i consiglieri regionali firmatari e relatori degli atti esaminati e i rappresentanti regionali di ANCI, UPI, UNCEM, AICCRE e Legautonomie.

Nomina e designazione dei componenti

I componenti di diritto sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale con decreto. I componenti espressione dei Comuni non capoluogo sono designati al loro interno dalle Assemblee dei Sindaci, nel numero previsto per ciascuna Provincia: quattro per l’Aquila, due per Teramo, quattro per Chieti e due per Pescara. La designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Il testo consolidato prevede un sistema di designazione interna delle Assemblee dei Sindaci; la precedente disciplina elettorale è stata abrogata.

Diritto di voto e validità delle sedute

Ogni avente diritto al voto esprime una sola preferenza. Risultano eletti i candidati con più preferenze; in caso di parità prevale il più anziano di età. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.

Durata in carica, decadenza e surroga

I componenti decadono se cessano, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell’ente locale di appartenenza. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio regionale. In caso di componente di diritto subentra il nuovo titolare della carica; in caso di componente designato subentra un nuovo Sindaco designato fino alla scadenza del proprio mandato. Fino alla reintegra dei componenti il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Delega di rappresentanza

I componenti del CAL possono delegare, in via generale o di volta in volta, amministratori dei rispettivi enti a rappresentarli nelle singole sedute. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all’esame degli atti previsti dall’art. 72, comma 2, dello Statuto.

Organizzazione interna e Presidenza

Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale. Le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, le procedure interne e l’organizzazione dei lavori sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta. Il Consiglio regionale può formulare osservazioni sul regolamento prima dell’approvazione. Il CAL elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario; nella prima seduta presiede il componente più anziano di età e funge da segretario il più giovane.

Competenze consultive

Il CAL esprime parere obbligatorio su: proposte di legge e di regolamento relative alla delega di competenze agli enti locali; Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, atti di proposta dei documenti economico-finanziari e relazione al rendiconto consuntivo; esercizio dei poteri sostitutivi; altre questioni demandate da Costituzione, Statuto e leggi; materie attinenti all’organizzazione territoriale locale, alle competenze e attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per essi. Esprime inoltre parere facoltativo quando Consiglio o Giunta ritengano opportuna una consultazione preventiva degli enti locali.

Iniziativa legislativa e funzioni propositive

Il CAL esercita l’iniziativa legislativa secondo lo Statuto e il regolamento consiliare; formula proposte e indirizzi su questioni d’interesse degli enti locali; presenta osservazioni sulle modifiche statutarie che li riguardano; nomina o designa rappresentanti del sistema delle autonomie nei casi previsti; indica uno degli esperti del Collegio regionale per le garanzie statutarie; può adire tale Collegio per questioni di interpretazione statutaria e di compatibilità delle norme con lo Statuto; può proporre la questione di legittimità costituzionale di atti statali lesivi delle competenze degli enti locali.

Procedimento per l’acquisizione dei pareri

L’iniziativa per chiedere il parere spetta al Consiglio e alla Giunta regionale. Le richieste relative agli atti di competenza della Giunta sono formulate in fase istruttoria e il parere reso è definitivo. Il CAL esprime il parere entro 20 giorni nei casi principali e entro 10 giorni per i pareri sulle materie di cui alla lettera e). Il regolamento consiliare e l’atto della Giunta possono ridurre i termini a un terzo per urgenza. Decorso il termine senza parere, Consiglio o Giunta possono comunque procedere. Se il parere è negativo o condizionato, il Consiglio può approvare l’atto a maggioranza assoluta anche senza recepire le modifiche richieste.

Concertazione con la Giunta regionale

Su richiesta della Giunta, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per definire intese, accordi e coordinamento tra Regione ed enti locali su materie di interesse comune. Ai tavoli partecipano anche il Presidente della Giunta, gli Assessori competenti e i rappresentanti delle principali associazioni delle autonomie locali. Possono essere invitati, con diritto di parola ma senza voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, universitarie e scolastiche. Se l’intesa non si raggiunge entro 30 giorni dall’insediamento del tavolo, gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Aspetti economici, rimborsi e organizzazione amministrativa

Al Presidente e ai componenti spetta, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici oppure un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale dell’ente di appartenenza. Per il funzionamento del CAL il Consiglio regionale mette a disposizione sede e uffici; la Giunta trasferisce le risorse umane necessarie mediante riduzione della propria dotazione organica e corrispondente incremento di quella del Consiglio regionale. La legge ribadisce l’invarianza della spesa regionale e la copertura finanziaria con appositi stanziamenti e con successivi interventi di bilancio.

Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore

Per la prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale doveva indire le elezioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. È abrogata la L.R. 18 aprile 1996, n. 21, relativa alla precedente Conferenza permanente Regione-Enti locali, che continua però ad operare fino all’insediamento del CAL. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo consolidato mostra che varie disposizioni originarie su elezione dei membri, durata in carica e alcune modalità procedurali sono state successivamente abrogate o sostituite, rendendo applicabile la disciplina oggi centrata sulle designazioni interne e sul funzionamento del CAL così come risultante dalle modifiche successive.

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