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Legge

L.R. Abruzzo 42/2007

Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 42/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Collegio regionale per le garanzie statutarie, ne disciplina composizione, incompatibilità, funzioni consultive, compiti in materia elettorale e referendum, trattamento economico e copertura finanziaria. Prevede pareri non vincolanti, termini ordinari e urgenti, e una norma transitoria fino all’insediamento del Consiglio delle Autonomie Locali.

Collegio regionale per le garanzie statutarie

Collegio regionale per le garanzie statutarie

La legge istituisce, in attuazione dello Statuto regionale, il Collegio regionale per le garanzie statutarie quale organo di consulenza della Regione Abruzzo. La disciplina regola composizione, incompatibilità, funzioni consultive e speciali, nonché il trattamento economico dei componenti e la copertura finanziaria.

Composizione, nomina e durata

Il Collegio è composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie Locali, eletti dal Consiglio regionale con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti. I componenti sono scelti tra magistrati a riposo, professori universitari ordinari in materie giuridiche, avvocati con almeno quindici anni di esercizio ed esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione con quindici anni di esperienza lavorativa.

Il Collegio elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta e con unica votazione, il Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica cinque anni e non è rieleggibile. Anche i componenti durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili; in caso di cessazione anticipata, il sostituto resta in carica cinque anni.

Incompatibilità, accesso agli atti e organizzazione

L’incarico di componente del Collegio è incompatibile con attività professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione idonee a generare conflitti di interesse con la Regione, nonché con candidature presentate alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti.

I componenti, nell’esercizio delle funzioni, hanno accesso agli uffici e agli atti regionali se l’accesso è connesso all’incarico. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina organizzazione e funzionamento e individua una struttura di supporto nell’ambito dell’organizzazione consiliare, anche mediante modifiche organizzative. La struttura opera alle dipendenze funzionali del Collegio, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Collegio, con possibile collaborazione di altre strutture consiliari.

Funzioni consultive

Il Collegio rende pareri, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, di un quinto dei consiglieri e della Giunta regionale, su:

  • interpretazione dello Statuto nei conflitti tra organi regionali;
  • ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
  • rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative;
  • interpretazione dello Statuto e compatibilità con esso di leggi e provvedimenti sugli enti locali, anche su richiesta del Consiglio delle Autonomie Locali nei casi previsti dallo Statuto;
  • ogni altra questione di legittimità dell’azione regionale, anche con riferimento a iniziative legislative.

Esprime inoltre pareri sulle richieste delle Giunte consiliari previste dallo Statuto e, su richiesta di un terzo dei consiglieri, sulla legittimità del Regolamento del Consiglio.

Termini per i pareri e loro efficacia

Il parere va reso entro venti giorni dalla richiesta; il termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori dieci giorni per motivate ragioni. In caso di urgenza, il termine ordinario è ridotto a dieci giorni. I giorni festivi non si computano. Se il parere non è espresso nei termini, gli organi regionali possono procedere ugualmente.

I pareri sono trasmessi al Consiglio regionale, che riceve anche una relazione annuale sull’attività svolta. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario al parere del Collegio a maggioranza assoluta. I pareri sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Funzioni in materia elettorale e referendaria

Il Collegio svolge i compiti amministrativi inerenti allo svolgimento delle elezioni demandati dalla legge elettorale. In caso di annullamento delle elezioni regionali, nomina la Commissione prevista dallo Statuto, composta da tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, sorteggiati da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni.

In materia referendaria, valuta la ricevibilità e l’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo presentate dai soggetti legittimati, verificando la regolarità del procedimento secondo lo Statuto e la legge regionale in materia. Comunica l’esito del referendum al Presidente della Giunta, che lo proclama.

Trattamento economico

Ai componenti del Collegio spetta un gettone di presenza di 250 euro per ogni giornata di presenza ai lavori, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate se effettuato con mezzi pubblici oppure a un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio, calcolata dal luogo di residenza o domicilio in base alla minore distanza rispetto al luogo di riunione.

Norma transitoria

Fino all’insediamento del Consiglio delle Autonomie Locali, il funzionamento del Collegio è assicurato dai quattro membri nominati dal Consiglio regionale.

Copertura finanziaria

La legge prevede una copertura degli oneri quantificati, per il 2009, in 10.000 euro, mediante quota parte dello stanziamento indicato nella UPB 01.01.005. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alle variazioni di bilancio necessarie per istituire la relativa UPB.

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