L.R. Abruzzo 44/2007
Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese disciplina referendum abrogativo e consultivo, iniziativa legislativa popolare e degli enti locali, con procedure di raccolta firme, controlli di ricevibilità/ammissibilità, indizione, votazione e proclamazione. Prevede limiti temporali e sospensioni, effetti dell’esito, contributi per autenticazione firme e rinvii/accorpamenti con altre consultazioni. Molte disposizioni sono aggiornate da modifiche successive, ma il nucleo è ancora applicabile in Abruzzo.
Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali in Abruzzo
Disciplina del referendum e dell’iniziativa legislativa in Abruzzo
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, il referendum abrogativo e consultivo e l’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali. Definisce soggetti legittimati, limiti di ammissibilità, procedure di raccolta e controllo delle firme, svolgimento delle consultazioni, effetti degli esiti e alcuni profili finanziari.
Referendum abrogativo: oggetto, soggetti e limiti
Il referendum abrogativo può riguardare l’abrogazione totale o parziale di leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi generali o di programmazione. La richiesta può provenire da un cinquantesimo degli elettori regionali, da più consigli comunali rappresentativi di almeno un quinto degli abitanti della Regione, oppure da due consigli provinciali.
Non sono sottoponibili a referendum:
- le norme dello Statuto;
- le leggi previste dal Titolo II dello Statuto;
- le leggi tributarie e di bilancio;
- gli atti e le norme che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei o di obblighi legislativamente necessari.
Sono inoltre esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi se la proposta non investe anche le norme legislative corrispondenti. L’iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale né nei sei mesi successivi alla sua elezione. Un quesito già dichiarato inammissibile può essere riproposto solo dopo un anno.
Procedimento per la richiesta di referendum abrogativo
La raccolta delle firme è promossa da almeno tre elettori, che depositano presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
- il quesito referendario;
- la relazione illustrativa;
- i certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
- i fogli da vidimare per la raccolta delle firme.
Al deposito sono indicati anche tre delegati, che ricevono le comunicazioni, partecipano al procedimento e curano azioni e ricorsi. Un dirigente regionale, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, con la formula “volete che sia abrogato/a ...”, seguita dagli estremi dell’atto. Per l’abrogazione parziale devono essere indicati gli articoli, i commi o le parti interessate; è ammessa la combinazione di disposizioni di più atti, purché omogenee e coerenti.
Raccolta, autenticazione e controllo delle firme
Le firme si raccolgono solo su fogli vidimati, ciascuno recante in epigrafe il quesito. La vidimazione deve avvenire entro venti giorni dal deposito del verbale iniziale.
La firma del sottoscrittore deve essere accompagnata da:
- nome e cognome completi;
- luogo e data di nascita;
- Comune della Regione di iscrizione elettorale;
- estremi del documento di identità.
Le firme mancanti di tali indicazioni sono nulle. Le firme devono essere autenticate da soggetti abilitati dalla normativa statale o da consiglieri regionali disponibili. L’iscrizione nelle liste elettorali può essere provata con certificati, anche collettivi, o con dichiarazione sostitutiva.
Le sottoscrizioni devono essere raccolte e autenticate entro 120 giorni dalla vidimazione del primo foglio. Entro i 20 giorni successivi alla scadenza, i fogli e la documentazione devono essere depositati. Il responsabile verifica entro 40 giorni:
- il numero effettivo delle firme;
- il raggiungimento del quorum di un cinquantesimo degli elettori;
- la regolarità delle autenticazioni;
- la presenza delle certificazioni o dichiarazioni sostitutive.
Se vi sono irregolarità, le firme interessate sono dichiarate nulle e il verbale finale è trasmesso al Collegio regionale per le garanzie statutarie.
Ricevibilità, ammissibilità e procedibilità del referendum abrogativo
Il Collegio regionale per le garanzie statutarie decide prima sulla ricevibilità e poi sull’ammissibilità/procedibilità. La richiesta è irricevibile se non sono rispettate le regole sulla raccolta, autenticazione e documentazione delle firme.
Entro 45 giorni dal deposito del verbale di ricevibilità, il Collegio esprime un parere motivato sull’ammissibilità, verificando:
- il rispetto dei limiti sostanziali al referendum;
- la chiarezza, univocità, omogeneità e coerenza del quesito.
Il Collegio valuta anche eventuali abrogazioni o modifiche intervenute dopo il deposito della richiesta. Se la disciplina è stata completamente abrogata, il referendum è improcedibile; se è stata solo parzialmente abrogata o modificata, il quesito può essere rimodulato oppure il referendum dichiarato improcedibile, a seconda dell’incidenza della nuova disciplina sui contenuti essenziali.
Il Consiglio regionale delibera infine su ammissibilità e procedibilità sulla base dei pareri del Collegio.
Richiesta da parte di consigli provinciali o comunali
Quando la richiesta proviene da consigli provinciali o comunali, essa deve indicare gli enti proponenti, le date delle deliberazioni e i delegati. Le deliberazioni devono contenere il quesito e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Anche in questo caso il Collegio valuta ricevibilità, ammissibilità e procedibilità.
Indizione, svolgimento e proclamazione del referendum abrogativo
I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione li indice entro il 15 marzo per le deliberazioni pervenute entro il 15 febbraio, fissando la votazione in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno. È possibile l’accorpamento con referendum nazionali o altri referendum regionali, con adeguamento delle operazioni già svolte.
Il Presidente può concentrare in un unico referendum più istanze omogenee o analoghe, con eventuali correzioni del quesito su conforme parere del Collegio.
Se prima della votazione interviene l’abrogazione totale o parziale della disciplina, o una nuova disciplina della stessa materia, il referendum può essere sospeso, rinviato o riformulato con decreto del Presidente, secondo il parere del Collegio. La legge prevede inoltre la sospensione delle attività referendarie in prossimità della scadenza o del rinnovo del Consiglio regionale; la sospensione riguarda anche, in origine, il periodo vicino a determinate elezioni locali e politiche, ma la relativa lettera risulta abrogata.
Votazione, scrutinio e validità del referendum abrogativo
Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Il voto è diretto, libero e segreto, in un’unica giornata, dalle 7.00 alle 22.00.
Le schede sono fornite dalla Giunta regionale e riportano il quesito con le opzioni “Sì all’abrogazione” e “No all’abrogazione”. Gli uffici elettorali e le operazioni di scrutinio seguono le regole richiamate dalla legge, con possibilità di assistenza dei rappresentanti dei partiti, dei gruppi consiliari e dei sottoscrittori.
Il referendum è approvato se vota la maggioranza degli aventi diritto e se prevalgono i voti validi favorevoli. Il Presidente della Regione proclama l’esito entro dieci giorni. In caso di esito favorevole, l’abrogazione produce effetto dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo differimento motivato fino a un massimo di 120 giorni. In caso di bocciatura, la proposta non può essere ripresentata per cinque anni; se non si raggiungono le maggioranze richieste, non può essere riformulata nella stessa legislatura.
Referendum consultivo su enti locali, circoscrizioni e denominazioni comunali
Il primo tipo di referendum consultivo riguarda l’istituzione di nuovi Comuni, anche per fusione, i mutamenti delle circoscrizioni e le denominazioni comunali. L’approvazione finale avviene con legge regionale, previo referendum delle popolazioni interessate.
Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, su proposta della Giunta o di un consigliere regionale, previo parere del Collegio. La deliberazione indica il quesito e i territori coinvolti. Partecipano gli elettori interessati secondo il tipo di operazione: frazioni, comuni cedenti o riceventi, comuni da fondere o, per il cambio di denominazione, l’intero corpo elettorale comunale.
Sono previsti limiti territoriali e demografici: i mutamenti devono riguardare territori contigui; non possono essere istituiti Comuni con meno di 5.000 abitanti, né possono essere effettuate modifiche che portino un Comune sotto tale soglia, salvo le fusioni.
Dopo la deliberazione consiliare, il Presidente della Regione indice il referendum in una domenica compresa, a seconda della data di ricezione dell’atto, tra il 15 aprile e il 15 giugno oppure tra il 15 settembre e il 15 novembre. Il referendum è valido indipendentemente dall’affluenza e si considera approvato con la maggioranza dei voti validi favorevoli. Se l’esito è favorevole, il Presidente deve presentare entro 60 giorni un disegno di legge; se è negativo, può comunque presentarlo. In caso di fusione, i consigli comunali interessati esprimono pareri sui disegni di legge. In caso di scioglimento o scadenza della legislatura, gli effetti del referendum già svolto restano salvi e il nuovo Presidente esercita l’iniziativa legislativa entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio.
Referendum consultivo su proposte di legge o di regolamento di interesse settoriale
Un secondo referendum consultivo può riguardare proposte di legge regionale o regolamento regionale su materie che interessano particolari categorie o settori della popolazione. Può essere deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.
La richiesta può essere presentata da:
- almeno 5.000 elettori;
- consigli comunali rappresentativi di almeno un quinto degli abitanti regionali;
- due consigli provinciali;
- ciascun consigliere regionale;
- la Giunta regionale.
La richiesta deve contenere relazione illustrativa e quesito. Per gli elettori si applicano, in quanto compatibili, le regole su firme, autenticazione e controlli. Il deposito sospende il procedimento di esame del progetto di legge o regolamento cui si riferisce. Il Collegio verifica l’ammissibilità entro 60 giorni, considerando i requisiti dell’oggetto e l’interesse della Regione allo svolgimento del referendum. Il Consiglio delibera entro 15 giorni dall’iscrizione all’ordine del giorno.
Il Presidente della Regione indice il referendum entro cinque giorni dalla deliberazione, fissando la consultazione tra 90 e 120 giorni dal decreto.
Effetti del referendum consultivo e accorpamento con altre consultazioni
Il referendum consultivo è valido senza quorum di partecipazione. Se il progetto sottoposto a referendum prosegue il suo iter, l’atto finale deve dare atto del referendum e motivare eventuali difformità rispetto all’esito. Se l’atto finale è una legge, queste indicazioni confluiscono nella relazione della Commissione consiliare.
Per contenere la spesa pubblica, i referendum consultivi possono essere accorpati alle elezioni regionali se nello stesso anno si svolgono le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, oppure ad altre consultazioni elettorali nei territori interessati, previa intesa con il Ministro dell’Interno. Nei casi di accorpamento, la composizione degli uffici elettorali di sezione per il referendum consultivo segue la disciplina prevista per le elezioni.
Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali
Il diritto di iniziativa legislativa appartiene ai consigli di almeno cinque Comuni, ai consigli provinciali, ai consigli di almeno due Comunità montane, al Consiglio delle autonomie locali e ad almeno 5.000 elettori regionali.
La proposta deve contenere, a pena di irricevibilità, il testo del progetto di legge in articoli e una relazione illustrativa. Le iniziative degli enti locali devono essere corredate anche dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.
I proponenti possono chiedere assistenza tecnica alla struttura consiliare e informazioni alle strutture della Giunta, anche sui profili finanziari. L’Ufficio di Presidenza decide e coordina l’assistenza.
Procedimento per l’iniziativa legislativa popolare
Per la raccolta delle firme, i primi tre sottoscrittori depositano il progetto, la relazione illustrativa, i certificati elettorali e i fogli da vidimare. Si applicano, in larga parte, le stesse regole del referendum quanto a delegati, verbale, vidimazione, raccolta e autenticazione delle firme.
Le firme devono essere raccolte entro 90 giorni dalla vidimazione del primo foglio; il deposito dei fogli firmati deve avvenire entro i 20 giorni successivi. Il responsabile verifica la regolarità delle sottoscrizioni e la soglia minima di 5.000 firme.
Il Collegio regionale per le garanzie statutarie decide sulla ricevibilità entro 10 giorni e valuta l’ammissibilità entro 45 giorni, verificando:
- la competenza regionale;
- la conformità a Costituzione e Statuto.
Se il progetto è ammesso, il Presidente del Consiglio regionale lo assegna alla Commissione competente, presso la quale i delegati possono intervenire. Se il Consiglio non si pronuncia entro sei mesi dalla trasmissione alla Commissione, il progetto è iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta utile e il Consiglio decide entro i dodici mesi successivi.
Iniziativa degli enti locali e sospensione per fine legislatura
Le iniziative degli enti locali sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e trasmesse all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Devono indicare i delegati. Il deposito è verbalizzato da un dirigente regionale o suo delegato.
In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la proposta di iniziativa legislativa è automaticamente sospesa. Con la nuova Giunta e la Commissione competente, l’iter riprende dallo stadio in cui era rimasto sospeso.
Aspetti finanziari e rimborsi
La Regione riconosce un contributo forfettario per l’autenticazione delle firme, a condizione che la proposta sia stata dichiarata ricevibile e ammissibile e, per il referendum abrogativo, che la consultazione sia stata validamente svolta con partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.
I rimborsi sono pari a:
- 1 euro per ogni firma nel referendum abrogativo;
- 70 centesimi per firma nell’iniziativa popolare.
La domanda di rimborso va presentata con il deposito degli atti, indicando il delegato incaricato della riscossione. Restano a carico del bilancio regionale anche le spese per lo svolgimento delle consultazioni e quelle relative agli adempimenti dei Comuni e ai compensi dei componenti dei seggi, anticipate dai Comuni.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed efficacia
Fino alla costituzione e all’insediamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie, le sue funzioni sono svolte dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La legge abroga la precedente disciplina del 1987 in materia di iniziativa popolare ed enti locali, referendum abrogativo e consultivo. L’entrata in vigore decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
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