Circolare numero 66 del 24-3-2000
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 38, commi 5 e 6. Disposizioni inerenti al diritto agli sgravi contributivi, previsti dall’art. 59 DPR n. 218 /1978 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per le aziende che occupano lavoratori non residenti nei territori individuati ai sensi del medesimo articolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in attuazione dell’art. 38, commi 5 e 6, della legge n. 488/1999, gli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del D.P.R. n. 218/1978 spettano dal 1° gennaio 2000 alle imprese che operano nei territori agevolati e impiegano lavoratori che svolgono effettivamente l’attività in tali territori, anche se non residenti. La nuova disciplina si applica anche ai periodi contributivi anteriori, ma non consente il rimborso delle maggiori contribuzioni già versate; restano inoltre salve le situazioni coperte da sentenze passate in giudicato. In conseguenza, il contenzioso pendente sulla questione viene considerato superato e le sedi devono definire i ricorsi e i giudizi in corso secondo tali istruzioni.
Sgravi contributivi nelle aree agevolate: applicazione anche ai lavoratori non residenti dal 1° gennaio 2000
Sgravi contributivi nelle aree agevolate e lavoratori non residenti
La circolare interviene sulla disciplina degli sgravi contributivi spettanti alle imprese operanti nei territori agevolati, chiarendo l’effetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 753/1999 e, soprattutto, dell’art. 38, commi 5 e 6, della legge n. 488/1999. L’obiettivo è uniformare il trattamento delle agevolazioni e superare il contenzioso generato dalle precedenti interpretazioni sulla rilevanza della residenza del lavoratore.
Premessa giurisprudenziale e quadro normativo
Il documento ricorda che, in origine, la disciplina degli sgravi previsti dalla legge n. 1089/1968, poi confluita nell’art. 59 del D.P.R. n. 218/1978 e successive modificazioni, aveva dato luogo a interpretazioni difformi. Le espressioni normative utilizzate in passato, come "aziende che impiegano dipendenti nei territori", "lavoratori ivi occupati" e "attività effettivamente svolte nei territori", avevano alimentato un ampio contenzioso, anche a seguito di circolari interpretative dell’Istituto.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 753 del 25 ottobre 1999, ha composto il contrasto affermando che il beneficio contributivo spetta solo per rapporti di lavoro instaurati con lavoratori effettivamente residenti nelle zone individuate dall’art. 1 del T.U. n. 218/1978. Su tale assetto è poi intervenuto il legislatore con la legge n. 488/1999.
Nuova disciplina introdotta dalla legge n. 488/1999
L’art. 38, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, riconosce il diritto agli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del D.P.R. n. 218/1978 alle aziende che operano nei territori agevolati e che impiegano lavoratori anche non residenti per attività effettivamente svolte nei medesimi territori.
La circolare evidenzia che la norma si applica dal 1° gennaio 2000 e che il requisito decisivo diventa l’effettivo svolgimento dell’attività nei territori agevolati, non più la residenza del lavoratore, ferma restando la necessità del possesso degli altri requisiti richiesti per l’agevolazione.
Effetti sui periodi pregressi
La disposizione legislativa viene indicata come applicabile anche ai periodi contributivi antecedenti l’anno in corso, con effetto sulle situazioni ancora pendenti al 1° gennaio 2000. Tuttavia, per il passato, la circolare precisa due limiti essenziali:
- le imprese che hanno già versato i contributi e non hanno chiesto gli sgravi per questa tipologia di lavoratori non hanno alcun credito verso l’INPS;
- la legge esclude la ripetizione delle maggiori contribuzioni già versate.
Inoltre, restano salvi i contributi, già versati o ancora da versare, spettanti all’INPS in forza di sentenze passate in giudicato.
Chiusura del contenzioso e istruzioni operative
Secondo la circolare, il contenzioso in atto sulla questione deve ritenersi superato. I ricorsi pendenti presso la Direzione centrale vengono restituiti alle sedi, che devono procedere alla loro definizione applicando le nuove istruzioni e facendo ricorso, se del caso, ai poteri di autotutela della pubblica amministrazione, con successiva notifica delle decisioni alle aziende.
La stessa impostazione deve essere seguita per gli eventuali contenziosi già in fase giudiziaria.
Riferimenti richiamati
Nel testo sono richiamate, a fini ricostruttivi della prassi precedente, la circolare n. 246 C. e V. del 17 giugno 1971 e la circolare n. 97 del 24 aprile 1993, entrambe relative ai criteri di applicazione degli sgravi in relazione alla localizzazione dell’attività lavorativa.
Punti principali
Origine del contrasto interpretativo
La circolare richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 753 del 25 ottobre 1999, intervenuta per risolvere il contrasto sulla "localizzazione" delle assunzioni e sulla residenza dei lavoratori ai fini degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089/1968, poi disciplinati dall’art. 59 del D.P.R. n. 218/1978. La giurisprudenza e la prassi avevano oscillato tra criteri legati alla residenza, all’occupazione nei territori e alla localizzazione dell’attività lavorativa, generando un ampio contenzioso.
Intervento del legislatore
L’art. 38, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, riconosce il diritto agli sgravi alle aziende operanti nei territori individuati dall’art. 59 del D.P.R. n. 218/1978 che impiegano lavoratori, anche non residenti, per attività effettivamente svolte nei predetti territori. La norma è presentata come chiarificatrice rispetto ai dubbi interpretativi emersi in precedenza.
Decorrenza e ambito di applicazione
Dal 1° gennaio 2000 gli sgravi contributivi si applicano alle imprese che operano nelle aree agevolate e impiegano lavoratori in attività svolte effettivamente in tali territori, indipendentemente dal luogo di residenza del singolo lavoratore, purché sussistano gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
Effetti sui periodi precedenti e sulle posizioni pendenti
La disposizione viene indicata come applicabile anche ai periodi contributivi antecedenti l’anno in corso e incide sulle situazioni pendenti alla data del 1° gennaio 2000. Tuttavia, per i periodi precedenti, le imprese che abbiano già versato i contributi senza richiedere gli sgravi per tale tipologia di lavoratori non hanno nulla a pretendere dall’INPS, poiché la norma esclude espressamente la ripetizione delle maggiori contribuzioni già versate.
Salvezza delle sentenze passate in giudicato
Restano fatti salvi i contributi, già versati o ancora da versare, spettanti all’INPS in base a sentenze passate in giudicato. La circolare precisa quindi che la nuova disciplina non travolge le situazioni ormai definitivamente regolate dal giudicato.
Gestione del contenzioso e istruzioni alle sedi
Alla luce delle nuove disposizioni, il contenzioso in atto sulla materia deve considerarsi superato. I ricorsi giacenti presso la Direzione centrale vengono restituiti alle sedi competenti per la definizione secondo le istruzioni impartite e in base ai poteri di autotutela della pubblica amministrazione, con notifica delle decisioni alle aziende. Un comportamento analogo deve essere adottato per gli eventuali contenziosi in fase giudiziaria.
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