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Circolare

Circolare numero 15 del 21-03-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come determinare la retribuzione giornaliera imponibile e il numero dei contributi da denunciare e versare per i contratti a tempo determinato e per i contratti a prestazione, distinguendo tra rapporti di breve durata, lunga durata e prestazioni effettive. Vengono forniti esempi di calcolo, limiti mensili di 26 giornate, regole sulle indennità di diaria o trasferta e obblighi documentali per le imprese, con rettifica d’ufficio in caso di denunce anomale. La seconda parte disciplina le trattenute ai pensionati lavoratori titolari di pensione ENPALS, precisando quando e come detrarre la quota giornaliera di pensione non cumulabile con la retribuzione.

Imposizione contributiva per contratti a tempo determinato, a prestazione e trattenute su pensionati lavoratori

Imposizione contributiva nei contratti a tempo determinato, a prestazione e trattenute pensione ENPALS

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla determinazione della retribuzione giornaliera imponibile e sugli adempimenti contributivi dovuti dalle imprese che impiegano lavoratori con contratti a tempo determinato o a prestazione. Inoltre disciplina il regime delle trattenute per i lavoratori pensionati titolari di pensione ENPALS, precisando criteri di calcolo, limiti mensili e obblighi documentali.

Premessa e quadro di riferimento

L'intervento nasce dalla constatazione di difficoltà interpretative nella corretta applicazione della contribuzione nei confronti delle imprese che stipulano contratti a tempo determinato o a prestazione, con possibili riflessi anche in sede di accertamento ispettivo. Viene richiamata la precedente circolare n. 28 del 9 novembre 1981, con riferimento al regime previsto per i contratti riguardanti i lavoratori dell'ex 1° gruppo, e in particolare all'art. 2, comma 5, del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420.

Il criterio generale ribadito consiste nel determinare la retribuzione giornaliera imponibile dividendo il complesso dei compensi per il numero delle giornate di durata del contratto, con esclusione dei riposi settimanali e delle festività nazionali eventualmente godute. La circolare aggiorna la casistica già illustrata in precedenza alla luce della normativa applicabile.

Contratti a tempo determinato di breve durata con compenso forfettario

Per i contratti di breve durata che prevedono un compenso complessivo forfettario, la retribuzione giornaliera imponibile si calcola dividendo l'importo pattuito per il numero dei giorni di durata del contratto, esclusi i riposi settimanali.

A titolo esemplificativo, per un contratto dal 10 al 19 gennaio 2000 con corrispettivo complessivo di L. 1.000.000 (euro 516,46):

  • il compenso va diviso per 9 giorni;
  • la retribuzione giornaliera imponibile risulta pari a L. 111.111, arrotondata a L. 111.000 (euro 57,33);
  • devono essere denunciati e versati 9 contributi giornalieri sulla base di L. 111.000.

La circolare precisa poi il trattamento delle indennità di diaria o trasferta. Se il contratto prevede anche una diaria di L. 100.000 giornaliere (euro 51,65) per le prestazioni fuori dalla sede legale dell'impresa e dal territorio comunale, e tale emolumento è stato corrisposto solo per 4 giorni, il calcolo va effettuato sommando al compenso principale la quota imponibile della diaria. Nell'esempio riportato, la diaria soggetta a contribuzione è pari a L. 40.000 complessive, con un imponibile giornaliero di L. 10.000 per 4 giorni; il totale dei compensi imponibili diventa L. 1.040.000 e, diviso per 9 giorni, produce una retribuzione giornaliera imponibile di L. 116.000 (euro 59,91). Anche in questo caso i contributi da denunciare e versare sono 9, sulla base della retribuzione giornaliera così determinata.

Contratti a tempo determinato di lunga durata con retribuzione giornaliera

Per i contratti di più lunga durata, come quelli riferiti a un'intera stagione teatrale o a più mesi, le imprese devono effettuare l'adempimento contributivo considerando il numero di giorni di calendario del mese di riferimento, ma sempre entro il limite massimo di 26 giornate mensili da denunciare e versare.

Nell'esempio del contratto dal 1° settembre al 31 maggio dell'anno successivo, con retribuzione giornaliera di L. 100.000 (euro 51,65), per il mese di settembre — che consta di 30 giorni — si procede come segue:

  • il compenso mensile complessivo è di L. 3.000.000;
  • tale importo viene diviso per 26 giorni;
  • la retribuzione giornaliera imponibile risulta pari a L. 115.384, arrotondata a L. 115.000 (euro 59,39).

La circolare ribadisce che non sono ammesse denunce contributive con un numero di giorni superiore a 26 per ciascun mese, a prescindere dal fatto che il mese abbia 31, 30, 29 o 28 giorni, richiamando la circolare n. 23 del 21 dicembre 1971.

Se è prevista anche un'indennità di trasferta o diaria fissa di L. 100.000 giornaliere e questa è corrisposta per 5 giorni nel mese, il calcolo deve includere la quota imponibile dell'indennità. Nell'esempio, il totale dei compensi da porre a base di calcolo è L. 3.050.000; diviso per 26 giorni, genera una retribuzione giornaliera imponibile di L. 117.308, arrotondata a L. 117.000 (euro 60,43).

Contratti a prestazione e obblighi documentali

Per i contratti a termine, di breve o lunga durata, nei quali la retribuzione è dovuta solo per le giornate effettivamente lavorate, la denuncia e il versamento dei contributi devono essere effettuati in relazione alle singole prestazioni rese. La retribuzione lorda giornaliera si ottiene dividendo l'ammontare complessivo dei compensi, determinato con i criteri già indicati, per il numero delle prestazioni effettuate, sempre nel limite di 26 giorni al mese.

La circolare considera questa fattispecie eccezionale, poiché normalmente il rapporto dovrebbe avere carattere di continuità o quantomeno fissare le date di impegno. Per questo motivo, le imprese devono:

  • aprire la posizione dell'attività esibendo il contratto sottoscritto dalle parti;
  • indicare nel contratto che non si tratta di rapporto in esclusiva;
  • specificare, ove possibile, i giorni di effettivo lavoro o almeno il loro numero.

Successivamente alle prestazioni e comunque non oltre il termine previsto per la consegna del mod. 031/R, l'impresa deve trasmettere:

  • copia della denuncia inviata agli Uffici di Collocamento entro i previsti 5 giorni;
  • copia del preavviso di utilizzo inviato al lavoratore almeno 48 ore prima della prestazione;
  • dichiarazione resa dal lavoratore che attesti l'effettuazione della o delle prestazioni in ciascun mese di validità del contratto.

Per le piccole imprese mobili, la documentazione può essere presentata al momento della richiesta di rinnovo del certificato di agibilità, che non può essere rinnovato in assenza della certificazione richiesta.

La circolare precisa inoltre che tali disposizioni non trovano applicazione quando il CCNL non prevede la forma contrattuale in esame oppure quando altre norme, leggi o regolamenti ne escludono la possibilità di utilizzo.

Situazioni anomale e rettifica d'ufficio delle denunce

La circolare segnala casi nei quali, pur in presenza di contratti a tempo determinato di lunga durata e con retribuzione giornaliera prefissata, le imprese assolvono i contributi su un numero di giorni inferiore rispetto a quello corrispondente al periodo contrattuale, facendo successivamente valere dichiarazioni delle parti secondo cui la retribuzione sarebbe stata dovuta solo per le giornate effettivamente lavorate e non nei periodi di malattia o sospensione dell'attività.

In tali circostanze, resta salvo ogni ulteriore diritto dell'Ente di esigere i contributi per tutti i giorni compresi nel periodo contrattuale. L'Ente procede inoltre alla rettifica d'ufficio delle denunce contributive e alla rideterminazione della retribuzione giornaliera imponibile secondo il citato art. 2, comma 5, del D.P.R. 1420/1971.

A titolo esemplificativo, per un contratto dal 1° al 31 luglio 1999 con retribuzione giornaliera di L. 100.000 e adempimento contributivo effettuato per soli 10 giorni, la circolare indica che il totale dei compensi è pari a L. 1.000.000 e che il calcolo porta a L. 38.462 giornaliere, con arrotondamento alle L. 1.000 per eccesso o difetto. Poiché dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 il minimale giornaliero ai fini contributivi è fissato per legge in L. 67.474, la retribuzione risultante viene automaticamente adeguata a tale minimo.

Trattenute per i pensionati lavoratori titolari di pensione ENPALS

La circolare dedica l'ultima parte alle trattenute da operare nei confronti dei lavoratori occupati titolari di pensione ENPALS, in base al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Il datore di lavoro deve detrarre dalla retribuzione lorda giornaliera la quota giornaliera di pensione non cumulabile con la retribuzione, secondo la misura e la decorrenza indicate nel certificato di pensione che il lavoratore è tenuto a esibire. L'ammontare complessivo delle trattenute da denunciare all'ENPALS si calcola moltiplicando la quota giornaliera di pensione non cumulabile per il numero delle giornate retribuite nel mese, comprese le giornate di assenza dal lavoro purché retribuite, anche in misura ridotta, e con il limite massimo di 26 giornate mensili.

Le quote giornaliere di trattenuta devono coincidere con i giorni retribuiti. Ne consegue che, nei contratti in esclusiva in cui al pensionato spetta la retribuzione per tutti i giorni di durata del contratto, la trattenuta di pensione coincide con tali giorni, sempre entro il limite di 26 in un mese.

Se la quota giornaliera di pensione non cumulabile è superiore alla retribuzione giornaliera al netto degli oneri sociali, la trattenuta complessiva si calcola invece moltiplicando l'importo giornaliero della retribuzione netta dagli oneri sociali per il numero dei giorni retribuiti.

In caso di corresponsione della 13ª mensilità o della gratifica natalizia nel mese di dicembre, la trattenuta va effettuata anche sulla 13ª mensilità della pensione, in base alla misura indicata nel certificato di pensione. Se il rapporto di lavoro cessa prima di dicembre, non deve essere operata alcuna trattenuta su tale voce.

Le denunce e i versamenti relativi alle trattenute pensionistiche devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la denuncia e il versamento dei contributi. La circolare precisa infine che, nei casi disciplinati ai punti A), B), C) e D), la trattenuta si rapporta ai giorni retribuiti relativi a ciascuna fattispecie contrattuale.

Punti principali

Premessa e richiamo alla disciplina precedente

La circolare interviene per chiarire le difficoltà riscontrate nella corretta imposizione contributiva per imprese che stipulano contratti a tempo determinato o a prestazione, con riflessi anche sugli accertamenti ispettivi. Richiama la circolare n. 28 del 9 novembre 1981 e il regime previsto dall'art. 2, comma 5, del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, confermando il criterio di divisione dei compensi per le giornate di durata del contratto, al netto dei riposi settimanali e delle festività nazionali eventualmente godute.

Contratti a tempo determinato di breve durata con compenso forfettario

Per i contratti di breve durata con compenso complessivo forfettario, la retribuzione giornaliera imponibile si determina dividendo l'importo totale per i giorni di durata del contratto, esclusi i riposi settimanali. L'esempio riportato riguarda un contratto dal 10 al 19 gennaio 2000 con compenso di L. 1.000.000: il totale va diviso per 9 giorni, con retribuzione giornaliera imponibile di L. 111.000 arrotondata, e conseguente denuncia e versamento di 9 contributi giornalieri. Se è prevista una diaria o indennità di trasferta, si deve sommare la parte imponibile di tale indennità al compenso e ricalcolare il valore giornaliero, come nell'esempio con diaria corrisposta per 4 giorni, che porta a una retribuzione imponibile giornaliera di L. 116.000 e a 9 contributi giornalieri.

Contratti a tempo determinato di lunga durata con retribuzione giornaliera

Per i contratti di lunga durata, come quelli relativi a un'intera stagione teatrale o a più mesi, l'impresa deve considerare il numero dei giorni di calendario del mese di riferimento, senza superare il limite massimo di 26 giornate mensili denunciabili. Nell'esempio del contratto dal 1° settembre al 31 maggio con retribuzione giornaliera di L. 100.000, per settembre il compenso complessivo mensile è di L. 3.000.000 e, diviso per 26 giorni, produce una retribuzione giornaliera imponibile di L. 115.000. Se nel mese è corrisposta anche un'indennità di trasferta o diaria, va sommata la quota imponibile relativa e il nuovo totale viene ripartito sui 26 giorni, come nell'esempio che conduce a L. 117.000 di retribuzione giornaliera imponibile.

Contratti a prestazione e adempimenti documentali

Nei contratti a prestazione, brevi o lunghi, in cui la retribuzione è dovuta solo per le giornate effettivamente svolte, la denuncia e il versamento dei contributi vanno effettuati in base alle singole prestazioni, sempre entro il limite di 26 giorni mensili. La retribuzione lorda giornaliera si ottiene dividendo i compensi complessivi per il numero delle prestazioni rese. Poiché si tratta di una fattispecie eccezionale, l'impresa deve aprire la posizione dell'attività producendo il contratto sottoscritto, nel quale sia chiarito che non si tratta di contratto in esclusiva e, se possibile, indicando i giorni di effettivo lavoro o almeno il loro numero. Dopo le prestazioni, e comunque non oltre il termine di consegna del mod. 031/R, devono essere trasmessi la copia della denuncia all'Ufficio di Collocamento, il preavviso di utilizzo inviato al lavoratore almeno 48 ore prima e la dichiarazione del lavoratore che attesti le prestazioni rese in ciascun mese. Per le piccole imprese mobili, la documentazione può essere presentata al rinnovo del certificato di agibilità, che non può essere rinnovato senza tale certificazione.

Limiti applicativi e situazioni anomale

Le disposizioni non si applicano se il CCNL non prevede la forma contrattuale considerata o se altre norme, leggi o regolamenti la escludono. La circolare segnala inoltre situazioni anomale in cui, per contratti di lunga durata con retribuzione giornaliera, le imprese versano contributi su un numero di giorni inferiore al periodo contrattuale, giustificando il minor adempimento con dichiarazioni successive delle parti che limiterebbero il compenso alle sole giornate effettivamente prestate. In tali casi l'Ente procede alla rettifica d'ufficio delle denunce contributive e alla rideterminazione della retribuzione giornaliera imponibile secondo l'art. 2, comma 5, del D.P.R. 1420/1971, ferma restando la possibilità di esigere i contributi per tutti i giorni del periodo contrattuale. Nell'esempio del contratto dal 1° al 31 luglio 1999, la retribuzione viene ricalcolata e, se inferiore al minimale giornaliero fissato per il 1999 in L. 67.474, viene adeguata a tale minimo.

Trattenute su pensionati lavoratori titolari di pensione ENPALS

Per i lavoratori occupati titolari di pensione ENPALS, il datore di lavoro deve detrarre dalla retribuzione lorda giornaliera la quota giornaliera di pensione non cumulabile, secondo quanto indicato nel certificato di pensione esibito dal lavoratore. La trattenuta complessiva da denunciare all'ENPALS si ottiene moltiplicando la quota giornaliera non cumulabile per i giorni retribuiti nel mese, includendo anche le assenze retribuite per malattia, infortunio o casi analoghi, fino a un massimo di 26 giornate mensili. Se la quota giornaliera di pensione supera la retribuzione giornaliera al netto degli oneri sociali, la trattenuta si calcola sulla retribuzione netta giornaliera moltiplicata per i giorni retribuiti. In presenza di 13ª mensilità o gratifica natalizia corrisposta a dicembre, la trattenuta si applica anche sulla 13ª mensilità della pensione; se il rapporto cessa prima di dicembre, non si effettua alcuna trattenuta. Gli adempimenti relativi a denunce e versamenti seguono le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i contributi.

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