Circolare numero 67 del 24-3-2000
I trattamenti pensionistici sono cumulabili con le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i trattamenti pensionistici sono cumulabili con le indennità spettanti ai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 276/1997. Viene richiamata la disciplina dell’indennità fissa e la sua riduzione del 50% in presenza di redditi da lavoro o da pensione superiori a lire 5 milioni lordi mensili, ma si precisa che tale previsione non introduce un divieto di cumulo pensione-indennità. Il Ministero del Lavoro ha infatti ritenuto che il regime speciale sia completo e sostitutivo del regime generale di incumulabilità.
Cumulabilità delle pensioni con le indennità dei giudici onorari aggregati
Cumulabilità delle pensioni con le indennità dei giudici onorari aggregati
La circolare chiarisce il regime applicabile alle indennità spettanti ai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, con particolare riguardo al rapporto con i trattamenti pensionistici. Il documento prende le mosse dalla disciplina normativa dell’indennità fissa e variabile e dalla previsione di una riduzione del 50% dell’indennità fissa in determinate ipotesi reddituali, per poi recepire l’interpretazione resa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Disciplina normativa di riferimento
L’articolo 8, comma 2, della legge n. 276/1997 riconosce al giudice onorario aggregato un’indennità fissa e una variabile, quest’ultima collegata ai provvedimenti adottati. Il comma 3 del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, prevede che l’indennità fissa sia ridotta del 50% qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.
Chiarimento ministeriale sulla cumulabilità
La questione della cumulabilità tra pensione e indennità è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con nota n. 7/60385/L.662/96 del 15 marzo 2000, il Ministero ha affermato che l’impianto normativo mostra la volontà del legislatore di incentivare l’attività dei giudici aggregati e che non sarebbe coerente, rispetto a tale finalità, introdurre un regime di incumulabilità con i redditi pensionistici, neppure in forma parziale.
Il Ministero ha inoltre evidenziato che la formulazione del comma 3, pur senza un richiamo esplicito al concetto di cumulabilità, disciplina in modo completo i rapporti tra pensione e indennità, limitandosi a prevedere la riduzione del 50% dell’indennità fissa in presenza di altri redditi da lavoro o pensione. Ne deriva che, per la fattispecie considerata, non trova applicazione il regime generale di cumulo tra pensione e redditi.
Esito operativo
Sulla base del parere ministeriale, i trattamenti pensionistici devono ritenersi cumulabili con le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dai giudici onorari aggregati nell’esercizio delle loro funzioni. La circolare, quindi, esclude che la pensione determini un divieto di cumulo con tali indennità, ferma restando la specifica riduzione prevista dalla norma per l’indennità fissa nei casi indicati.
Punti principali
Disciplina dell’indennità per il giudice onorario aggregato
L’articolo 8, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276 prevede per il giudice onorario aggregato un’indennità fissa e un’indennità variabile commisurata ai provvedimenti adottati. Il successivo comma 3, come modificato dall’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, stabilisce che l’indennità fissa è ridotta del 50% quando il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.
Quesito sulla cumulabilità pensione-indennità
La questione riguardante la cumulabilità delle pensioni con le indennità percepite per le funzioni di giudice onorario aggregato è stata sottoposta all’esame del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di chiarire se il trattamento pensionistico dovesse incidere sul diritto a percepire tali indennità oltre quanto espressamente previsto dalla norma.
Parere del Ministero del Lavoro
Con nota n. 7/60385/L.662/96 del 15 marzo 2000, il Ministero ha osservato che la disciplina dell’articolo 8 manifesta la volontà del legislatore di incentivare l’attività dei giudici aggregati e che sarebbe irragionevole prevedere un’indennità e, al contempo, applicare un regime di incumulabilità, anche solo parziale, con i redditi pensionistici. Il Ministero ha inoltre ritenuto che il comma 3, pur non richiamando espressamente il concetto di cumulabilità, configuri una disciplina completa dei rapporti tra pensione e indennità, limitandosi a ridurre del 50% l’indennità fissa in presenza di altri redditi da lavoro o pensione.
Conclusione sulla cumulabilità
In base al parere ministeriale richiamato, i trattamenti pensionistici devono considerarsi cumulabili con le indennità previste dall’articolo 8 della legge n. 276/1997 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni. Pertanto, non si applica il regime generale di incumulabilità pensione-redditi alla fattispecie considerata.
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