Circolare numero 63 del 20-3-2000
I lavoratori che all'inizio della malattia o della maternita' si trovano in aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano il diritto alle relative prestazioni economiche previdenziali per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa a condizione che tra l'inizio dell'aspettativa e l'ultimo giorno lavorato o comunque retribuito non sia trascorso l'ordinario periodo di protezione assicurativa (2 mesi o 60 giorni, se il conteggio e' piu' favorevole, per la malattia; 60 giorni,per la maternita').
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni precedenti, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui i lavoratori in aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano il diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli eventi insorti durante tutto il periodo di aspettativa. Il diritto opera però solo se l’aspettativa è iniziata entro il normale periodo di copertura assicurativa e solo in assenza di altri trattamenti previdenziali o emolumenti di importo pari o superiore all’indennità dovuta. Sono inoltre indicati i criteri di calcolo, la misura dell’indennità per malattia, le modalità di pagamento e l’ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni.
Aspettativa politica o sindacale non retribuita: estensione delle prestazioni economiche di malattia e maternità
Aspettativa politica o sindacale non retribuita: prestazioni economiche di malattia e maternità
La circolare interviene per modificare le precedenti istruzioni in materia di tutela previdenziale dei lavoratori collocati in aspettativa politica o sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970. L’aggiornamento deriva dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni economiche di maternità anche alle lavoratrici sospese dal lavoro per distacco sindacale.
Inquadramento interpretativo
Secondo la circolare, la disciplina previdenziale degli eventi di malattia e maternità è sostanzialmente parallela. L’art. 31, comma 4, della legge n. 300/1970, nel riconoscere ai lavoratori in aspettativa politica o sindacale il diritto alle prestazioni di malattia, va interpretato in senso comprensivo anche delle prestazioni economiche, non solo sanitarie. Tale lettura, coordinata con l’art. 17 della legge n. 1204/1971, conduce al riconoscimento delle prestazioni economiche di maternità.
Ambito soggettivo e temporale della tutela
Gli assicurati sospesi dal lavoro per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano il diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità, sia obbligatoria sia facoltativa, per gli eventi insorti durante tutto il periodo di aspettativa.
In concreto, la circolare chiarisce che si realizza un ampliamento del normale periodo di conservazione del diritto, che resta ordinariamente limitato:
- a 2 mesi o 60 giorni per la malattia, secondo il criterio più favorevole;
- a 60 giorni dall’inizio della sospensione per la maternità.
Di conseguenza, possono essere indennizzati anche eventi insorti oltre tali limiti, purché l’aspettativa sia in essere.
Condizione essenziale di accesso alla prestazione
La tutela è riconoscibile solo se l’aspettativa politica o sindacale è iniziata entro il normale periodo di copertura assicurativa. La circolare precisa, infatti, che non può essere conservato un diritto ormai estinto; pertanto, l’indennità non spetta se l’aspettativa decorre quando il periodo ordinario di tutela è già scaduto.
Rapporti con altri trattamenti e con l’organizzazione politica o sindacale
L’INPS eroga le prestazioni solo quando non siano previsti, per malattia o maternità, altri trattamenti previdenziali riferiti all’attività svolta durante l’aspettativa, ai sensi dell’art. 31, comma 5, della legge n. 300/1970.
Inoltre:
- se l’organizzazione politica o sindacale corrisponde emolumenti di importo pari o superiore all’indennità, l’intervento dell’Istituto è escluso;
- se gli emolumenti sono inferiori, l’Istituto riconosce soltanto la differenza fino alla concorrenza dell’indennità dovuta, richiamando l’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943.
Modalità di erogazione e misura dell’indennità
Le prestazioni sono liquidate secondo le regole proprie della materia interessata. Per la malattia si applica anche l’art. 5 della legge n. 638/1983 in tema di assenze a visita di controllo.
Per gli eventi di malattia la circolare precisa che:
- la misura dell’indennità è quella ridotta, poiché l’evento insorge in un periodo di sospensione dell’attività lavorativa;
- il pagamento è diretto e a carico dell’INPS.
Retribuzione di riferimento e cessazione del diritto
Ai fini del calcolo, la base retributiva è quella dell’ultimo mese lavorato o retribuito che precede l’evento da indennizzare.
Il diritto all’indennità cessa, salvo ripresa dell’attività lavorativa, al termine dell’evento in corso nel momento in cui l’aspettativa dovesse cessare.
Decorrenza delle nuove istruzioni
Le disposizioni si applicano:
- agli eventi di malattia e maternità non ancora definiti alla data della circolare;
- su richiesta degli interessati, anche agli eventi già definiti, purché non siano decorsi i termini di decadenza e prescrizione annuale vigenti oppure non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
La circolare, dunque, recepisce l’orientamento giurisprudenziale e aggiorna le istruzioni amministrative in senso favorevole alla tutela economica dei lavoratori in aspettativa politica o sindacale non retribuita.
Punti principali
Superamento delle precedenti istruzioni
Viene modificata la circolare n. 134385 AGO/57 del 12.3.1982, che escludeva le prestazioni economiche di malattia e maternità per eventi insorti oltre il normale periodo di conservazione del diritto. Il nuovo indirizzo si fonda sulla giurisprudenza della Cassazione, che ha riconosciuto il diritto delle lavoratrici sospese per distacco sindacale alle prestazioni economiche di maternità.
Diritto alle prestazioni durante l’aspettativa
I lavoratori sospesi dal lavoro per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano il diritto alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, sia obbligatoria sia facoltativa, per gli eventi insorti durante l’intero periodo di aspettativa. In tali casi il periodo di conservazione del diritto si estende oltre il limite ordinario di 2 mesi o 60 giorni.
Limite di operatività del diritto
L’indennità può essere riconosciuta solo se l’aspettativa politica o sindacale è iniziata entro il normale periodo di copertura assicurativa. Non è ammessa la conservazione di un diritto già estinto per decorso del termine ordinario.
Esclusione di altri trattamenti previdenziali
Le prestazioni sono erogabili dall’Istituto solo se non esistono, per malattia o maternità, altri trattamenti previdenziali connessi all’attività svolta durante il periodo di aspettativa. L’intervento dell’INPS è escluso anche quando l’organizzazione politica o sindacale corrisponda emolumenti pari o superiori all’indennità; se gli emolumenti sono inferiori, l’INPS integra solo la differenza fino a concorrenza dell’importo dovuto.
Regole di liquidazione della prestazione
L’indennità è erogata secondo le regole specifiche delle rispettive materie, comprese, per la malattia, le norme dell’art. 5 della legge n. 638/1983 sulle assenze a visita di controllo. Per la malattia, essendo l’evento insorto in un periodo di sospensione dell’attività lavorativa, si applica la misura ridotta dell’indennità e il pagamento diretto a carico dell’INPS.
Base di calcolo e cessazione del diritto
La retribuzione di riferimento è quella dell’ultimo mese lavorato o retribuito precedente l’evento da indennizzare. Il diritto all’indennità cessa, salvo ripresa dell’attività lavorativa, con la conclusione dell’evento in corso al momento dell’eventuale cessazione del periodo di aspettativa.
Decorrenza applicativa
Le nuove istruzioni si applicano agli eventi di malattia e maternità non ancora definiti alla data della circolare e, su richiesta degli interessati, anche agli eventi già definiti se non sono decorsi i termini di decadenza e prescrizione annuale oppure se non sono intervenute sentenze passate in giudicato.
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