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Circolare

Circolare numero 64 del 20-3-2000

Con il D.M. 7/1/2000 sono state determinate le retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori rimpatriati ai fini del trattamento ordinario di disoccupazione .Istruzioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama la disciplina del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati e per gli italiani occupati in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale, da determinare in base alle retribuzioni convenzionali annualmente fissate. Per l’anno 2000 tali retribuzioni sono quelle stabilite con decreto 7 gennaio 2000, pubblicato in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000 e già trasmesse con circolare n. 26 dell’8 febbraio 2000. Viene inoltre precisata un’indicazione procedurale sull’uso della qualifica "R" con codice domanda "2", riservata solo ai rimpatriati da Paesi CEE, mentre per gli altri lavoratori si applicano le qualifiche ordinarie.

Retribuzioni convenzionali 2000 per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati

Retribuzioni convenzionali 2000 per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati

La circolare riguarda la determinazione del trattamento ordinario di disoccupazione spettante ai lavoratori rimpatriati, nonché ai lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Vengono richiamate la base normativa e le istruzioni operative per la corretta gestione delle domande da parte delle Sedi.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426 stabilisce che il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, deve essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro. La disciplina richiamata comprende anche i lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale.

Retribuzioni convenzionali applicabili all’anno 2000

Per le prestazioni riferite all’anno 2000, le retribuzioni convenzionali mensili da assumere come base di calcolo sono state fissate con decreto del 7 gennaio 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro. Il provvedimento risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000 ed è stato trasmesso con la circolare n. 26 dell’8 febbraio 2000.

Indicazioni procedurali per la gestione delle domande

La circolare fornisce una precisazione operativa sull’utilizzo della qualifica "R" con codice domanda "2": tale indicazione va apposta soltanto per i lavoratori rimpatriati da Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea (CEE). Per tutti gli altri lavoratori devono essere utilizzate le normali qualifiche previste dal sistema, come 0 per operaio e I per impiegato, ecc.

Finalità della comunicazione

La comunicazione ha quindi lo scopo di aggiornare le Sedi sui valori convenzionali da utilizzare per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione relative al 2000 e di uniformare la compilazione procedurale delle domande, evitando l’uso improprio della qualifica "R" nei casi non espressamente previsti.

Punti principali

Base normativa del trattamento di disoccupazione

La circolare richiama l’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, che dispone che il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, disciplinati dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, compresi i lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale, debba essere calcolato sulle retribuzioni convenzionali fissate ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2000

Per le prestazioni relative all’anno 2000, le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base di calcolo sono state determinate con decreto del 7 gennaio 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000 ed è stato già inviato con circolare n. 26 dell’8 febbraio 2000.

Istruzioni procedurali sulla qualifica "R"

Alle Sedi viene ricordato che la qualifica "R" con codice domanda "2" deve essere utilizzata esclusivamente per i lavoratori rimpatriati da Paesi appartenenti alla Comunità Economica Եվրոպa (CEE). Per tutti gli altri casi devono essere impiegate le normali qualifiche, ad esempio 0 per operaio e I per impiegato, ecc.

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