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Ordinanza

Ordinanza n. 2364/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l’ammissione a Medicina e Chirurgia 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e atti di correzione e valutazione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali che hanno disciplinato le modalità di accesso, formazione della graduatoria e assegnazione delle sedi, nonché gli atti relativi alla predisposizione, somministrazione, correzione e validazione dei quesiti. Ha chiesto l’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia presso la sede di Palermo. Le censure riguardavano, tra l’altro, l’illegittimità del meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l’inserimento in graduatoria dei candidati privi di tutte le sufficienze, la mancata redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, la violazione della par condicio e dell’anonimato, la carenza di trasparenza nella correzione, la predeterminazione delle risposte corrette e dei sinonimi ammessi, il funzionamento del sistema informatico, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità della didattica, l’eccesso di delega e l’illegittimità costituzionale della disciplina che, in prima applicazione, esclude dal nuovo sistema le università non statali legalmente riconosciute e i corsi in lingua inglese.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un adeguato fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema del d.m. n. 1115/2025, che amplia l’accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza e organizza i concorrenti in fasce differenziate, preservando la priorità di chi aveva conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie e graduando gli altri in rapporto alla maggiore o minore deroga da tali condizioni. Il sistema è stato ritenuto coerente con la tutela dell’affidamento, la buona fede, la parità di trattamento e l’esigenza di coprire i posti disponibili. È stata ritenuta coerente anche la limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello, poiché le prove hanno natura anche di esami di profitto universitari. La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti non è stata ritenuta di per sé illegittima, considerata la necessità di assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre e la possibilità di destinare i posti residui ad altre esigenze della programmazione universitaria. Quanto all’anonimato, il TAR ha rilevato che le doglianze si fondavano su una sequenza ipotetica non sorretta da elementi concreti e che, per le modalità di raccolta, sigillatura, correzione informatizzata e successivo abbinamento dei codici alle identità, non risultava individuabile una concreta possibilità di favoritismo. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi, al sistema informatico e ai criteri valutativi sono state invece ritenute bisognose di approfondimento istruttorio: il Ministero, CINECA e le Università devono fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica sono state ritenute non supportate da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico. Non è stato ravvisato, in sede cautelare, alcun contrasto con il d.lgs. n. 71/2025 né eccesso di delega. È stata altresì esclusa, allo stato, la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla diversa disciplina per università non statali e corsi in lingua inglese. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, con termini e modalità puntualmente stabiliti, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, quantificate in 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente limitatamente a quelle sostenute dal Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione e delle ulteriori misure richieste.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede, secondo quanto esaminato dal TAR, l’ambito di applicazione della riforma, con esclusione in prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese.

  • legge delega n. 26/2025

    Non imponeva l’applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a ogni tipologia di corso e categoria di Ateneo, consentendo una prima applicazione graduale della riforma.

  • art. 76 Cost.

    La deduzione di eccesso di delega è stata ritenuta, in sede cautelare, priva di adeguato fumus, poiché la scelta di applicazione graduale rientrava nella discrezionalità del legislatore delegato.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle peculiarità organizzative e formative delle diverse categorie di Atenei.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque priva di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non idonea a fondare, allo stato, la rimessione alla Corte costituzionale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di una difficoltà oggettiva di notificazione a un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con necessità di individuare i destinatari.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Costituisce la base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario posta a fondamento della programmazione dei posti.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina originaria delle modalità di accesso ai corsi interessati, assunta quale parametro di riferimento per valutare la tutela dell’affidamento e la struttura delle successive graduatorie.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce il sistema sopravvenuto di inclusione in graduatoria per fasce e di valorizzazione differenziata delle sufficienze e dei voti recuperati, ritenuto non manifestamente irragionevole.

  • d.m. n. 454 del 16 luglio 2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un sistema sopravvenuto di formazione della graduatoria può ampliare la platea degli ammessi rispetto alle regole originarie senza violare l’affidamento e la par condicio, se preserva la priorità dei candidati che avevano integralmente rispettato le condizioni iniziali e differenzia progressivamente la posizione degli altri in base alla misura della deroga beneficiata.
  • Quando una procedura selettiva comprende prove aventi anche natura di esami di profitto universitario, è ragionevole trattare l’esito positivo di un appello successivo come sostitutivo della votazione precedentemente rifiutata, salvo diversa previsione normativa.
  • La scelta amministrativa di non protrarre indefinitamente gli scorrimenti di una graduatoria può essere ritenuta non manifestamente irragionevole se, nel nuovo assetto organizzativo, gli studenti sono già impegnati nelle attività didattiche del semestre successivo e i posti residui possono essere destinati ad altre finalità coerenti con la programmazione universitaria.
  • La violazione del principio di anonimato non deriva da una mera irregolarità formale, ma richiede una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una concatenazione ipotetica di conoscenze dei codici identificativi, priva di prova sulla sua concreta incidenza sull’esito, non è sufficiente.
  • Le doglianze concernenti trasparenza della correzione, predeterminazione delle risposte, sinonimi ammessi e funzionamento dei sistemi informatici possono richiedere specifici chiarimenti istruttori e non sono necessariamente definibili nella sola fase cautelare.
  • Una differenziazione temporanea del sistema di accesso tra categorie di Atenei o corsi può risultare compatibile con gli artt. 3, 34 e 97 Cost. quando sia prevista nella fase di prima applicazione della riforma, sia sorretta da ragioni organizzative oggettive e non incida in modo diretto e attuale sulla posizione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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