Corte di giustizia, Sentenza C-942/19
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021. — Servicio Aragonés de Salud contro LB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Rigetto di una domanda di concessione di un distacco per svolgere un impiego nel settore pubblico previsto per il personale statutario permanente – Normativa nazionale che esclude il beneficio di tale distacco in caso di svolgimento di un impiego temporaneo – Ambito di applicazione – Inapplicabilità della clausola 4 – Incompetenza della Corte. — Causa C-942/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un rinvio pregiudiziale spagnolo relativo al rifiuto di concedere a una dipendente statutarie permanente del servizio sanitario aragonese il distacco per assumere un posto temporaneo presso un’università. Ha ritenuto che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non fosse applicabile, perché la lavoratrice, al momento della domanda, era assunta a tempo indeterminato. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a rispondere alle questioni sollevate.
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non si applica al caso di un lavoratore a tempo indeterminato a cui sia negato il distacco per assumere un impiego temporaneo nel settore pubblico; la Corte dichiara quindi la propria incompetenza.
La questione giuridica
Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che: 1) il diritto al distacco per assumere un impiego nel settore pubblico costituisce una condizione di impiego del posto a termine cui si aspira; 2) la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato possa essere giustificata da esigenze di stabilità del personale sanitario e tutela della salute; 3) una norma nazionale che esclude il distacco quando il nuovo incarico è a tempo determinato sia incompatibile con il principio di non discriminazione.
Principio di diritto
La clausola 4 dell’accordo quadro tutela solo i lavoratori che, nel rapporto di lavoro oggetto della controversia, sono assunti a tempo determinato; essa non è invocabile da un lavoratore che, al momento della domanda, sia legato al datore di lavoro da un rapporto a tempo indeterminato e chieda il distacco per occupare altrove un posto a tempo determinato. In una simile situazione la controversia esula dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro e la Corte non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausole 1, 2, 3 e 4
- Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de Salud, articoli 2, 62, 66 e 67
- Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, articolo 15
Distacco per assumere un impiego temporaneo nel settore pubblico e clausola 4 dell’accordo quadro
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón in una controversia tra il Servicio Aragonés de Salud e LB. La questione nasce dal rifiuto dell’amministrazione di concedere a LB, personale statutario permanente, un distacco per svolgere un impiego a tempo determinato presso l’Università Complutense di Madrid.
Fatti e procedimento principale
LB aveva prestato servizio come membro del personale statutario permanente del servizio sanitario aragonese dal 2010 al 2017. Dopo la proposta e la ratifica della sua nomina a docente non di ruolo presso l’università, aveva chiesto il distacco per svolgere un impiego nel settore pubblico ai sensi dell’articolo 66 della legge 55/2003. L’amministrazione aveva respinto la domanda richiamando l’articolo 15 del regolamento delle situazioni amministrative, che esclude il distacco quando il nuovo posto è coperto con contratto a tempo determinato.
LB aveva allora ottenuto un’aspettativa per motivi personali ai sensi dell’articolo 67 della legge 55/2003 e aveva impugnato il diniego. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che il rifiuto violasse il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se:
- il diritto al distacco connesso all’accesso a un impiego pubblico costituisca una "condizione di impiego" del posto a termine al quale l’interessata aspira;
- una differenza di trattamento fondata sulla natura temporanea del nuovo impiego possa essere giustificata da ragioni oggettive, in particolare dalla necessità di evitare disfunzioni nel sistema sanitario;
- una norma nazionale che nega il distacco quando il nuovo impiego è a tempo determinato sia compatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:
- la clausola 1, sull’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e garantire il principio di non discriminazione;
- la clausola 2, sul campo di applicazione;
- la clausola 3, sulle definizioni di lavoratore a tempo determinato e comparabile a tempo indeterminato;
- la clausola 4, sul principio di non discriminazione.
Sono inoltre richiamati gli articoli 2, 62, 66 e 67 della legge spagnola 55/2003 e l’articolo 15 del regolamento delle situazioni amministrative dei funzionari civili.
Ragionamento della Corte sulla competenza
La Corte ricorda, anzitutto, che deve verificare la propria competenza in base alle condizioni nelle quali viene adita dal giudice nazionale. Essa ribadisce inoltre che è competente solo a interpretare disposizioni dell’Unione effettivamente applicabili al procedimento principale.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte osserva che l’accordo quadro si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto o un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto nazionale. La clausola 4 tutela quindi unicamente i lavoratori che prestano attività retribuita nell’ambito di un rapporto a tempo determinato con il proprio datore di lavoro.
Nel caso di specie, tuttavia, LB lavorava per il servizio sanitario con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della domanda di distacco. La circostanza che il distacco fosse richiesto per assumere un impiego temporaneo presso un’altra amministrazione non modifica la natura del rapporto di lavoro esistente tra LB e il servizio sanitario.
Soluzione adottata
La Corte conclude che la clausola 4 dell’accordo quadro, letta insieme alla clausola 2, punto 1, non si applica a una situazione in cui un’amministrazione neghi il distacco a un lavoratore assunto a tempo indeterminato perché il distacco è finalizzato all’occupazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Poiché la disposizione dell’accordo quadro invocata non è applicabile al caso concreto, la Corte dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali.
Principio affermato
La protezione contro la discriminazione prevista dalla clausola 4 dell’accordo quadro opera solo nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Se il lavoratore interessato è assunto a tempo indeterminato e chiede un distacco per passare a un incarico temporaneo nel settore pubblico, la controversia esula dal campo di applicazione dell’accordo quadro e la Corte non può pronunciarsi nel merito.
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni sollevate dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
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