Sentenza del 25/10/2016 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata opposizione - Prescrizione decennale - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la durata del termine di prescrizione applicabile a un credito portato da una cartella di pagamento non impugnata. Il resistente sosteneva che la mancata opposizione rendesse applicabile il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per i diritti riconosciuti da una sentenza passata in giudicato. La decisione ha escluso tale automatismo: la mancata impugnazione della cartella rende il credito incontestabile sotto il profilo sostanziale, ma non attribuisce alla cartella natura di provvedimento giurisdizionale né efficacia di giudicato.
La decisione
È stato affermato che il termine di prescrizione della cartella resta quello proprio del tributo o del credito sottostante. L’art. 2953 c.c. non è applicabile per il solo fatto che la cartella non sia stata impugnata, poiché la cartella non equivale a una sentenza passata in giudicato. Pertanto, non sussiste in via generale la prescrizione decennale derivante dalla mancata opposizione; occorre verificare il termine specificamente previsto per il tributo o per il credito oggetto della riscossione.
Norme richiamate
Art. 2953 del Codice civile
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La norma si applica quando esiste una sentenza di condanna passata in giudicato, non quando il credito è contenuto in una cartella di pagamento non impugnata. La mancata opposizione produce incontestabilità sostanziale, ma non l’effetto processuale del giudicato.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella rende normalmente il credito non più contestabile nel merito, ma non trasforma la cartella in una sentenza.
- Il termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella deve essere individuato in base alla natura del tributo o del credito, non applicando automaticamente il termine decennale.
- Il termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. opera, in linea generale, solo in presenza di un vero provvedimento giurisdizionale definitivo di condanna.
- Per valutare la prescrizione occorre verificare la sequenza degli atti notificati e gli eventuali atti interruttivi, oltre alla specifica disciplina prescrizionale del credito.
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