Cassazione Penale, Sentenza n. 41466/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca dell'ordine di demolizione contenuto in sentenza penale irrevocabile (Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Afragola, divenuta irrevocabile il 24/07/2000). L'interessato deduceva che sull'immobile pendevano più istanze di condono/permessi in sanatoria (tre permessi rilasciati il 19/03/2015 e una quarta istanza, n. 4311 del 28/02/1995, dichiarata improcedibile dall'ente) che avrebbero reso incompatibile l'ordine di demolizione o avrebbero determinato il rilascio del titolo in sanatoria (anche per effetto del cosiddetto silenzio-assenso). Contestava inoltre vizi procedurali (mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza) e sosteneva che le istanze di condono dovevano essere considerate distinte in relazione a differenti unità immobiliari e che, se correttamente valutate, avrebbero consentito l'accoglimento della quarta istanza.
La decisione
Ricorso rigettato nella sua totalità. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze processuali (la notifica dell'avviso era avvenuta a mani della moglie convivente). Sul merito, la Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha eseguito le verifiche richieste dalla precedente pronuncia di annullamento acquisendo la documentazione comunale: è risultato che una delle quattro istanze (n. 4311 presentata da Tammaro Palmieri) era improcedibile per superamento del limite volumetrico previsto dall'art. 39 della legge n. 724/1994 (750 mc), e che tale eccedenza non sarebbe stata sanabile con demolizioni intervenute successivamente. Pertanto l'ordine di demolizione non risultava incompatibile con gli atti amministrativi adottati e non sussisteva alcun effetto del silenzio-assenso sui titoli non conformi. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiama il potere del giudice dell'esecuzione di valutare la revoca dell'ordine di demolizione alla luce di elementi sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse compiuto le verifiche richieste dalla sentenza della Cassazione e quindi osservato il dictum di controllo della legittimità degli atti amministrativi relativi al condono
art. 666 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alle notifiche e alle udienze in materia di esecuzione: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, constatando la regolare notifica a mani della convivente
art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724
Prevede limiti volumetrici (750 mc) ai fini del condono edilizio; la Corte ha interpretato che il limite va valutato sul complesso del compendio e non può essere aggirato frazionando istanze di condono per rendere singolarmente ammissibili opere che in realtà costituiscono un unico intervento
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali: applicata dalla Corte per il rigetto del ricorso
legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme penali edilizie)
Normativa penale in materia edilizia richiamata quale base della condanna originaria che ha imposto l'ordine di demolizione; la Corte ha confermato che la condanna penale e l'ordine di demolizione restano efficaci salvo sopravvenienze amministrative effettivamente incompatibili
Massime di principio
- La revoca di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale irrevocabile è possibile solo se emergono atti amministrativi definitivi o prevedibili che siano incompatibili con l'abbattimento; la mera presenza di istanze pendenti non basta.
- Per il condono edilizio il conteggio volumetrico ai fini dei limiti di legge (es. 750 mc) va effettuato sull'intero compendio: non è ammissibile eludere il limite presentando più istanze fittiziamente frazionate se le opere costituiscono un unico intervento.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono si forma solo se la domanda è conforme ai requisiti di legge; se l'opera eccede i limiti normativi, il silenzio non produce l'effetto sanante.
- Le eccezioni processuali relative a notifiche e fissazioni di udienza richiedono prova concreta dell'irregolarità: notifiche effettuate a conviventi o a mani di terzi possono essere efficaci a norma di legge.
- In sede di incidente di esecuzione gravano sul ricorrente l'onere di dimostrare, con elementi concreti (progetti, misurazioni, documenti tecnici), che le istanze di sanatoria si riferiscono ad opere realmente distinte e che, quindi, non determinano il superamento dei limiti di legge.
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