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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41466/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revoca dell'ordine di demolizione contenuto in sentenza penale irrevocabile (Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Afragola, divenuta irrevocabile il 24/07/2000). L'interessato deduceva che sull'immobile pendevano più istanze di condono/permessi in sanatoria (tre permessi rilasciati il 19/03/2015 e una quarta istanza, n. 4311 del 28/02/1995, dichiarata improcedibile dall'ente) che avrebbero reso incompatibile l'ordine di demolizione o avrebbero determinato il rilascio del titolo in sanatoria (anche per effetto del cosiddetto silenzio-assenso). Contestava inoltre vizi procedurali (mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza) e sosteneva che le istanze di condono dovevano essere considerate distinte in relazione a differenti unità immobiliari e che, se correttamente valutate, avrebbero consentito l'accoglimento della quarta istanza.

La decisione

Ricorso rigettato nella sua totalità. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze processuali (la notifica dell'avviso era avvenuta a mani della moglie convivente). Sul merito, la Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha eseguito le verifiche richieste dalla precedente pronuncia di annullamento acquisendo la documentazione comunale: è risultato che una delle quattro istanze (n. 4311 presentata da Tammaro Palmieri) era improcedibile per superamento del limite volumetrico previsto dall'art. 39 della legge n. 724/1994 (750 mc), e che tale eccedenza non sarebbe stata sanabile con demolizioni intervenute successivamente. Pertanto l'ordine di demolizione non risultava incompatibile con gli atti amministrativi adottati e non sussisteva alcun effetto del silenzio-assenso sui titoli non conformi. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiama il potere del giudice dell'esecuzione di valutare la revoca dell'ordine di demolizione alla luce di elementi sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse compiuto le verifiche richieste dalla sentenza della Cassazione e quindi osservato il dictum di controllo della legittimità degli atti amministrativi relativi al condono

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alle notifiche e alle udienze in materia di esecuzione: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, constatando la regolare notifica a mani della convivente

  • art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724

    Prevede limiti volumetrici (750 mc) ai fini del condono edilizio; la Corte ha interpretato che il limite va valutato sul complesso del compendio e non può essere aggirato frazionando istanze di condono per rendere singolarmente ammissibili opere che in realtà costituiscono un unico intervento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali: applicata dalla Corte per il rigetto del ricorso

  • legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme penali edilizie)

    Normativa penale in materia edilizia richiamata quale base della condanna originaria che ha imposto l'ordine di demolizione; la Corte ha confermato che la condanna penale e l'ordine di demolizione restano efficaci salvo sopravvenienze amministrative effettivamente incompatibili

Massime di principio

  • La revoca di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale irrevocabile è possibile solo se emergono atti amministrativi definitivi o prevedibili che siano incompatibili con l'abbattimento; la mera presenza di istanze pendenti non basta.
  • Per il condono edilizio il conteggio volumetrico ai fini dei limiti di legge (es. 750 mc) va effettuato sull'intero compendio: non è ammissibile eludere il limite presentando più istanze fittiziamente frazionate se le opere costituiscono un unico intervento.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono si forma solo se la domanda è conforme ai requisiti di legge; se l'opera eccede i limiti normativi, il silenzio non produce l'effetto sanante.
  • Le eccezioni processuali relative a notifiche e fissazioni di udienza richiedono prova concreta dell'irregolarità: notifiche effettuate a conviventi o a mani di terzi possono essere efficaci a norma di legge.
  • In sede di incidente di esecuzione gravano sul ricorrente l'onere di dimostrare, con elementi concreti (progetti, misurazioni, documenti tecnici), che le istanze di sanatoria si riferiscono ad opere realmente distinte e che, quindi, non determinano il superamento dei limiti di legge.

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