Determinazione ADM 152155/2020
Ulteriore proroga del pagamento dei diritti doganali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione attua l’art. 161 del D.L. 34/2020, disciplinando le modalità con cui gli operatori possono chiedere la proroga di 60 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il beneficio è riconosciuto a determinate categorie di soggetti, in presenza di una situazione di grave difficoltà economica o sociale, e può riguardare anche rate già prorogate con precedenti determinazioni. L’istanza va presentata all’Ufficio competente tramite il modello allegato, con autocertificazione e, per alcune fattispecie, attestazione di professionisti abilitati.
Proroga di 60 giorni, senza sanzioni né interessi, del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 per operatori in difficoltà economico-sociale.
Proroga del pagamento dei diritti doganali in emergenza COVID-19
La determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dà attuazione all’art. 161 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disciplinando le modalità con cui gli operatori economici possono ottenere la proroga di 60 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e richiama, tra le premesse, l’art. 112, par. 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), che consente alle autorità doganali di non richiedere garanzie o interessi di credito in presenza di gravi difficoltà economiche o sociali documentate.
Quadro normativo e precedenti interventi
Il provvedimento richiama la dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020 sull’emergenza sanitaria internazionale e la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Vengono inoltre richiamate due precedenti determinazioni direttoriali:
- la n. 98769 del 24 marzo 2020, che aveva previsto una proroga del pagamento dei cd. "conti di debito" per la categoria dei trasportatori, senza interessi né sanzioni;
- la n. 121878 del 21 aprile 2020, che aveva concesso una proroga di 30 giorni per i diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020, per gli operatori che dimostrassero le riduzioni di fatturato previste dall’art. 18 del D.L. 23/2020.
Ambito oggettivo della proroga
La misura riguarda i soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali secondo le modalità di dilazione previste dagli artt. 78 e 79 del DPR 43/1973, con rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020. La proroga è di 60 giorni e non comporta l’applicazione di sanzioni o interessi, purché il pagamento determini gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza i titolari delle agevolazioni di pagamento ex art. 110 CDU, per le rate in scadenza nel periodo indicato, se rientrano in una delle seguenti categorie:
- soggetti di cui all’art. 61, comma 2, lett. n) del D.L. 18/2020, come convertito;
- soggetti di cui all’art. 18, commi 1 e 3, del D.L. 23/2020 che rispettino le soglie di riduzione del fatturato previste;
- soggetti di cui all’art. 4 della determinazione, per i quali siano rappresentate ulteriori ragioni di carenza di liquidità o effetti di natura sociale.
Requisiti economici per i soggetti dell’art. 18 del D.L. 23/2020
Per i soggetti ricompresi nell’art. 18 del D.L. 23/2020, la determinazione precisa che la riduzione del fatturato va verificata sui mesi corrispondenti alla scadenza del conto di debito nel 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019:
- almeno il 33% di riduzione, se nell’anno d’imposta 2019 i ricavi o compensi non hanno superato 50 milioni di euro;
- almeno il 50% di riduzione, se nell’anno d’imposta 2019 i ricavi o compensi sono stati superiori a 50 milioni di euro.
La verifica va effettuata mese per mese in relazione alla scadenza:
- aprile per i pagamenti che scadono a maggio;
- maggio per i pagamenti che scadono a giugno;
- giugno per i pagamenti che scadono a luglio.
Proroghe già concesse e ulteriori estensioni
Gli Uffici delle dogane e dei monopoli possono autorizzare, in presenza di istanza e dei requisiti richiesti, anche:
- la proroga di 60 giorni dei pagamenti già oggetto delle precedenti proroghe richiamate in premessa, purché in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020;
- l’estensione di ulteriori 60 giorni per i pagamenti scaduti tra il 1° e l’8 maggio 2020, già prorogati di 30 giorni dalla determinazione n. 121878/RU del 21 aprile 2020.
Facoltà residuale di valutazione degli uffici
In applicazione dell’art. 112, par. 3, CDU, resta ferma la possibilità per gli Uffici delle dogane e dei monopoli di valutare istanze supportate da autocertificazione anche sulla base di ulteriori ragioni idonee a determinare una carenza di liquidità o effetti di natura sociale. La disciplina non esaurisce quindi i casi ammessi, ma lascia spazio a una valutazione amministrativa caso per caso.
Istanza, autocertificazione e documentazione di supporto
L’istanza va presentata utilizzando il modulo allegato alla determinazione. Il modello, da trasmettere via PEC, richiede l’indicazione dei dati del richiedente, del conto di debito, degli importi per cui si chiede il rinvio e della data di scadenza.
Il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica e sociale e di rientrare in una delle categorie ammesse. La documentazione a supporto delle dichiarazioni relative all’art. 4 e all’art. 18, commi 1 e 3, del D.L. 23/2020 deve essere predisposta da professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al Registro dei revisori contabili o all’Albo speciale delle società di revisione.
L’istante deve inoltre allegare copia della documentazione di supporto, del documento di identità valido e del codice fiscale. Rimane fermo il potere dell’Agenzia di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria alla verifica dei presupposti.
Ufficio competente e pubblicazione
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio delle dogane e dei monopoli competente, individuato ai sensi dell’art. 22 CDU, oppure all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione alla dilazione di pagamento e alla relativa garanzia. Il provvedimento dispone infine la pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Punti principali
Base normativa e finalità del provvedimento
La determinazione è adottata in attuazione dell’art. 161 del D.L. 34/2020, che prevede la proroga di 60 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, senza sanzioni e interessi, quando ricorrano i requisiti previsti. Viene richiamato anche l’art. 112, par. 3, del CDU, che consente alle autorità doganali di rinunciare alla garanzia o agli interessi di credito in caso di gravi difficoltà economiche o sociali documentate.
Soggetti ammessi alla richiesta
Possono presentare istanza i titolari di agevolazioni di pagamento ex art. 110 CDU, con pagamenti effettuati secondo gli artt. 78 e 79 del DPR 43/1973, purché le rate scadano nel periodo indicato. La misura si applica ai soggetti rientranti nelle categorie individuate dall’art. 2 della determinazione: soggetti già inclusi nell’art. 61, comma 2, lett. n) del D.L. 18/2020, soggetti dell’art. 18, commi 1 e 3, del D.L. 23/2020 con le soglie di calo fatturato previste, e soggetti di cui all’art. 4 della stessa determinazione.
Condizioni economiche per la proroga
Per i soggetti dell’art. 18 del D.L. 23/2020 è richiesto che, nei mesi corrispondenti alla scadenza del conto di debito, vi sia stata una diminuzione del fatturato rispetto agli stessi mesi del 2019: almeno il 33% se i ricavi o compensi 2019 non superano 50 milioni di euro, oppure almeno il 50% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 50 milioni di euro. La valutazione va effettuata mese per mese: aprile per le scadenze di maggio, maggio per le scadenze di giugno, giugno per le scadenze di luglio.
Effetti sulle proroghe già concesse
Gli Uffici delle dogane e dei monopoli possono autorizzare la proroga di 60 giorni anche per pagamenti già oggetto di precedenti proroghe disposte con le determinazioni richiamate in premessa, se in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020. Inoltre, per i pagamenti scaduti tra il 1° e l’8 maggio 2020 e già prorogati di 30 giorni con la determinazione n. 121878/RU del 21 aprile 2020, è possibile concedere un’ulteriore estensione di 60 giorni.
Valutazioni ulteriori degli uffici
Resta ferma la facoltà degli Uffici delle dogane e dei monopoli di valutare anche istanze supportate da autocertificazione che evidenzino ulteriori ragioni di carenza di liquidità o effetti di natura sociale, in applicazione dell’art. 112, par. 3, CDU. La determinazione conferma quindi un margine di apprezzamento amministrativo ulteriore rispetto alle categorie tipizzate.
Istanza, autocertificazione e documentazione
Per ottenere il beneficio è necessario presentare istanza utilizzando il modello allegato alla determinazione, anche per l’autocertificazione delle condizioni previste dagli artt. 1, 2 e 4, resa ai sensi del DPR 445/2000. L’autocertificazione relativa alle condizioni dell’art. 4 e a quelle dell’art. 18, commi 1 e 3, del D.L. 23/2020 deve essere supportata da attestazioni rilasciate da professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al Registro dei revisori contabili o all’Albo speciale delle società di revisione, da esibire su richiesta dell’Ufficio. Resta inoltre fermo il potere dell’Agenzia di richiedere ogni documentazione necessaria alla verifica dei presupposti.
Modalità di presentazione e ufficio competente
Il modello indica che l’istanza va presentata via PEC agli indirizzi degli uffici presenti sul sito ADM. L’ufficio competente è quello individuato dall’art. 22 CDU, oppure quello che ha rilasciato l’autorizzazione per la dilazione di pagamento e per la relativa garanzia. Nel modulo devono essere indicati gli importi da rinviare, la data di scadenza e gli elementi identificativi del conto di debito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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