Determinazione ADM 166081/2020
AEO – istruzioni e nuova modulistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione approva e rende operative, su tutto il territorio nazionale, nuove modalità uniformi e una nuova modulistica interna per le attività di audit finalizzate al rilascio e al riesame dell’autorizzazione AEO. Vengono disciplinati i modelli da utilizzare per i criteri dell’art. 39 CDU, il flusso istruttorio tra Uffici delle Dogane, Direzioni Territoriali e Direzione Dogane, il referto da consegnare alla parte e la decisione finale. È inoltre previsto un modello di automonitoraggio obbligatorio per gli AEO, da trasmettere ogni anno entro il 31 luglio e ogni volta che emergano fattori rilevanti per il mantenimento dell’autorizzazione.
Adozione della nuova modulistica e delle modalità operative per audit, riesame e automonitoraggio AEO
Nuova modulistica e modalità operative per l’AEO
La determinazione direttoriale introduce un sistema uniforme di modulistica e di procedure per le attività di audit relative al rilascio, al riesame e all’automonitoraggio dell’autorizzazione AEO. L’intervento si colloca nel quadro del Codice doganale dell’Unione, in particolare degli articoli 38, 39 e 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013, nonché della normativa attuativa unionale e degli orientamenti della Commissione europea.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) n. 952/2013, con riferimento alla figura dell’Operatore Economico Autorizzato e ai criteri di concessione dello status;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015, articoli 22-30;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, articoli 24-29, inclusa la previsione della relazione circostanziata sull’esame dei criteri;
- l’art. 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013, che impone al destinatario della decisione di informare senza indugio l’autorità doganale di fattori sopravvenuti idonei a incidere sul mantenimento o sul contenuto della decisione;
- gli orientamenti TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 dell’11 marzo 2016.
La finalità dichiarata è assicurare uniformità metodologica e procedurale sull’intero territorio nazionale, armonizzare le verifiche e garantire una valutazione omogenea dei requisiti di affidabilità degli operatori, nel rispetto del pari trattamento dei soggetti AEO.
Modulistica per il rilascio dell’autorizzazione AEO
Per le attività di rilascio dell’autorizzazione AEO devono essere utilizzati, a seconda della tipologia di autorizzazione richiesta, i modelli interni relativi a:
- identificazione dell’operatore economico;
- conformità;
- scritture contabili;
- solvibilità;
- standard pratici di competenza e qualifiche professionali;
- sicurezza.
I moduli hanno uso esclusivamente interno all’Agenzia e servono agli Uffici delle Dogane per verbalizzare le attività di riscontro dei criteri di cui all’art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013. Il team di audit, sulla base degli elementi raccolti, deve inserire nella parte conclusiva di ciascun modulo le proprie valutazioni, i rischi residui e le eventuali azioni migliorative o correttive da proporre all’operatore per ciascun criterio.
Modulistica per il riesame dell’autorizzazione
Per il riesame si utilizzano i moduli relativi ai criteri da soddisfare in relazione all’autorizzazione già posseduta dall’operatore, cioè AEOC/S oppure AEOF. Anche tali modelli sono ad uso interno e sono destinati a documentare il riscontro dei criteri di cui all’art. 39 CDU, con indicazione finale delle valutazioni del team di audit, dei rischi rimanenti e delle misure migliorative o correttive proposte.
Flusso procedurale tra uffici e direzioni
Conclusa l’attività di audit, il team trasmette i modelli completi alla competente Direzione Territoriale, che li esamina e, contestualmente alla validazione, li invia alla Direzione Dogane.
Ricevuta la documentazione, la Direzione Dogane:
- esprime la propria valutazione;
- adotta la decisione finale;
- ove necessario o opportuno, richiede ulteriori elementi informativi o un supplemento istruttorio.
In caso di rilascio dell’autorizzazione, la decisione indica anche il livello di affidabilità attribuito, che può essere A oppure AA. La decisione finale viene notificata alla parte.
Referto conclusivo alla parte
Terminate le attività di audit e ottenuti i necessari riscontri da altre amministrazioni, l’Ufficio delle Dogane consegna all’operatore un apposito referto, che ha la funzione di:
- informare della conclusione dell’audit;
- rendere note le eventuali azioni migliorative da adottare rispetto ai rischi residui individuati;
- riportare le conclusioni dei modelli da 1 a 6;
- impegnare l’operatore al rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dalle norme.
Automonitoraggio obbligatorio degli AEO
Per gli operatori già in possesso dell’autorizzazione AEO viene confermato e standardizzato l’obbligo di automonitoraggio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013. A tal fine gli operatori devono utilizzare il modello predisposto e disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione AEO – modulistica, e trasmetterlo all’Ufficio delle Dogane competente:
- obbligatoriamente entro il 31 luglio di ogni anno;
- ogni volta che emergano nuovi fattori potenzialmente idonei a incidere sul mantenimento dell’autorizzazione AEO e sui relativi benefici.
Entrata in vigore ed efficacia
La nuova modulistica e le relative modalità applicative entrano in vigore dalla data di pubblicazione della determinazione. Esse si applicano:
- alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione;
- a tutti i riesami avviati dopo tale data.
Il provvedimento prevede inoltre che la modulistica possa essere successivamente aggiornata o revisionata dalla Direzione Dogane. Per gli AEO, a decorrere dall’anno in corso, il modulo di automonitoraggio deve essere utilizzato entro il 31 luglio di ciascun anno.
Effetti operativi
La determinazione mira a consolidare una prassi uniforme a livello nazionale, riducendo difformità applicative tra uffici territoriali e rafforzando la tracciabilità dell’istruttoria AEO. Il sistema delineato collega in modo organico audit di rilascio, riesame, referto alla parte, decisione finale e automonitoraggio periodico dell’operatore autorizzato.
Punti principali
Finalità e quadro di riferimento
L’atto si fonda sul Codice doganale dell’Unione e sulla disciplina attuativa AEO, in particolare sugli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013, sugli articoli 22-30 del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015 e sugli articoli 24-29 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015. La determinazione recepisce anche gli orientamenti TAXUD e l’assetto organizzativo dell’Agenzia, con l’obiettivo di uniformare audit, riesami e monitoraggio degli operatori autorizzati.
Nuova modulistica per il rilascio AEO
Per il rilascio dell’autorizzazione AEO devono essere utilizzati modelli interni dedicati ai diversi criteri di affidabilità: identificazione dell’operatore economico, conformità, scritture contabili, solvibilità, standard pratici di competenza e qualifiche professionali, sicurezza. I moduli servono a verbalizzare le verifiche sui criteri dell’art. 39 CDU e devono contenere valutazioni finali, rischi residui e azioni migliorative o correttive proposte all’operatore.
Nuova modulistica per il riesame
Per il riesame dell’autorizzazione AEO si utilizzano i moduli riferiti ai criteri pertinenti alla tipologia di autorizzazione posseduta (AEOC/S oppure AEOF). Anche in questo caso i modelli sono ad uso interno e devono documentare le verifiche, le conclusioni del team di audit e le eventuali misure correttive suggerite.
Flusso istruttorio e ruolo degli uffici
Terminata l’attività di audit, i modelli completi vengono trasmessi alla competente Direzione Territoriale, che li esamina e li valida prima dell’invio alla Direzione Dogane. Dopo il rilascio del referto alla parte, la Direzione Dogane riceve la documentazione completa, valuta gli esiti e adotta la decisione finale, potendo chiedere ulteriori elementi o un supplemento istruttorio. In caso di rilascio, indica anche il livello di affidabilità accordato, A o AA.
Referto alla parte e automonitoraggio
Conclusi gli audit e acquisiti i necessari riscontri da altre amministrazioni, l’Ufficio delle Dogane consegna all’operatore un referto che informa della chiusura delle attività e delle eventuali azioni migliorative necessarie in relazione ai rischi residui. Per gli AEO è inoltre introdotto l’obbligo di automonitoraggio annuale, da effettuare con un modello disponibile sul sito ADM e da trasmettere all’Ufficio competente entro il 31 luglio di ogni anno, nonché ogni volta che emergano nuovi fattori rilevanti per l’autorizzazione e i relativi benefici.
Decorrenza
La nuova modulistica e le modalità applicative entrano in vigore dalla data di pubblicazione della determinazione e si applicano alle istanze presentate successivamente e ai riesami avviati dopo tale data. Il modulo di automonitoraggio deve essere utilizzato, a decorrere dall’anno in corso, entro il 31 luglio di ciascun anno.
Come è indicizzato
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