Determinazione ADM 160474/2020
Semplificazione sistema customs decisions
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione, adottata in connessione alla fase due dell’emergenza COVID-19, aggiorna le modalità operative degli uffici doganali per il rilascio delle decisioni tramite Customs Decisions System. Prevede il ricorso al lavoro agile e alla trattazione documentale, consente in casi specifici la verifica d’ufficio senza sopralluogo fisico per alcune autorizzazioni e introduce una procedura semplificata riservata agli operatori AEO con adeguata motivazione di urgenza. Sostituisce la precedente determinazione del 26 marzo 2020, salvo la disciplina relativa ai carnet ATA, ed è efficace dalla data di pubblicazione.
Misure organizzative per il rilascio delle decisioni doganali e semplificazione istruttoria nella fase due dell’emergenza COVID-19
Misure organizzative per il rilascio delle decisioni doganali nella fase due dell’emergenza COVID-19
La determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene nella fase di progressiva ripresa delle attività economiche dopo la prima emergenza COVID-19. Il provvedimento richiama il quadro emergenziale nazionale e unionale, in particolare il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il Regolamento (UE) n. 952/2013 e il Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015, oltre alla precedente determinazione direttoriale n. 100430/RU del 26 marzo 2020 e alla Direttiva n. 3/20 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Quadro normativo e presupposti
L’atto prende le mosse dalla dichiarazione dell’OMS dell’emergenza sanitaria internazionale del 30 gennaio 2020 e dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. Viene considerata la disciplina emergenziale che ha imposto il ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e la sospensione o limitazione delle attività produttive, industriali e commerciali, nonché la successiva ripresa differenziata delle attività economiche.
Sul piano doganale, il provvedimento richiama:
- l’art. 22, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 952/2013, che prevede un termine generale di 120 giorni per l’adozione delle decisioni;
- l’art. 171 del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015, che per le autorizzazioni ai regimi speciali stabilisce termini più brevi, senza indugio e comunque entro 30 giorni dall’accettazione della domanda, elevati a 60 giorni per il solo deposito doganale.
Finalità del provvedimento
L’Agenzia dichiara di voler sostenere la ripresa delle imprese e, superata la prima fase emergenziale, di adottare misure organizzative idonee a garantire il normale funzionamento degli uffici doganali. In tale prospettiva si valorizzano:
- il più strutturato utilizzo del lavoro agile;
- la semplificazione dell’iter istruttorio dei procedimenti di competenza;
- l’aggiornamento delle misure già adottate con la determinazione n. 100430/RU del 26 marzo 2020.
Rilascio delle decisioni doganali tramite Customs Decisions System
L’articolo 1 dispone che gli uffici delle dogane garantiscano la normale attività di rilascio delle decisioni tramite il Customs Decisions System. L’istruttoria e l’acquisizione della documentazione necessaria devono avvenire attraverso il sistema, con possibilità di svolgere l’attività sia presso la sede di lavoro sia in modalità di lavoro agile.
Semplificazione istruttoria senza sopralluogo fisico
L’articolo 2 introduce una procedura accelerata per alcuni procedimenti, consentendo agli uffici, su richiesta dell’operatore, di effettuare una verifica d’ufficio esclusivamente documentale dell’idoneità del luogo ai requisiti di sicurezza fiscale, senza sopralluogo fisico. La richiesta deve essere corredata da:
- planimetria;
- relazione tecnica redatta da tecnico abilitato;
- indicazione del luogo da autorizzare.
La semplificazione è prevista ai fini del rilascio di:
- decisioni di deposito doganale;
- decisioni di speditore e destinatario autorizzato del transito;
- autorizzazioni all’utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle merci in esportazione.
Condizioni soggettive e documentali per la procedura
L’articolo 3 subordina l’accesso alla procedura alla presentazione del modulo allegato e alla ricorrenza congiunta di tre condizioni:
- il richiedente deve essere titolare di autorizzazione AEOC oppure AEO FULL;
- deve essere adeguatamente motivata l’urgenza del rilascio dell’autorizzazione in relazione alla ripresa economica dell’azienda;
- il richiedente deve certificare, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi, sulla base della documentazione tecnica prodotta.
Verbale istruttorio e controlli successivi
L’articolo 4 prevede che gli esiti dell’istruttoria svolta con le modalità documentali siano riportati in un apposito verbale, da allegare all’autorizzazione. Il verbale e la documentazione sono inoltre soggetti a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente possibilità di controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Rapporti con la precedente determinazione e decorrenza
L’articolo 5 stabilisce che la presente determinazione supera e sostituisce la determinazione n. 100430/RU del 26 marzo 2020 limitatamente alle modalità operative per il rilascio delle decisioni doganali tramite Customs Decisions System. Resta però ferma la previsione di cui al punto g) della precedente determinazione, relativa alla possibilità di prorogare i termini di scadenza dei carnet ATA anche dopo la scadenza della loro validità.
Le misure organizzative entrano in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento, che viene anche disposto sia pubblicato sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Punti principali
Contesto emergenziale e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamando i principali atti normativi statali e internazionali che hanno disciplinato il contenimento del contagio e la ripresa delle attività economiche. La finalità dichiarata è sostenere la ripresa delle imprese e assicurare il normale svolgimento delle attività degli uffici doganali, con maggiore ricorso al lavoro agile e semplificazione dell’istruttoria.
Gestione delle decisioni doganali tramite CDS
Gli uffici delle dogane devono garantire la normale attività di rilascio delle decisioni utilizzando il Customs Decisions System, svolgendo l’istruttoria e acquisendo la documentazione necessaria attraverso il sistema stesso. Il rilascio delle decisioni può avvenire sia in sede sia in modalità di lavoro agile.
Verifica documentale senza sopralluogo per alcune autorizzazioni
Per accelerare i procedimenti, gli uffici possono, su richiesta dell’operatore e previa presentazione di planimetria e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, effettuare una verifica d’ufficio esclusivamente documentale dell’idoneità del luogo ai requisiti di sicurezza fiscale, senza sopralluogo fisico. Questa modalità riguarda le decisioni di deposito doganale e di speditore e destinatario autorizzato del transito, nonché le autorizzazioni all’utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle merci in esportazione.
Condizioni per accedere alla procedura semplificata
La procedura è attivabile tramite il modulo allegato solo se ricorrono tre condizioni cumulative: il richiedente deve essere titolare di autorizzazione AEOC oppure AEO FULL; deve essere adeguatamente motivata l’urgenza del rilascio ai fini della ripresa economica dell’azienda; il richiedente deve attestare, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi in coerenza con la documentazione tecnica presentata.
Verbalizzazione e controlli successivi
Gli esiti dell’istruttoria svolta con le modalità semplificate devono essere riportati in un apposito verbale da allegare all’autorizzazione. Tale documentazione è soggetta a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Abrogazione/sostituzione della precedente determinazione e decorrenza
La nuova determinazione supera e sostituisce la determinazione n. 100430/RU del 26 marzo 2020 per quanto riguarda le modalità operative di rilascio delle decisioni doganali tramite Customs Decisions System. Rimane salvo quanto previsto al punto g) della precedente determinazione in tema di proroga dei termini di scadenza dei carnet ATA, anche dopo la scadenza della loro validità. Le misure organizzative producono effetto dalla data di pubblicazione.
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