Cassazione Civile, Ordinanza n. 13045/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società ferroviaria hanno agito per ottenere l'accertamento del diritto a far computare, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, specifiche voci retributive e indennitarie: indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti, premio scoperta irregolarità e indennità di utilizzazione professionale (IUP). Hanno chiesto le conseguenti differenze retributive, lamentando che il datore di lavoro non avesse incluso tali voci nella base di calcolo della retribuzione feriale. Il Tribunale ha accolto la domanda e rigettato l'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello ha confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 36, comma 3, Cost., dell'art. 30 CCNL attività ferroviarie 2016 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, contestando la nozione di retribuzione feriale e il mancato computo delle voci; 2) violazione degli artt. 1362 ss., 1965 e 2113 c.c. per avere la Corte ritenuto ammissibili le domande di alcuni lavoratori nonostante conciliazioni sindacali con rinuncia generale a rivendicazioni fino a quella data, comprese quelle per ferie; 3) violazione dell'art. 2109, comma 2, c.c., degli artt. 10 e 18-bis d.lgs. 66/2003 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; 5) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e di varie clausole del contratto aziendale 2003 e 2016; 6) violazione dell'art. 77 CCNL attività ferroviarie 2016 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; 7) violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c. sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi al computo delle voci nella retribuzione feriale e alla prescrizione, richiamando i propri precedenti sul punto e affermando che l'effetto dissuasivo del mancato computo va valutato con riferimento alla retribuzione mensile, non annuale; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle conciliazioni sindacali perché risolto in una mera contrapposizione di interpretazione senza specifica censura dei canoni ermeneutici. È stata quindi rigettata integralmente la ricorrente, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha reputato infondati i motivi concernenti la base di computo della retribuzione feriale e la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, richiamando la giurisprudenza già formatasi su questioni identiche. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo agli accordi conciliativi sottoscritti da alcuni lavoratori, perché la ricorrente non ha dedotto una concreta violazione dei criteri legali di interpretazione, ma ha soltanto contrapposto una propria lettura delle conciliazioni. Conseguentemente, la sentenza d'appello è rimasta ferma e la società è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità; è stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, Cost.
Richiamato in relazione al diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale, con raffronto alla nozione di retribuzione da prendere a base per le ferie.
art. 2109, comma 2, c.c.
Richiamato per la disciplina del godimento delle ferie e della retribuzione dovuta nel periodo feriale.
art. 2697 c.c.
Invocato dalla ricorrente sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove; non è emersa una violazione idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l'interpretazione delle conciliazioni e del contratto aziendale; la Corte ribadisce che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice del merito.
art. 1363 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica delle clausole negoziali e collettive.
art. 1965 c.c.
Richiamato in relazione alla transazione/conciliazione invocata come preclusiva delle domande di alcuni lavoratori.
art. 2113 c.c.
Richiamato per la validità/efficacia delle rinunce e transazioni in materia di diritti del lavoratore.
art. 2935 c.c.
Richiamato per stabilire il dies a quo della prescrizione, che decorre dalla possibilità di far valere il diritto; nel caso dei crediti retributivi, dalla cessazione del rapporto.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, con decorrenza dalla cessazione del rapporto nel regime considerato.
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
Richiamato come parametro europeo sul diritto alle ferie annuali retribuite e sulla nozione di retribuzione feriale, interpretata in senso idoneo a non dissuadere il lavoratore dal fruirne.
art. 30 CCNL attività ferroviarie 2016
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa base di computo della retribuzione feriale, ma la censura è stata respinta.
art. 10 d.lgs. n. 66/2003
Richiamato in tema di ferie e retribuzione feriale, senza accoglimento della censura della società.
art. 18-bis d.lgs. n. 66/2003
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle ferie; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 77 CCNL attività ferroviarie 2016
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina collettiva della retribuzione feriale, senza esito favorevole.
art. 32 del contratto aziendale 2016
Richiamato per l'interpretazione della disciplina interna sulla retribuzione feriale; non è stato accolto il motivo relativo.
art. 36 punto 5 del contratto aziendale 2016
Richiamato come clausola rilevante nella disciplina pattizia del trattamento feriale.
art. 31 punto 4 del contratto aziendale 2016
Richiamato dalla ricorrente nel contestare la base di calcolo della retribuzione feriale.
art. 35 punto 3 del contratto aziendale 2003
Richiamato insieme alle altre clausole aziendali per sostenere una diversa disciplina del computo feriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e al regime sanzionatorio non applicato nel caso concreto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi già espressi dalla Corte.
art. 96 c.p.c.
Richiamato per escludere l'applicazione del regime sanzionatorio speciale, perché la decisione non è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata.
Massime di principio
- Nel periodo di ferie, la retribuzione deve essere determinata in modo da non dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto al riposo annuale; la verifica dell'effetto dissuasivo va compiuta con riferimento alla retribuzione mensile, non mediante una comparazione annuale.
- Ai fini del calcolo della retribuzione feriale, possono rilevare anche voci ulteriori rispetto alla mera paga base quando abbiano carattere stabile e siano normalmente collegate all'esecuzione della prestazione, secondo i principi ricavabili dalla disciplina nazionale e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
- In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione di una conciliazione o di un accordo transattivo è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo, senza specifica indicazione della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
- L'accertamento della volontà negoziale e dell'oggetto di una transazione o conciliazione è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per motivazione giuridicamente rilevante.
- Per i crediti retributivi non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime di tutela contro il licenziamento illegittimo, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché il rapporto a tempo indeterminato, nel quadro normativo successivo alla l. n. 92/2012 e al d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da una stabilità tale da consentire la decorrenza in costanza di rapporto.
- La contestazione dell'onere della prova o dell'utilizzo delle risultanze processuali non può essere accolta in cassazione se non si traduce in una concreta violazione delle regole legali di riparto o di valutazione, restando altrimenti una critica di merito.
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