Ordinanza n. 9230/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione del 29 dicembre 2025, n. G17793, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30/12/2025, contenente l’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale e la nomina dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, indetta con determinazione del direttore n. G10017 del 31 luglio 2025, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigente della Giunta, per la copertura di n. 134 posti a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1; - della determinazione del 23 febbraio 2026, n. G02288, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.16 del 24/02/2026, inerente la rettifica in autotutela della graduatoria finale, approvata con determina n. G17793 del 29 dicembre 2025; - della determinazione del 31 luglio 2025, n. G10017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64, supplemento n. 1 del 05/08/2025, con la quale è stato approvato l’avviso relativo alla procedura valutativa per la progressione verticale tra aree riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1; - in parte qua e ove occorrer possa del piano triennale di fabbisogno del personale della Giunta Regionale del Lazio 2025-2027 approvato con deliberazione del 30 gennaio 2025 n. 47;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione, approvazione della graduatoria finale, nomina dei vincitori e successiva rettifica in autotutela della procedura valutativa per la progressione verticale per 134 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura valutativa riservata al personale non dirigente a tempo indeterminato della Giunta Regionale del Lazio, avente a oggetto la progressione verticale tra aree per la copertura di 134 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, nonché, ove occorresse, il piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma solo la richiesta di annullamento degli atti impugnati. Considerato che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe arrecare pregiudizio ai 134 vincitori, la parte ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza processuale di integrazione del contraddittorio, ritenendo necessario evocare in giudizio tutti i 134 vincitori della procedura, quali controinteressati. Ai sensi dell’art. 49 c.p.a., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Lazio. L’avviso dovrà indicare l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, oltre alla formula relativa all’esecuzione dell’ordinanza. La pubblicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza; la prova dell’adempimento dovrà essere depositata entro i successivi 7 giorni, con termine qualificato come perentorio. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. L’ordinanza non decide il merito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
La norma è applicata per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; in ragione del loro numero considerevole, la notificazione è autorizzata per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso amministrativo può arrecare pregiudizio a una pluralità considerevole di controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti e autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
- L’avviso di notificazione per pubblici proclami deve consentire la conoscenza legale della controversia e deve quindi indicare l’autorità giudiziaria adita, il numero di ruolo del ricorso, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati.
- Quando il giudice assegna un termine per la pubblicazione dell’avviso e un successivo termine per il deposito della prova dell’adempimento, il mancato rispetto del termine espressamente qualificato come perentorio può impedire la prosecuzione del giudizio secondo le modalità stabilite dall’ordinanza.
Come è indicizzato
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