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Sentenza

Sentenza del 07/07/2022 n. 21598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

MEAG chiedeva il rimborso (totale e, in subordine, parziale) delle ritenute del 15% operate sui dividendi percepiti nel 2003 dal fondo di diritto tedesco, sostenendo che tale imposizione risultava discriminatoria e contrastante con l'art. 63 T.F.U.E. perché un fondo italiano omologo, nelle stesse condizioni (quote sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Paesi white list, qui la Germania), sarebbe stato esente dall'imposta sostitutiva (aliquota 12,5%) e non avrebbe subito ritenute: quindi la residenza del fondo determinava un trattamento fiscale meno favorevole per il fondo estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito: ha riconosciuto che l'applicazione della ritenuta (fino al 15%) ai dividendi pagati a un fondo tedesco non residente, nelle medesime condizioni oggettive previste per il fondo residente esente, integra una restrizione della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E. e ha interpretato la Convenzione Italia-Germania (art. 10, par. 2) in modo conforme al diritto UE, ritenendo che al fondo tedesco si dovesse applicare l'esenzione prevista per gli organismi d'investimento collettivo residenti (D.Lgs. n. 461/1997, art. 9, comma 4, ratione temporis). Ne è conseguito l'accoglimento della domanda principale: rimborso integrale delle ritenute; le spese di merito compensate, spese di legittimità a carico dell'Agenzia con liquidazione indicata in sentenza.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), art. 63, par. 1

    "Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo (Capo 4 Capitali e pagamenti) sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi."

    Il divieto di restrizioni ai movimenti di capitali è direttamente applicabile e impone che giudici e amministrazioni nazionali evitino trattamenti fiscali discriminatori verso fondi/strumenti esteri in condizioni comparabili rispetto a quelli residenti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3

    "La ritenuta è operata a titolo d'imposta ... sugli utili corrisposti a soggetti non residenti ..."

    Norma interna che disciplina la ritenuta sui dividendi a non residenti; la Corte ha osservato che la convenzione bilaterale si innesta su questa norma e che l'interpretazione conforme al diritto UE deve mirare a evitare effetti discriminatori derivanti dall'applicazione della norma interna.

  • Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, art. 10, par. 2

    "tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi."

    La Corte ha interpretato la disposizione pattizia in modo conforme al diritto UE (secondo il canone di buona fede del Trattato di Vienna) e ha ritenuto che la Convenzione non esclude l'applicazione del principio di non discriminazione: va letta in modo da non consentire un trattamento interno che violi l'art. 63 T.F.U.E.

  • L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, commi 1 e 2

    "I fondi comuni ... non sono soggetti alle imposte sui redditi ... Sul risultato della gestione del fondo ... la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento ... a titolo di imposta sostitutiva."

    Disciplina dell'imposizione sui fondi residenti: per i fondi aperti italiani sussisteva un regime basato su imposta sostitutiva (12,5%) e, in presenza delle condizioni del D.Lgs. 461/1997, esenzione da tale imposta. Tale trattamento nazionale è il parametro per la comparazione con il trattamento riservato al fondo non residente.

  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4 (versione ratione temporis)

    "Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione ..."

    Regola nazionale che prevedeva l'esenzione, a condizioni, per i fondi residenti le cui quote fossero detenute esclusivamente da investitori non residenti in Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni (white list). La Corte ha ritenuto che, se sussistono condizioni oggettive identiche, l'esenzione debba essere estesa anche al fondo non residente per conformità con l'art. 63 T.F.U.E.

  • D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 6, comma 1

    individuava i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list)

    Norma richiamata per definire i soggetti non residenti che consentono l'applicazione dell'esenzione; la Corte ha accertato che la Germania era in white list, quindi sussisteva la condizione oggettiva richiesta per la comparabilità.

  • Trattato di Vienna, art. 31

    principio di interpretazione secondo buona fede e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato

    Utilizzato come canone interpretativo: la convenzione internazionale deve essere interpretata conformemente agli obiettivi e, ove possibile, in modo compatibile con il diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Per valutare una possibile discriminazione ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E. la comparazione delle situazioni deve essere effettuata con riferimento esclusivo ai criteri distintivi previsti dalla normativa nazionale che disciplina l'imposizione dei dividendi (non occorre esaminare il regime fiscale del Paese di residenza dell'investitore).
  • Se un fondo non residente è oggettivamente comparabile a un fondo residente (stessa tipologia, stessa composizione dei sottoscrittori, investitori in Paesi white list, vigilanza equivalente), uno Stato membro non può applicare unilateralmente un trattamento fiscale più gravoso al fondo estero senza giustificazione accettabile ai sensi del diritto UE.
  • Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non escludono il controllo di conformità con il diritto dell'Unione: il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione conforme delle norme domestiche e pattizie e, se necessario e possibile, adeguare l'applicazione per evitare violazioni delle libertà fondamentali.
  • Le giustificazioni nazionali (es. coerenza del sistema fiscale o necessità di efficacia dei controlli fiscali) sono ammesse solo se soddisfano requisiti rigorosi: devono perseguire un interesse imperativo, essere proporzionate, non discriminare e, nel caso della coerenza fiscale, vi deve essere un nesso diretto e vincolante tra fasi tassative diverse che giustifichi la diversità di trattamento.
  • In pratica, chi subisce una ritenuta discriminatoria può ottenere rimedio: richiesta amministrativa di rimborso e, se negata, ricorso giurisdizionale; il giudice nazionale può disapplicare l'effetto discriminatorio della norma interna/convenzionale e ordinare il rimborso quando sussiste la violazione dell'art. 63 T.F.U.E.

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