Sentenza del 21/01/2016 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Notificazione al familiare del destinatario - Legittima solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non indica l'esito concreto del giudizio, né specifica se il ricorso sia stato accolto o respinto. Dalla massima emerge tuttavia che una notificazione effettuata presso l'abitazione del familiare, anziché presso quella del destinatario, non è assistita dalla presunzione legale di ricezione prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c. e può quindi essere contestata per invalidità o inefficacia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione effettuata mediante consegna dell'atto a un familiare del destinatario. Il principio richiamato stabilisce che la consegna al familiare beneficia della presunzione di ricezione prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c. soltanto quando la notificazione avviene presso l'abitazione, la casa di abitazione o il domicilio del destinatario. La presunzione non opera se l'atto viene consegnato presso l'abitazione del familiare, distinta da quella del destinatario.
Norme richiamate
Art. 139, comma 2, codice di procedura civile
La notificazione può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
La consegna al familiare è idonea a fondare la presunzione di conoscenza dell'atto solo se effettuata presso il luogo riferibile al destinatario, in particolare la sua abitazione o domicilio. La consegna presso l'abitazione autonoma del familiare non è sufficiente.
Massime di principio
- Per verificare la validità della notifica consegnata a un familiare, occorre controllare non solo il rapporto familiare e l'età o capacità del consegnatario, ma anche il luogo esatto della consegna.
- La presunzione di ricezione opera quando il familiare riceve l'atto presso l'abitazione o il domicilio del destinatario; non opera automaticamente presso la casa del familiare.
- In caso di consegna presso un luogo diverso da quello del destinatario, chi invoca la validità della notifica deve dimostrare che il luogo era comunque riconducibile all'abitazione, domicilio o dimora del destinatario o che l'atto è stato effettivamente portato a sua conoscenza.
- La notifica irregolare può incidere sulla decorrenza dei termini processuali e sulla validità degli atti successivi, ma l'esito concreto dipende dall'eventuale sanatoria, dalla costituzione in giudizio e dalla prova dell'effettiva conoscenza dell'atto.
Testo integrale
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