Sentenza del 21/01/2016 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Irap - Raddoppio dei termini - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la sussistenza del raddoppio dei termini anche per l'accertamento IRAP. È irrilevante che le fattispecie penali del d.lgs. 74/2000 abbiano come oggetto diretto soltanto le imposte sui redditi o l'IVA: è sufficiente la denuncia per uno dei reati previsti dalla normativa penale tributaria affinché il termine di accertamento si raddoppi anche con riferimento all'IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità all'IRAP del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973, nel caso in cui l'Amministrazione avesse presentato una denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000. Il contribuente sosteneva che il raddoppio non potesse operare per l'IRAP, poiché i reati tributari riguardano l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA e non quella dell'IRAP.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
La norma consente il raddoppio dei termini ordinari di accertamento quando l'Amministrazione è tenuta a presentare denuncia per un reato tributario previsto dal d.lgs. 74/2000. Il meccanismo si applica anche agli accertamenti IRAP.
D.lgs. 74/2000
reati previsti dal d.lgs. 74/2000
La denuncia per uno dei reati tributari disciplinati dal decreto costituisce il presupposto per il raddoppio dei termini, anche se il reato riguarda direttamente soltanto imposte sui redditi o IVA e l'accertamento esteso riguarda anche l'IRAP.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria presenta una denuncia per un reato tributario previsto dal d.lgs. 74/2000, il raddoppio dei termini può operare anche per tributi diversi da quello direttamente coinvolto nella fattispecie penale, compresa l'IRAP.
- Per verificare la legittimità del raddoppio non è decisivo che il reato riguardi formalmente l'IRAP: occorre piuttosto accertare l'esistenza dei presupposti della denuncia e il collegamento con i fatti oggetto dell'accertamento.
- La presenza di un procedimento o di una denuncia penale non rende automaticamente valido ogni accertamento tardivo: devono comunque essere rispettati i requisiti previsti dalla disciplina applicabile e deve sussistere una concreta fattispecie penalmente rilevante.
- In situazioni analoghe, la contestazione del contribuente non può fondarsi soltanto sull'estraneità dell'IRAP ai reati del d.lgs. 74/2000, poiché tale circostanza, da sola, non esclude il raddoppio dei termini.
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