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Sentenza

Sentenza del 21/01/2016 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

AVVISO DI ACCERTAMENTO - OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Reverse charge - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di dedurre i costi e applicare il meccanismo del reverse charge quando le fatture si riferiscono a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia realmente eseguite ma formalmente riferite a un soggetto diverso dall'effettivo cedente o prestatore. In base all'articolo 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, come modificato dal d.l. n. 16/2012, la sola inesistenza soggettiva dell'operazione non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo. Il contribuente deve tuttavia provare che il costo è inerente all'attività d'impresa, certo nell'esistenza, determinato o determinabile nell'ammontare e adeguatamente documentato. Per l'IVA, deve inoltre dimostrare la fonte legittima della detrazione e la propria estraneità alla frode, ove contestata.

La decisione

La regola affermata è che le fatture soggettivamente inesistenti non determinano automaticamente l'indeducibilità dei costi né impediscono, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del reverse charge. La deduzione e la detrazione restano però subordinate alla prova, posta a carico del contribuente, dell'effettività economica dell'operazione, dell'inerenza, della certezza, della determinabilità e della documentazione del costo, nonché della legittimità della detrazione IVA. La mera contestazione dell'inesistenza soggettiva non è quindi sufficiente, ma l'assenza della prova richiesta può giustificare il recupero fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, come modificato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Non è più possibile contestare al contribuente l'indeducibilità dei costi per il solo fatto che essi siano esposti in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

    La soggettiva inesistenza dell'operazione non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo. Il costo può essere dedotto se è inerente, certo, determinato o determinabile e documentato.

  • Meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge)

    Il reverse charge può applicarsi anche a fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, purché il contribuente dimostri l'effettività dell'operazione e la fonte legittima della detrazione IVA.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'operazione come soggettivamente inesistente non comporta automaticamente il disconoscimento del costo: occorre verificare separatamente effettività, inerenza, certezza, determinabilità e documentazione.
  • L'onere di provare tali requisiti grava sul contribuente, che deve conservare documentazione commerciale, contabile e finanziaria idonea a dimostrare la reale esecuzione dell'operazione.
  • Ai fini IVA, la detrazione o il reverse charge richiedono una prova ulteriore della legittima provenienza dell'operazione e, se vi è una frode, dell'assenza di consapevolezza o di partecipazione del contribuente.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare il recupero esclusivamente sulla divergenza tra il soggetto formalmente indicato in fattura e quello effettivamente coinvolto: deve considerare la realtà economica dell'operazione e la documentazione fornita.
  • La deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA sono profili distinti: la prova sufficiente per il costo non esclude automaticamente la necessità di dimostrare, per l'IVA, la legittimità della detrazione.

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