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Sentenza

Sentenza del 21/01/2016 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IMU - Contratto di leasing - Risoluzione - Soggetto passivo dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, ai fini IMU, l’obbligo di pagamento per il periodo tra la risoluzione del leasing e la riconsegna effettiva del bene resta a carico dell’utilizzatore. Il presupposto dell’imposta è infatti il possesso dell’immobile; pertanto, la mera risoluzione formale del contratto non è sufficiente a trasferire l’obbligo tributario alla concedente, finché il bene non sia stato effettivamente restituito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione del soggetto passivo IMU nel periodo compreso tra la risoluzione formale del contratto di leasing e la riconsegna effettiva del bene alla società concedente. Il punto centrale era stabilire se, dopo la risoluzione, l’obbligo tributario gravasse sulla concedente, quale proprietaria del bene, oppure sull’utilizzatore, che continuava a possederlo e a disporne materialmente.

Norme richiamate

  • Disciplina IMU sul presupposto impositivo e soggetto passivo

    L’IMU è dovuta dal soggetto che possiede l’immobile secondo i criteri previsti dalla normativa tributaria. Nel leasing, l’utilizzatore è considerato soggetto passivo per la durata del contratto e, secondo l’interpretazione richiamata, anche nel periodo successivo alla risoluzione formale fino alla riconsegna effettiva del bene.

Massime di principio

  • Nelle controversie IMU relative a immobili concessi in leasing, occorre distinguere tra la risoluzione formale del contratto e la restituzione materiale del bene.
  • La cessazione del contratto non determina automaticamente il venir meno dell’obbligo IMU dell’utilizzatore se quest’ultimo continua a possedere o detenere effettivamente l’immobile.
  • Il periodo di responsabilità tributaria si trasferisce alla società concedente quando il bene viene effettivamente riconsegnato, non necessariamente alla data della sola comunicazione o dichiarazione di risoluzione.
  • Per dimostrare il trasferimento dell’obbligo impositivo è quindi rilevante documentare la data di riconsegna, mediante verbali, comunicazioni, consegna delle chiavi o altra prova dell’effettiva restituzione.

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