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Regolamento

R.R. Puglia 22/2013

Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

Normativa regionaleR.R. Puglia 22/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Puglia, la formazione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti, i requisiti, la domanda telematica, i controlli, l’istruttoria e i casi di esclusione/cancellazione. È stato però implicitamente abrogato dal regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 5, quindi non è più operativamente applicabile.

Regolamento per l’elenco e la nomina dei revisori dei conti della Regione Puglia

Regolamento per l’elenco e la nomina dei revisori dei conti della Regione Puglia

Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 58 della legge regionale Puglia 28 dicembre 2012, n. 45, disciplinava la costituzione e la gestione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia. Il testo è però oggi privo di utilità pratica, perché risulta implicitamente abrogato dal regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 5.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguardava esclusivamente la Regione Puglia e il procedimento di formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco dei soggetti candidabili alla nomina a revisori dei conti regionali. L’elenco era istituito presso il Consiglio regionale ed era funzionale alle nomine previste dalla legge regionale richiamata.

Presentazione della domanda di iscrizione

L’istanza di iscrizione doveva contenere i dati identificativi e di contatto del candidato, il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 45 del 2012 e l’assenza di cause di esclusione, ineleggibilità e incompatibilità.

La domanda richiedeva inoltre:

  • dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti e sull’assenza delle cause ostative;
  • eventuale dichiarazione della sola incompatibilità rimovibile, con impegno a rimuoverla entro il termine previsto dalla legge regionale;
  • indicazione del requisito professionale riferito all’anno solare precedente la domanda;
  • allegazione di copia elettronica di un documento di identità valido, firmato digitalmente.

La compilazione avveniva tramite il sito del Consiglio regionale, con successiva generazione del file riepilogativo da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via PEC. Era escluso ogni diverso mezzo di invio. Per la prima applicazione era previsto un termine iniziale non inferiore a quello fissato dalla legge regionale e comunicato con avviso sul BURP e con gli ordinari mezzi di divulgazione della Regione.

Istruttoria, controlli e formazione dell’elenco

La struttura responsabile del procedimento era la Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio regionale, competente per formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco.

In sede istruttoria erano previsti controlli d’ufficio su un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive presentate, oltre che su quelle rese da tutti i soggetti designati.

Verificata la documentazione, la Segreteria del Consiglio regionale formava l’elenco entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande; in sede di prima formazione il termine era di 45 giorni. In prima applicazione i nominativi sarebbero stati estratti dall’elenco aggiornato secondo tali regole.

Esclusione, cancellazione e ricorsi

Il Segretario Generale del Consiglio regionale disponeva la non ammissione o la cancellazione dall’elenco per mancanza delle dichiarazioni richieste o per assenza dei requisiti.

Il provvedimento veniva notificato tempestivamente via PEC con indicazione delle ragioni. I candidati esclusi potevano proporre ricorso motivato entro 5 giorni dalla notifica, con le medesime modalità telematiche usate per la domanda.

Il Segretario Generale decideva in via definitiva entro i 10 giorni successivi, previa acquisizione della pronuncia giuntale nei casi richiamati dalla legge regionale. Dell’esito era data notizia all’interessato e, per 30 giorni, il provvedimento e la relativa causa restavano pubblicati nella sezione del sito istituzionale dedicata all’elenco.

Regime di efficacia

Il regolamento ha avuto applicazione limitata nel tempo ed è oggi da considerarsi superato, poiché il testo stesso segnala l’abrogazione implicita ad opera del regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014. Non risulta quindi idoneo a fondare oggi procedure operative o contenziosi attuali.

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