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Regolamento

R.R. Puglia 23/2013

Linee guida sull’adozione del programma sperimentale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria ambulatoriale presso studi privati alla luce di quanto disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 120, modificata dal d.l. 13 settembre n. 158 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012 n. 189

Normativa regionaleR.R. Puglia 23/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia disciplina, in via sperimentale e residuale, l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria ambulatoriale presso studi privati, in attuazione della normativa statale del 2007 come modificata nel 2012. Si applica solo quando la ricognizione sugli spazi interni evidenzi insufficienza di locali idonei e richiede studi collegati in rete, convenzione annuale rinnovabile e autorizzazioni privacy preliminari.

Linee guida regionali per l’attività libero professionale intramuraria in studi privati

Linee guida per l’ALPI ambulatoriale in studi privati

Il regolamento della Regione Puglia detta linee guida per l’adozione di un programma sperimentale volto a consentire, in via residuale, l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria ambulatoriale presso studi privati. La disciplina si colloca nell’ambito della normativa statale sull’intramoenia e opera solo nel territorio regionale, per le aziende ed enti del servizio sanitario interessati.

Ambito dell’attività libero professionale intramuraria

L’attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario è svolta fuori dall’orario di lavoro e dall’impegno di servizio, in forma ambulatoriale, comprensiva di diagnostica strumentale e di laboratorio, day service, day hospital, day surgery, ricovero e prestazioni farmaceutiche collegate. Può essere esercitata nelle strutture ospedaliere o territoriali ed è resa in favore dell’assistito su sua libera scelta, con oneri a suo carico oppure a carico di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

L’attività non deve contrastare con le finalità istituzionali dell’azienda o dell’ente e deve essere organizzata in modo da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e la funzionalità dei servizi. Non può inoltre determinare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per le attività istituzionali; i volumi sono determinati mediante ponderazione delle diverse prestazioni, così da attribuire diverso peso a quelle più impegnative.

Tipologie di attività consentite

Le forme di attività libero-professionale richiamate comprendono:

  • libera professione individuale, basata sulla scelta diretta del professionista da parte dell’utente;
  • attività a pagamento svolta in équipe, su richiesta dell’utente singolo o associato;
  • partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta da singoli utenti in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con tali strutture;
  • partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta da terzi all’azienda o ente anche per ridurre i tempi di attesa, incluse prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea per ridurre liste di attesa o sopperire a carenze di organico;
  • altre forme di attività a pagamento previste dalla contrattazione collettiva dei dirigenti sanitari.

Per le prestazioni aggiuntive finalizzate a ridurre le liste di attesa o ad acquisire prestazioni ulteriori, il testo richiama i limiti del Piano di Rientro 2010-2012 e del Piano Operativo 2013-2015.

Gestione organizzativa da parte delle aziende sanitarie

Le ASL, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS di diritto pubblico sono chiamati a gestire l’attività libero-professionale intramuraria con integrale responsabilità, al fine di garantirne il corretto esercizio.

Programma sperimentale negli studi privati

La Regione può autorizzare, tramite le aziende sanitarie e gli enti del proprio territorio, l’adozione di un programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività libero-professionale presso studi privati professionali, quando la ricognizione straordinaria degli spazi disponibili evidenzi l’insufficienza o inadeguatezza di spazi interni idonei e accessibili a tutti i dirigenti sanitari aventi diritto.

Il ricorso agli studi privati è quindi configurato come soluzione residuale, attivabile solo dopo la verifica regionale degli spazi interni e nell’ambito delle previsioni statali richiamate dal regolamento.

Condizioni per l’accesso e convenzione

Per accedere al programma sperimentale, gli studi privati devono essere obbligatoriamente collegati in rete, secondo quanto previsto dalla normativa statale richiamata. I professionisti interessati devono inoltre sottoscrivere con la propria azienda o ente una convenzione annuale rinnovabile, utilizzando lo schema di convenzione predisposto dalla Regione e allegato alle linee guida.

Poiché l’attività implica anche trattamento di dati personali, il titolare aziendale del trattamento deve rilasciare le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Tali autorizzazioni devono precedere la sottoscrizione della convenzione da parte del legale rappresentante dell’ente o di un suo delegato, quando la firma sia attribuita a soggetto diverso dal titolare del trattamento.

Regime temporale e attualità della disciplina

Il regolamento è stato emanato il 2 dicembre 2013 e pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale il 9 dicembre 2013. Il testo non indica una scadenza generale del regolamento, ma disciplina un programma sperimentale connesso ai presupposti di insufficienza degli spazi interni e ai limiti richiamati dal piano di rientro e dal piano operativo menzionati nel testo.

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