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Regolamento

R.R. Puglia 21/2013

Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione

Normativa regionaleR.R. Puglia 21/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento pugliese attua la disciplina regionale sulla trasformazione del bosco e sul rimboschimento compensativo, definendo nozioni, criteri di autorizzazione, casi di divieto e rapporti con PFR, vincolo idrogeologico, Rete Natura 2000 e tutela paesaggistica. Prevede l’applicazione a decorrere dal 12/11/2013, senza limiti temporali generali salvo quelli specifici per le aree percorse da incendio.

Trasformazione boschiva con compensazione e relativi criteri autorizzativi

Trasformazione boschiva con compensazione

Il regolamento della Regione Puglia disciplina le modalità attuative della trasformazione del bosco e della compensazione mediante rimboschimento, in attuazione della l.r. 30 novembre 2000, n. 18. Definisce il quadro applicabile alle autorizzazioni e ai divieti, coordinandolo con la pianificazione forestale, la tutela idrogeologica, la Rete Natura 2000 e la disciplina paesaggistica.

Oggetto e ambito di applicazione

La disciplina regionale riguarda:

  • l’attuazione degli articoli 20-bis e 20-ter della l.r. 18/2000;
  • le fattispecie espressamente indicate dalla l.r. 25 maggio 2012, n. 12, richiamate nel regolamento;
  • gli interventi di trasformazione delle aree boscate e i relativi interventi compensativi.

La regolazione opera nel territorio della Regione Puglia e si applica alle richieste di trasformazione del bosco e di rimboschimento compensativo secondo i criteri fissati dal regolamento e dalla normativa forestale regionale.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento assumono rilievo, tra le altre, le seguenti nozioni:

  • area boscata: terreni coperti da vegetazione forestale arbustiva o arborea, naturale o artificiale, inclusi castagneti, sugherete e macchia mediterranea, con esclusione di giardini, alberature stradali, castagneti da frutto in attualità di coltura e impianti di frutticoltura o arboricoltura da legno; sono inoltre richiesti specifici requisiti minimi di superficie, larghezza e copertura;
  • trasformazione del bosco: ogni intervento artificiale che elimini o modifichi l’area boscata per una destinazione diversa da quella forestale, compreso il cambio di destinazione d’uso anche senza taglio di alberi o arbusti;
  • compensazione: rimboschimento con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati;
  • disboscamento: asportazione, eliminazione o modifica totale dell’area boscata;
  • Piano Forestale Regionale: strumento di pianificazione regionale in materia forestale e ambientale;
  • coefficiente di boscosità: rapporto percentuale tra superficie boscata e superficie comunale;
  • Servizio Foreste: struttura regionale competente in materia forestale.

Criteri per autorizzazione e ruolo del Piano Forestale Regionale

Il Piano Forestale Regionale è il riferimento principale per disciplinare la trasformazione del bosco. In particolare:

  • delimita le aree trasformabili;
  • definisce modalità e limiti, anche quantitativi, delle autorizzazioni;
  • stabilisce tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione degli interventi compensativi.

Se il Piano Forestale Regionale non è disponibile, il Servizio Foreste esamina comunque le domande e rilascia l’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 20-bis, comma 5, della l.r. 18/2000. Per i terreni boscati soggetti a vincolo idrogeologico, il Servizio Foreste valuta le richieste e, considerate le possibili alternative, autorizza nei casi previsti dall’art. 20-ter, comma 3, della medesima legge.

Vincoli, valutazioni e coordinamento con altre tutele

Per gli interventi in aree ricadenti nella Rete Natura 2000 è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale.

La trasformazione del bosco deve inoltre risultare coerente con:

  • le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923;
  • le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all’art. 143 del d.lgs. 42/2004;
  • l’autorizzazione paesaggistica prevista dagli articoli 146 e 159 del medesimo decreto legislativo.

Divieti e limiti alla trasformazione

Il regolamento vieta la trasformazione del bosco in una serie di situazioni che compromettono interessi ambientali e di sicurezza, tra cui:

  • non compatibilità con la conservazione della biodiversità;
  • perdita di stabilità dei terreni;
  • compromissione del regime delle acque ed erosione superficiale del suolo;
  • possibile caduta massi e/o valanghe;
  • rimozione di azione frangivento;
  • compromissione dell’igiene ambientale locale;
  • aree boscate naturali;
  • aree boscate a latifoglie;
  • boschi da seme;
  • tipi forestali rari;
  • aree percorse da incendio, per il limite temporale stabilito dalla normativa vigente.

Inoltre, la trasformazione non deve:

  • distruggere habitat essenziali per specie animali e vegetali minacciate o vulnerabili a livello regionale;
  • violare le norme di tutela delle aree protette e dei siti sottoposti a regimi speciali di protezione;
  • compromettere la biodiversità e gli ecosistemi.

Regime temporale e data di riferimento

Per alcune condizioni richiamate dall’art. 20-bis, comma 5, lettera e), e dall’art. 20-ter, comma 3, lettera c), della l.r. 18/2000, il regolamento fissa come data di riferimento il 20 maggio 2012.

Resta fermo che, per le aree percorse da incendio, opera il limite temporale previsto dalla normativa vigente al momento dell’intervento.

Decorrenza e attualità

Il regolamento è datato 12 novembre 2013 ed è indicato come non abrogato. Disciplina una materia ancora astrattamente rilevante per autorizzazioni forestali e compensazioni, ma con applicazione strettamente legata ai presupposti e ai vincoli della normativa richiamata.

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