R.R. Puglia 24/2013
Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico - sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia le fasi, i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nella dirigenza medico-sanitaria del servizio sanitario regionale, in attuazione della normativa statale. Definisce il profilo professionale richiesto, l’avviso pubblico, la commissione, i criteri di valutazione, gli incarichi a direzione universitaria e il contratto individuale. Non contiene limiti temporali di efficacia.
Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel SSR pugliese
Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel SSR pugliese
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, le modalità di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. La disciplina si inserisce nel quadro della normativa statale che ha rafforzato trasparenza e rigore nelle procedure di selezione pubblica.
Ambito e finalità
Il provvedimento recepisce l’impostazione della normativa statale in materia di incarichi di direzione di struttura complessa e ne affida l’attuazione alle Regioni per quanto riguarda criteri e procedure. L’obiettivo è coniugare competenze tecniche, professionali e scientifiche con capacità organizzative e di gestione strategica delle risorse, assicurando al tempo stesso efficienza, efficacia, trasparenza e un margine di autonomia per le singole aziende ed enti del SSR.
Fasi della procedura
La procedura è articolata in una sequenza definita di passaggi:
- definizione delle caratteristiche professionali richieste, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
- pubblicazione dell’avviso e avvio della selezione;
- nomina della commissione di valutazione;
- valutazione dei candidati e conferimento dell’incarico;
- disciplina degli incarichi di struttura complessa a direzione universitaria;
- sottoscrizione del contratto individuale.
Definizione del profilo professionale
La definizione della posizione di struttura complessa da ricoprire è il momento centrale e preliminare della procedura. Essa deve individuare:
- il profilo oggettivo, legato a governo clinico, caratteristiche organizzative ed elementi tecnico-scientifici;
- il profilo soggettivo, relativo a competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini necessarie per svolgere la funzione.
La definizione del profilo deve essere concreta e specifica, in coerenza con la programmazione regionale e aziendale, con le attività da svolgere e con gli obiettivi della struttura. Tale impostazione serve anche a fornire alla commissione uno strumento adeguato a una valutazione rispondente alle esigenze reali.
Ruolo del Direttore Generale e del Collegio di Direzione
Prima dell’indizione dell’avviso quinquennale, il Direttore Generale adotta un provvedimento che definisce le caratteristiche professionali della struttura complessa da coprire. La definizione avviene sulla base delle indicazioni del Collegio di Direzione e tenendo conto della programmazione aziendale e delle attività previste.
Se il Direttore Generale intende modificare o integrare le indicazioni del Collegio di Direzione, deve sentire il Direttore Sanitario e motivare espressamente le scelte operate.
Avviso pubblico e contenuti obbligatori
L’avviso di selezione deve indicare almeno:
- le caratteristiche professionali richieste per l’incarico;
- le modalità di svolgimento della selezione;
- i criteri di valutazione e la loro articolazione nelle macro-aree curriculum e colloquio;
- il punteggio massimo attribuibile a ciascuna macro-area;
- la scala di misurazione degli elementi, singoli o aggregati, relativi a curriculum e colloquio;
- gli altri criteri di valutazione previsti per la procedura.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Reiterazione dell’avviso
Il Direttore Generale può reiterare l’avviso se, alla scadenza, risultano pervenute meno di quattro candidature. Si tratta quindi di una facoltà esercitabile quando il numero di domande è ritenuto insufficiente rispetto alla selezione.
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