R.R. Puglia 25/2013
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale " Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2 "
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia che attua la L.R. n. 2/2009 sul sistema fieristico: disciplina requisiti e procedure per il riconoscimento delle qualifiche delle fiere (locale, regionale, nazionale, internazionale), i requisiti minimi dei quartieri fieristici, le rilevazioni dei dati, il calendario fieristico e il riordino degli enti fieristici. È tuttora indicato come vigente dal 3 dicembre 2013.
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale pugliese
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale pugliese
Il regolamento attua l’art. 12 della L.R. Puglia 9 marzo 2009, n. 2 e disciplina il sistema fieristico regionale. Definisce criteri di qualificazione delle manifestazioni, requisiti delle strutture, regole di rilevazione dei dati e criteri di programmazione del calendario fieristico nel territorio della Regione Puglia.
Oggetto e finalità
La disciplina riguarda:
- il riconoscimento o la conferma delle qualifiche di manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale e locale;
- i requisiti minimi dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti;
- le comunicazioni di svolgimento delle fiere e la formazione dei calendari fieristici;
- i criteri per evitare concomitanze tra manifestazioni;
- il riordino degli enti fieristici.
Criteri per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche
La qualifica viene attribuita o confermata con atto del dirigente competente regionale, sulla base dei requisiti maturati nelle ultime due edizioni, salvo le manifestazioni di nuova istituzione.
Per la qualifica internazionale sono richiesti, nelle ultime due edizioni, uno dei seguenti elementi:
- almeno il 15% di espositori esteri diretti o rappresentanti, provenienti da almeno 10 Paesi esteri o, in alternativa, da almeno 5 Paesi extra UE;
- almeno l’8% di visitatori esteri sul totale;
- almeno il 4% di visitatori esteri extra UE sul totale.
Per la qualifica nazionale sono richiesti, nelle ultime due edizioni, uno dei seguenti elementi:
- partecipazione di espositori o visitatori provenienti da almeno 6 regioni diverse dalla regione in cui si svolge l’iniziativa, per una quota superiore alla metà degli espositori totali;
- almeno il 10% di espositori esteri diretti o rappresentanti;
- almeno il 5% di visitatori provenienti da fuori regione.
Manifestazioni di nuova istituzione e perdita della qualifica
Le fiere di nuova istituzione possono ottenere la qualifica nazionale o internazionale sin dalla prima edizione se la documentazione dell’organizzatore dimostra la sussistenza dei requisiti previsti oppure se l’iniziativa deriva da un’altra manifestazione già qualificata ed è finalizzata a valorizzare ulteriormente settori merceologici già presenti e distaccati dalla manifestazione originaria.
La qualifica nazionale, internazionale o regionale non viene più riconosciuta se per due edizioni consecutive la manifestazione non possiede più i requisiti richiesti.
Qualifica regionale e locale
La qualifica regionale è riconosciuta o confermata quando la manifestazione:
- ha già ottenuto la qualifica locale da almeno due edizioni;
- ha visto, nella precedente edizione, la partecipazione di espositori provenienti dalle sei province pugliesi.
La qualifica locale è riconosciuta o confermata dal comune territorialmente competente quando la manifestazione presenta:
- influenza economica, sociale e di mercato estesa all’ambito provinciale competente e/o ad altre province pugliesi;
- espositori e visitatori provenienti dalla provincia in cui si svolge la fiera e da altre province della Puglia.
Calendario fieristico, vendita e accesso del pubblico
Sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni, la Regione predispone il calendario fieristico ai sensi dell’art. 7 della legge regionale. Le fiere generali e le mostre-mercato possono disciplinare la vendita interna e le fiere specializzate possono regolare l’accesso del pubblico indifferenziato esclusivamente tramite il regolamento di manifestazione.
È prevista inoltre la possibilità di deroghe eccezionali al periodo di svolgimento, da parte del servizio competente, in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.
Obblighi di rilevazione e certificazione dei dati
Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati relativi a espositori e visitatori, idonei a verificare i requisiti per ottenere o mantenere la qualifica.
Il numero dei visitatori può essere determinato tramite sistemi automatici informatizzati, elettronici o magnetici, oppure con schede individuali o mediante il conteggio dei biglietti venduti. Non si considerano, ai fini del conteggio, le tessere d’onore, le tessere stampa e le tessere d’ingresso per espositori.
Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali
Per ospitare manifestazioni con qualifica internazionale, i quartieri fieristici devono disporre almeno di:
- collegamenti funzionali di accesso;
- parcheggi esterni;
- sicurezza degli impianti e dotazioni antincendio;
- criteri di sicurezza per i materiali di allestimento;
- servizi di vigilanza;
- impianti termici, di aerazione e illuminazione;
- spedizioniere;
- telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- pronto soccorso;
- servizi di ristoro;
- prenotazioni alberghiere e viaggi;
- servizi bancari;
- sale convegni;
- servizio stampa;
- servizio informazioni;
- centro affari;
- statistiche sulle manifestazioni fieristiche;
- gestione informatizzata delle banche dati amministrative e del servizio informazioni;
- sistemi informatizzati.
Portata territoriale ed efficacia
Il regolamento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. Il testo consolidato risulta indicato come vigente dal 3 dicembre 2013 e non è segnalato come abrogato nel documento fornito.
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