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Legge

L.R. Puglia 31/2013

Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)

Normativa regionaleL.R. Puglia 31/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 31/2013 chiarisce la natura dei gruppi consiliari come organi interni del Consiglio per le attività istituzionali e come formazioni associative per le altre attività. Modifica inoltre la legge sui costi della politica prevedendo la sospensione del vitalizio, per la durata dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, con obbligo di comunicazione entro 5 giorni e recupero delle somme indebitamente percepite. Vigente dal 22 ottobre 2013.

Disciplina dei gruppi consiliari e sospensione del vitalizio in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Completamento della disciplina regionale sui gruppi consiliari e sui vitalizi

La legge regionale della Puglia n. 31 del 22 ottobre 2013 interviene in attuazione del quadro statale sulla finanza e sul funzionamento degli enti territoriali, completando la disciplina regionale sui gruppi consiliari e introducendo una specifica misura restrittiva in materia di assegni vitalizi. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione Puglia.

Natura giuridica dei gruppi consiliari

La legge inserisce nella disciplina regionale sui gruppi consiliari una definizione espressa della loro natura giuridica.

  • I gruppi consiliari sono qualificati come organi interni del Consiglio regionale, ai sensi dello Statuto della Regione Puglia.
  • Tale natura vale solo per lo svolgimento delle attività istituzionali svolte all’interno del Consiglio regionale.
  • Per le attività diverse da quelle istituzionali, i gruppi consiliari sono considerati formazioni associative di consiglieri regionali e operano in regime privatistico.

Sospensione dell’assegno vitalizio in caso di condanna

La legge modifica la disciplina regionale sulla riduzione dei costi della politica introducendo un’ipotesi di esclusione dell’erogazione del vitalizio collegata a condanne penali definitive.

  • Se il titolare dell’assegno vitalizio o l’avente diritto è condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, del codice penale, e la condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio è esclusa.
  • L’esclusione dura per il periodo corrispondente all’interdizione stessa.
  • Il riferimento è agli effetti delle pene accessorie previste dagli articoli 28 e 29 del codice penale.

Obblighi di comunicazione e verifiche d’ufficio

Il soggetto interessato deve informare l’amministrazione regionale della condanna.

  • La comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dalla notifica della sentenza.
  • La comunicazione va resa ai competenti uffici del Consiglio regionale.
  • Gli uffici possono comunque svolgere in ogni momento verifiche d’ufficio sulla sussistenza di eventuali condanne.
  • In caso di percezione indebita, è previsto il recupero delle somme a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, quindi dal 22 ottobre 2013.

Testo integrale

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