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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1097

Regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio, del 26 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Normativa europea32019R1097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro delle possibilità di pesca per il 2019 già fissato dal regolamento (UE) 2019/124. Le modifiche riguardano soprattutto la soppressione dell'allegato relativo ai limiti di sforzo per alcuni stock delle acque occidentali, l'aggiornamento dei TAC e delle quote in base ai pareri scientifici CIEM e alle consultazioni internazionali, nonché l'adeguamento delle regole sul tonno rosso. L'applicazione è retroattiva al 1o gennaio 2019, in linea con la disciplina già vigente per le possibilità di pesca dell'anno.

Modifica per il 2019 delle possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2019/124, con revisione di TAC, quote, condizioni speciali e soppressione dei limiti di sforzo per alcuni stock.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci e agli operatori dell'Unione che esercitano attività di pesca sugli stock ittici e gruppi di stock interessati dal regolamento (UE) 2019/124, nelle acque dell'Unione e, per talune specie e zone, in acque non dell'Unione o in acque internazionali. Incide in particolare sulle possibilità di pesca per acciuga, merluzzo bianco, merlano, scampo, gamberello boreale, merluzzo carbonaro, spratto e tonno rosso, con alcune disposizioni territorialmente limitate a specifiche divisioni CIEM, sottozone o acque norvegesi/FAO/Copace. Si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2019; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica delle possibilità di pesca per il 2019

Il regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio modifica il regolamento (UE) 2019/124, che aveva fissato per il 2019 le possibilità di pesca per vari stock ittici nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Le modifiche sono motivate dall'evoluzione dei pareri scientifici del CIEM, dall'entrata in vigore del piano pluriennale per le acque occidentali e dalle nuove regole internazionali sul tonno rosso adottate dall'ICCAT.

Ambito e logica generale dell'intervento

L'intervento è circoscritto ai contingenti e alle condizioni di sfruttamento di specifici stock ittici già disciplinati dal regolamento (UE) 2019/124. Il regolamento opera su divisioni CIEM, sottozone e aree internazionali o di Paesi terzi, con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2019, coerentemente con il fatto che le possibilità di pesca annuali erano già applicabili da tale data e non risultavano esaurite.

Soppressione dell'allegato IIA e limiti di sforzo

Il regolamento abroga l'allegato IIA del regolamento (UE) 2019/124. La ragione è che il piano pluriennale per le acque occidentali, entrato in vigore il 26 marzo 2019, ha sostituito il precedente piano di ricostituzione del nasello e dello scampo; di conseguenza non è più necessario mantenere limiti di sforzo di pesca fondati su quel vecchio quadro. Gli stock interessati saranno gestiti tramite limiti di cattura coerenti con il rendimento massimo sostenibile (FMSY).

Aggiornamento dei TAC e delle quote per singoli stock

Per il merlano nella divisione CIEM 7a, il regolamento tiene conto del parere CIEM di non effettuare catture e fissa un TAC pari a 1 246 tonnellate, riservato alle catture accessorie, così da ridurre il rischio di chiusura anticipata della pesca e favorire il recupero dello stock. Per lo scampo nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c, il contingente è fissato a 0,7 tonnellate nel periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019, con una disciplina specifica per la pesca ricognitiva e per le navi con osservatori.

Per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a, a seguito del parere del 28 marzo 2019 e delle consultazioni con la Norvegia, la quota dell'Unione è fissata a 2 304 tonnellate. Per il merluzzo carbonaro, sia nella combinazione divisione 3a/sottozona 4/acque UE della divisione 2a sia nella sottozona 6 e aree correlate, i TAC sono aggiornati in linea con il FMSY e con gli accordi con la Norvegia.

Spratto, flessibilità interzonale e catture accessorie

Per lo spratto nella divisione CIEM 3a il TAC è fissato a 26 624 tonnellate; per le acque dell'Unione delle zone 2a e 4 il TAC è fissato a 112 102 tonnellate. Il regolamento introduce inoltre una flessibilità tra zone dalla divisione 3a verso le zone 2a e 4, con l'obiettivo di assicurare il pieno utilizzo delle possibilità di pesca. Sono previste, nelle tabelle, quote nazionali e condizioni speciali, incluse percentuali massime di catture accessorie e limiti di utilizzo in determinate aree.

Acciuga: TAC provvisorio

Per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, il regolamento introduce un TAC provvisorio di 4 902 tonnellate per il periodo 1o luglio 2019-30 giugno 2020. La misura è motivata dal fatto che il parere scientifico CIEM per quel periodo sarebbe stato disponibile solo a fine giugno 2019, mentre la pesca sarebbe proseguita nel corso dell'estate. La ripartizione indicata è di 2 344 tonnellate per la Spagna e 2 558 tonnellate per il Portogallo.

Merluzzo bianco e obbligo di sbarco

Il regolamento adegua le possibilità di pesca per il merluzzo bianco alla luce delle modifiche alle esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco adottate con il regolamento delegato (UE) 2019/906. Poiché una quota maggiore di catture indesiderate è ora soggetta all'obbligo di sbarco, i TAC pertinenti devono essere ricalibrati. Viene altresì richiamato l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone agli Stati membri di garantire controlli effettivi.

Tonno rosso: adeguamento del regime di gestione

In relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, il regolamento recepisce la raccomandazione ICCAT 18-02, che ha istituito un piano pluriennale di gestione. Vengono quindi modificati i limiti di sforzo e i quantitativi massimi di catture selvatiche destinati agli allevamenti. La tabella B del punto 4 dell'allegato IV è soppressa, mentre la tabella B del punto 6 è sostituita con i nuovi quantitativi massimi per Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Croazia, Malta e Portogallo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2019. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Soppressione dei limiti di sforzo per alcuni stock delle acque occidentali

È soppresso l'allegato IIA del regolamento (UE) 2019/124, poiché il piano pluriennale per le acque occidentali, entrato in vigore il 26 marzo 2019, ha sostituito il precedente piano di ricostituzione del nasello e dello scampo. Di conseguenza non è più necessario mantenere i limiti di sforzo di pesca basati su quel regime previgente.

Aggiornamento del TAC per il merlano nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM 7a)

Alla luce del parere CIEM che raccomanda di non effettuare catture e della necessità di limitare il rischio di chiusura anticipata delle attività di pesca, il TAC del merlano nella divisione CIEM 7a è fissato a 1 246 tonnellate. La pesca diretta non è consentita: il contingente riguarda esclusivamente le catture accessorie in altre attività di pesca.

Adeguamento delle possibilità di pesca per scampo, gamberello boreale e merluzzo carbonaro

Per lo scampo (Nephrops norvegicus) nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c il contingente è fissato a 0,7 tonnellate nel periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019. Per il gamberello boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a la quota dell'Unione è fissata a 2 304 tonnellate. Per il merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle aree interessate sono aggiornati i TAC in linea con il FMSY, sia per la divisione CIEM 3a e sottozona 4 con acque UE della divisione 2a, sia per la sottozona CIEM 6 e acque UE/internazionali delle zone 5b, 12 e 14.

Spratto e flessibilità tra zone

Per lo spratto (Sprattus sprattus) nella divisione CIEM 3a il TAC è fissato a 26 624 tonnellate, con possibilità di catture accessorie connesse. Per le acque dell'Unione delle zone CIEM 2a e 4 il TAC è fissato a 112 102 tonnellate, con previsione di flessibilità tra zone dalla divisione 3a alle zone 2a e 4 al fine di assicurare il pieno utilizzo delle possibilità di pesca.

TAC provvisorio per l'acciuga

Per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è introdotto un TAC provvisorio di 4 902 tonnellate per il periodo 1o luglio 2019-30 giugno 2020, in attesa del parere scientifico CIEM per quel periodo. Il contingente è ripartito tra Spagna (2 344 tonnellate) e Portogallo (2 558 tonnellate).

Merluzzo bianco e impatto dell'obbligo di sbarco

In conseguenza della modifica delle esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco introdotta dal regolamento delegato (UE) 2019/906, i TAC per il merluzzo bianco (Gadus morhua) sono adeguati per tener conto del fatto che maggiori volumi di catture indesiderate non sono più esentati dall'obbligo di sbarco. Il regolamento richiama anche l'obbligo degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, di garantire un controllo effettivo dell'obbligo di sbarco.

Tonno rosso: modifica dei limiti di sforzo e dei quantitativi massimi per gli allevamenti

In attuazione della raccomandazione ICCAT 18-02, il regolamento modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda il numero massimo di pescherecci autorizzabili a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, sopprime la tabella B del punto 4 e sostituisce la tabella B del punto 6 relativa ai quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico destinati agli allevamenti. I quantitativi massimi sono: Spagna 6 300 tonnellate, Italia 3 764, Grecia 785, Cipro 2 195, Croazia 2 947, Malta 8 786 e Portogallo 350.

Modifiche tecniche e condizioni speciali agli allegati

L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è sostituito o modificato per le specie e zone indicate, incluse condizioni speciali su aree di prelievo, quote massime in acque norvegesi, limiti temporali e percentuali di catture accessorie. Tra le principali condizioni: per il merlano nella divisione 7a le catture sono consentite solo come catture accessorie; per lo scampo nell'unità funzionale 31 si applicano limiti sperimentali con navi con osservatori; per lo spratto nelle zone 3a e 2a/4 sono previste percentuali massime di catture accessorie e regole di trasferimento del contingente con previa comunicazione alla Commissione.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescacontrollo e gestione delle quoteacquacoltura

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