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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15263/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pedone impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di calunnia (per fatti del 7 e 12 agosto 2019 contro Marcone Lorenzo), deducendo: (1) nullità e violazione di legge per la correzione materiale della sentenza (art. 127, 130 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p.), poiché la sentenza depositata riportava motivazione e dispositivo riferiti ad altro imputato e la correzione è stata effettuata dopo il deposito del ricorso per cassazione senza contraddittorio; (2) violazione dell'art. 507 c.p.p. e del diritto di difesa per omessa e insufficiente valutazione della testimonianza di Del Toro Gabriele, ritenuta essenziale per la credibilità della persona offesa; (3) vizi di motivazione e erronea valutazione delle prove (artt. 152 e 530 c.p.p.) con mancata valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e di testi a difesa, uso probatorio eccessivo delle immagini di videosorveglianza e deduzione del dolo dalla mera presentazione di una denuncia poi archiviata; (4) mancata considerazione della causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo (preliminare e assorbente). Ha constatato che la sentenza depositata il 12 giugno 2024 era nulla per mancanza assoluta di motivazione rispetto alla posizione del Pedone (art. 125, comma 3 c.p.p.) e che la rettifica operata con procedura di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.) non era ammissibile perché la sostituzione della motivazione costituiva una modifica essenziale dell'atto (assenza di mera omissione formale). Ha inoltre rilevato che la motivazione rettificata è stata depositata oltre il termine ed ha reso impropriamente efficace la restituzione del termine per impugnare. Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per un nuovo giudizio di appello; ha anche disposto la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in sede di questa impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    La sentenza priva di motivazione è nulla: la mancanza assoluta di motivazione rispetto alla posizione dell'imputato determina nullità non sanabile con la procedura di correzione materiale.

  • art. 130 c.p.p.

    La procedura di correzione d'errore materiale è riservata a errori o omissioni formali non determinanti nullità; non può essere usata per sopperire a una sostanziale assenza di motivazione o per modificare essenzialmente il contenuto della sentenza.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla correzione materiale e alla nullità: la Corte ha ritenuto infondata la possibilità di sanare la nullità con la procedura prevista.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla necessità di contraddittorio e alle regole sulla motivazione: la correzione senza contraddittorio non poteva sanare l'assenza sostanziale di motivazione.

  • art. 507 c.p.p.

    Norma sull'assunzione e valutazione della testimonianza: il ricorso deduceva omissioni di valutazione, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto il vizio preliminare della nullità della motivazione prevalente e assorbente.

  • artt. 152 e 530 c.p.p.

    Richiamati in ordine ai criteri di valutazione della prova e alla motivazione della sentenza di merito; la censura sulla valutazione delle prove è stata comunque assorbita dalla nullità per mancanza di motivazione.

  • art. 368 c.p.

    Richiamato nella censura relativa ai reati indicati in imputazione (fatti che coinvolgono false accuse); la Corte ha però deciso per l'annullamento per vizi procedurali prima di entrare nel merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto tale questione non risolutiva dato che ha disposto l'annullamento per nullità della motivazione e il rinvio per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La totale assenza di motivazione rispetto alla posizione di un imputato integra una nullità assoluta della sentenza (art. 125 c.p.p.) non sanabile con la semplice correzione materiale ex art. 130 c.p.p.
  • La procedura ex art. 130 c.p.p. è utilizzabile solo per errori o omissioni meramente formali la cui rettifica non modifica in modo essenziale il contenuto decisionale; non può essere impiegata per sostituire integralmente una motivazione mancante.
  • Se la Corte di merito deposita una sentenza con motivazione riferita ad altro imputato, la parte lesa (difensore/imputato) deve tempestivamente impugnare e chiedere accertamento della nullità: eventuali rettifiche operate dopo il deposito e dopo l'impugnazione possono comportare un'irregolare restituzione dei termini e non sanare la nullità.
  • Quando sussiste una nullità della motivazione, le censure relative alla valutazione della prova o alla mancata applicazione di cause di non punibilità possono risultare assorbite; il giudice di legittimità interviene prima sul vizio procedurale primario.
  • In situazioni simili è opportuno sollecitare, oltre al ricorso, l'adozione di misure cautelari procedurali (es. richiesta di annullamento per nullità) e richiedere che qualsiasi correzione sia effettuata con adeguato contraddittorio per garantire il diritto di difesa.
  • Se la Corte di Cassazione annulla per nullità sostanziale della sentenza, di norma si ordina il nuovo esame in grado d'appello; la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove saranno rinviate al nuovo giudizio di merito.

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