Cassazione Penale, Sentenza n. 13520/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva applicato nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Caivano. Due distinti ricorsi hanno censurato il giudizio sulla gravità indiziaria: 1) (avv. Angelo Raucci) si lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, che avrebbe semplicemente richiamato le conclusioni del P.M. senza confrontarsi criticamente con le risultanze del G.I.P., il quale aveva escluso indizi concreti di spaccio e aveva ritenuto non dimostrata la consegna di droga né la partecipazione concorsuale della Palmieri; 2) (avv. Rocco M. Spina) contesta che i vincoli di parentela con pregiudicati non siano idonei a provare il coinvolgimento; sostiene che le parole della Palmieri, al più, potrebbero integrare un'ipotesi di minaccia o resistenza con possibile esimente (richiamando l'art. 393-bis c.p.), non certamente il concorso in detenzione a fini di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha confermato che il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in relazione al contesto probatorio (ritrovamento del marsupio con circa 25 grammi di stupefacente, bilancino, materiale per il confezionamento, comportamento e frasi dei presenti) e che le espressioni della Palmieri erano compatibili con il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha ricordato il diverso standard probatorio per le misure cautelari (giudizio di qualificata probabilità) e i limitati poteri di sindacato in Cassazione: è censurabile solo la manifesta illogicità o l'assenza di ragioni giuridicamente significative nel provvedimento impugnato, non una diversa valutazione dei fatti. Ricorrente condannata alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sanzionatoria in materia di stupefacenti; la Corte riconosce che il ritrovamento di sostanze e strumenti per il confezionamento nel contesto osservato può costituire elemento indiziario idoneo a sostenere, in sede cautelare, l'ipotesi di detenzione a fini di spaccio.
art. 337 cod. pen.
Norma riferita al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; le espressioni minacciose rivolte agli operanti sono state ritenute, nel contesto, idonee a integrare l'elemento materiale del reato.
art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il regime probatorio delle misure cautelari e il richiamo agli artt. 192 commi 3 e 4 c.p.p.; sottolinea che per la misura sono sufficienti indizi tali da fondare una qualificata probabilità di responsabilità.
art. 192 commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.
Usati per distinguere il grado di valutazione degli indizi: il comma 2 richiede precisione e concordanza per la condanna, mentre i commi 3 e 4, richiamati per la fase cautelare, consentono una valutazione meno rigorosa rispetto al giudizio di merito.
art. 393-bis cod. pen.
Citato dalla difesa come possibile causa di giustificazione rispetto alle espressioni della Palmieri; la Corte rileva che questioni di giustificazione non sono decisibili in senso definitivo nella fase cautelare senza ulteriori sviluppi probatori.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 28 (adempimenti di cancelleria)
Riferimento procedurale finale relativo agli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte.
Massime di principio
- Il giudizio sulla gravità indiziaria per l'adozione di misure cautelari richiede una "qualificata probabilità" di responsabilità: è un livello probatorio inferiore rispetto a quello richiesto per la condanna definitiva.
- In sede di cassazione contro misure cautelari personali il sindacato è limitato: la Corte verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative nel provvedimento impugnato e l'assenza di manifesta illogicità, non può riconsiderare i fatti né effettuare una nuova valutazione degli indizi.
- Elementi materiali rinvenuti (droga, bilancino, materiale per il confezionamento) contestualizzati con comportamenti, parole e luogo noto per lo spaccio possono essere ritenuti sufficienti, in fase cautelare, a configurare gravi indizi di detenzione a fini di spaccio.
- Il legame di parentela con persone pregiudicate, sebbene da solo non decisivo, può contribuire alla valutazione complessiva del quadro indiziario se inserito in un contesto fattuale rilevante.
- Argomentazioni difensive che propongono una lettura alternativa dei fatti o chiedono una diversa valutazione probatoria difficilmente ottengono successo in Cassazione se non dimostrano una manifesta illogicità o violazione di norme di diritto nel provvedimento impugnato.
- Presunte cause di giustificazione o di esclusione di responsabilità (es. giustificato motivo nelle dichiarazioni in presenza delle forze dell'ordine) vanno documentate e di norma non risolvono, nella fase cautelare, l'accertamento definitivo del reato.
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